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Sentenza 4 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 04/09/2023, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/09/2023
N. 01943/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01077/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 1077 del 2015, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso in giudizio dagli avvocati Angelo Corsi, Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale in atti;
contro
- Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di ER, presso i cui uffici, ope legis , è domiciliato, in ER, al corso Vittorio Emanuele n. 58;
per l’accertamento
- della responsabilità del Ministero della difesa in ordina al sinistro verificatosi il 29 gennaio 2010 durante lo svolgimento di attività di esercitazioni alla guida previste per il conseguimento della patente militare modello 3;
- per la conseguente condanna dello stesso Ministero al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 -bis , cod. proc. amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 maggio 2023, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS-, con ricorso depositato il 25 maggio 2015, ha istato il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al sinistro verificatosi in data 29 giugno 2010 all’interno del Comprensorio militare di Persano.
1.1. In fatto, emerge quanto segue:
- il deducente, all'epoca dei fatti caporale assegnato alla Compagnia comando e supporto logistico del -OMISSIS- Reggimento carri di Persano, in data 29 ottobre 2010 è rimasto coinvolto nel sinistro in premessa;
- in particolare, in tali circostanze di tempo e di luogo, ha partecipato a una esercitazione alla guida, a bordo di un automezzo -OMISSIS-, quale passeggero occupante il sedile posteriore sinistro, in attesa di effettuare le esercitazioni alla guida previste dal corso conduttori per il conseguimento della patente militare modello 3;
- il cennato veicolo, ospitante anche altri militari e guidato dall'allievo caporale -OMISSIS- alle ore 15.45 circa, a causa della perdita del controllo da parte del pilota, ha urtato un albero posto al limite della opposta corsia di marcia;
- a seguito dell’incidente, il ricorrente ha riportato la rottura della milza e una lacerazione epatica, trattate chirurgicamente.
1.2. In diritto, il ricorrente ha sostenuto la violazione dello “obbligo generale di sicurezza” di cui all’art. 2087 cod. civ., non avendo l’Amministrazione adottato misure idonee, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti.
2. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di stile.
3. All’udienza del 24 maggio 2021, con ordinanza n. 1284 del 2021, si è disposto in incombente istruttorio a carico del Ministero della difesa, poi reiterato con successiva ordinanza n. 2456 del 2021, resa in esito all’udienza del 15 novembre 2021.
3.1. Il 23 febbraio 2022 l’incombente è stato adempiuto.
4. Con successiva ordinanza 1978 del 2022 si è, tra l’altro, disposta una verificazione, ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., all’uopo incaricando il dirigente preposto alla Direzione generale territoriale del Sud del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con facoltà di delega, formulandosi i seguenti quesiti: - accertare, anche ai sensi dell’obbligo di cui all’art. 2087 del codice civile, se nelle circostanze di tempo e di luogo in cui risulta essersi verificato il sinistro di cui è questione siano state osservate tutte le misure e i presidi di sicurezza previsti dal quadro disciplinare di riferimento, ovvero, in caso contrario individui i fatti e le condotte violativi di quest’ultimo; - accertare se il veicolo militare utilizzato nell’esercitazione rispettasse tutte le disposizioni in materia di sicurezza della circolazione.
4.1. I termini ivi fissati per il deposito dell’elaborato peritale sono stati successivamente prorogati con ordinanze n. 2342/2022 e n. 2874/2022.
5. Il 16 novembre 2022 il verificatore ha depositato l’elaborato commissionatogli.
6. All’udienza smaltimento del 26 maggio 2023 l’affare è transitato in decisione.
7. Il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.
7.1. L’Amministrazione della difesa, quale Ente datoriale, è sottoposta agli obblighi di protezione stabiliti dall’art. 2087 c.c., che impone a quanti ricorrano, nell’esercizio di attività imprenditoriale, a energie lavorative di terzi di adottare, nell’esercizio di tali attività, "misure" idonee, secondo un criterio di precauzione e di prevenzione, a "tutelare" l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro" (Cons. Stato, sez. IV, 30 novembre 2020, n. 7560).
Ai fini dell’accertamento della responsabilità datoriale, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro, mentre spetta al datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ossia di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo, e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (Cons. Stato, sez. II, 7 febbraio 2023, n. 1276; Cass. civ., sez. lav., 1 giugno 2020 n. 10404; 6 novembre 2019 n. 28516; 19 ottobre 2018 n. 26495).
7.1. Nel ricorso, il deducente ha puntualmente allegato che l’automezzo utilizzato per l’esercitazione non era provvisto di presidi di sicurezza quali le cinture di sicurezza e i doppi comandi, in violazione delle disposizioni vigenti in materia, nonché il fatto che l’addestratore non avrebbe preveduto la possibilità del verificarsi di sinistri, data l’inesperienza della conducente, e avrebbe illecitamente ordinato di salire a bordo dell’automezzo nel mentre era in corso di svolgimento la lezione di guida.
