Sentenza 17 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 17/01/2023, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/01/2023
N. 00077/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00755/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 755 del 2017, proposto dalla sig.ra PA AR, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Tropiano e Adalgisa Monteleone, domiciliati presso la Segreteria T.A.R. in Reggio Calabria, viale Amendola, n. 8/B;
contro
Comune di Giffone, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Costantino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
- dell'ordinanza di demolizione di opere abusive n. 15 del 19/11/2017, prot. n. 2849, del 09/11/2017, adottata dal Comune di Giffone;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giffone;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2022, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, affidato ad una pluralità di motivi di diritto, la ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 15 del 19/11/2017, prot. n. 2849, del 09/11/2017, con cui il Comune di Giffone le ha ingiunto la demolizione di talune opere edilizie realizzate in difformità a quanto autorizzato con la concessione edilizia n. 1776 del 20.02.1981, in relazione alla tipologia costruttiva ed ai materiali impiegati.
2. Il Comune di Giffone, costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.
3. In occasione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2022, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, in occasione della quale il procuratore del ricorrente ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia poiché l'ordinanza di demolizione sarebbe stata annullata d'ufficio da parte del Comune intimato, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Considerata la mancata produzione dell’atto di ritiro, asseritamente adottato dall’amministrazione comunale, nelle more del giudizio, ritiene il Collegio che non vi siano i presupposti per una declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere e che, tuttavia, il ricorso sia improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito.
5. Il ricorso è, quindi, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite, considerata la natura formale della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario, Estensore
Andrea De Col, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Mazzulla | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO