Articolo 365 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 364Articolo 366
Versione
6 maggio 1952
Art. 365.
(Ritiro e custodia)


Quando si procede alla cancellazione della nave dal registro d'iscrizione, a norma dell'articolo 163 del codice, l'autorita' marittima mercantile o quella consolare del luogo in cui si trova la nave ritira e trasmette i libri di bordo, per la custodia, all'ufficio d'iscrizione della nave.
Quando i libri siano esauriti o resi inservibili l'autorita' del luogo, previo rilascio dei nuovi libri con le modalita' di cui all'articolo 362, li ritira e li trasmette per la custodia all'ufficio d'iscrizione della nave.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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