7.2. Tali allegazioni hanno trovato conferma, sul versante eziologico, all’esito della verificazione all’uopo disposta da questo Tribunale, non contestata in giudizio, secondo cui «il caporale-OMISSIS- non ancora in possesso di alcuna abilitazione alla guida andava considerata come inesperta e allievo con minor livello di preparazione. La stessa doveva utilizzare un veicolo con doppi comandi ed in ogni caso non vi dovevano essere trasportati a bordo oltre l'istruttore (Allegato B punto i lettera b della 5538 "Istruzione per la formazione del conduttore di autoveicoli in servizio militare"). Per cui si può affermare che non state osservate tutte le misure e i presidi di sicurezza previsti dal quadro disciplinare di riferimento».
7.2.1. La stessa Amministrazione intimata, peraltro, in relazione ai fatti di causa risulta aver irrogato un provvedimento disciplinare nei confronti dell’istruttore (consegna semplice di cinque giorni per non aver effettuato il controllo con la dovuta attenzione nei confronti degli allievi durante una lezione pratica), così confermando che costui non ha osservato, nei sensi innanzi descritti, il quadro disciplinare di riferimento. Del resto, parte resistente non ha osservato alcunché circa l’assenza di tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, e neppure ha allegato, a esclusione della sua responsabilità, il caso fortuito.
7.2.2. Parte ricorrente ha poi fornito adeguata prova circa la sussistenza del danno e circa il nesso causale tra le lesioni patite e il sinistro occorsogli, tramite referto del competente Dipartimento militare di medicina.
8. Quanto alla concreta determinazione del risarcimento, ritiene il Collegio di fare applicazione dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., secondo i seguenti criteri:
a) con riguardo al danno patrimoniale, il ricorrente risulta aver ultimato il periodo di ferma volontaria l’8 dicembre 2010, senza che siano stati allegati pregiudizi retributivi discendenti dall’infortunio, o emolumenti non corrisposti, sicché nulla è dovuto a tale titolo;
b) spettano allo stesso, viceversa, le spese mediche sostenute e documentate in ragione dell’evento e delle sue conseguenze.
c) in relazione al danno non patrimoniale, in assenza di contestazioni di sorta da parte del Ministero intimato, ritiene che debbano essere ascritte al sinistro le patologie lamentate dal ricorrente e individuate nella consulenza medica di parte;
d) deve poi ritenersi che tale complesso patologico abbia determinato un danno biologico permanente nella percentuale del 45%, nonché una inabilità temporanea totale di novanta giorni, e di una inabilità temporanea parziale al 50% di centoquaranta giorni, secondo le valutazioni operate dal consulente di parte, del pari non contestate dall’Amministrazione;
e) nella determinazione del danno dovranno essere utilizzate, le tabelle all’uopo predisposte dal Tribunale di Milano (tabelle considerate dalla giurisprudenza di legittimità quale corretto criterio di valutazione equitativa e per ciò generalmente utilizzabili, cfr., Cass. n. 17018/2018 e Cass. n. 9950/2017);
f) non risulta provata, e non spetta, la c.d. "personalizzazione" del danno biologico sofferto dal danneggiato, essendo onere del danneggiato fornire l’allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a comprovare, anche attraverso presunzioni, le circostanze in base alle quali giungere alla liquidazione della sofferenza interiore (sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione, così Cass. civ., sez. III, ord., 4 novembre 2020, n. 24473) scaturita dal fatto illecito ( id est , il danno c.d. morale), e le eventuali conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari, in quanto le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l 'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno 2022, n. 5413);
f) non spetta la rivalutazione, in quanto la liquidazione del danno utilizzando quale parametro i valori indicati dalle tabelle per il danno biologico è operata all’attualità (cfr. Cass. civ. Sez. VI, ord. 13 febbraio 2020, n. 3545);
g) dall’importo così determinato, conformemente ai condivisi insegnamenti offerti dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nella decisione n. 1\2018, andrà detratto quanto eventualmente già percepito in via indennitaria per il medesimo evento;
h) Su tale base l’Amministrazione dovrà quindi valutare, ed effettuare, sempre ai sensi del comma 4 dell’art. 34 CPA, una proposta di risarcimento, nel termine di gg. 120 dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza.
9. Consegue a quanto innanzi l’accoglimento del ricorso, con accertamento della responsabilità del Ministero della difesa ai sensi dell’art. 2087 c.c. in qualità di datore di lavoro, per i danni subiti dal ricorrente in occasione e in conseguenza dell’incidente occorsogli in data 29 giugno 2010 e, conseguentemente, la predetta Amministrazione va condannata al risarcimento dei suddetti danni, da determinarsi secondo i criteri e le modalità innanzi fissate.
10. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
10.1. Il compenso spettante al verificatore viene del pari liquidato come da dispositivo, in applicazione e posto totalmente a carico dell’Amministrazione soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di ER, sez. I, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
- condanna il Ministero della difesa alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidando forfettariamente le stesse in € 2000,00, oltre accessori di legge, se dovuti;
- liquida al verificatore l’importo di € 4910,00, determinando ai sensi dell’art. 11 del d.m. 182 del 2002, misura minima, detratto quanto già percepito a tale titolo, ponendo l’importo complessivo a carico del Ministero della difesa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in ER, nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2023, coll'intervento dei magistrati:
Benedetto Nappi, Presidente, Estensore
Giovanna Vigliotti, Referendario
Igor Nobile, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Benedetto Nappi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.