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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/03/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1183/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies co 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1183/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORI PIER Parte_1 C.F._1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MORI PIER ANTONIO
ATTORE/I contro
[...]
Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROMANINI FEDERICO e dell'avv. VENTURA P.IVA_1
FEDERICA, VIA SARAGOZZA 26 BOLOGNA, elettivamente domiciliato C/O AVV.
FEDERICA VENTURA VIA SARAGOZZA 26 BOLOGNA presso il difensore avv.
ROMANINI FEDERICO Contr TIME 999 C/O (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO/I
In punto a: risarcimento del danno da circolazione stradale.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Ogni altra e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previe le più opportune declaratorie sia in fatto che in diritto, NEL MERITO Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare che:
pagina 1 di 13 - il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva colpa e responsabilità del Sig.
[...]
nato a [...] il [...], quale conducente dell'autovettura Controparte_3
Mazda 6 targata B2647BP, di proprietà della società estera Time 999, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Varna (Bulgaria), Via Momchil Voyvoda 5 ed assicurata presso il con polizza n. Controparte_4 BG/26/118002613449/01 avente scadenza il 19.10.2019, per avere violato l'art. 145, 4° comma del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (codice della strada);
- sussiste il nesso causale tra il decesso del Sig. avvenuto in data 27.12.2018 e le Persona_1 lesioni dal medesimo subite nel sinistro de quo;
e, per l'effetto, dire tenuto e condannare l' in persona del proprio legale CP_5 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. della somma Parte_1 complessiva di € 264.740,60 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali dal medesimo subiti, di cui € 169.830,60 iure proprio ed € 94.910,001 iure hereditario, nonché della somma complessiva di € 12.047,29 a titolo di danni patrimoniali, ovvero, in entrambi i casi, a quelle diverse somme, maggiori o minori ritenute di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del sinistro sino al saldo. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori come per legge.” Parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: a) in via preliminare, disporre il rinnovo delle CCTTUU cinematico ricostruttiva e medico legale, per tutte le ragioni sopra dedotte;
b) in via principale e nel merito, rigettare integralmente la domanda poiché infondata in fatto, errata in diritto e non provata, oltre che eccessiva nella sua quantificazione, non dovuta e carente del necessario nesso causale, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
c) in via subordinata, nella denegata e mai creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'avversa domanda, contenere l'importo del risarcimento nei limiti dei rispettivi gradi di responsabilità che verranno accertati e provati in corso di causa, nei limiti di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c. e, comunque, con applicazione dell'art. 1227 c.c.; d) il tutto con vittoria delle spese di lite, spese generali, competenze ed onorari, oltre IVA e C.A.P”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 17.2.2021, conveniva in Parte_1
giudizio l' e la società estera Time 999 per sentirli condannare al Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del decesso del fratello
, avvenuto il 27.12.2018 in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro stradale Persona_1
verificatosi il 3.10.2018 a Modena.
Esponeva l'attore che il proprio fratello in data 3.10.2018 alle ore 9:50, mentre percorreva Per_1
in bicicletta la rotatoria posta all'intersezione tra Via Emilia Est e la Tangenziale Nord Boris
Pasternak, veniva urtato e sbalzato al suolo dall'autovettura Mazda 6 targata B2647BP, di pagina 2 di 13 proprietà della società Time 999 e condotta dal Sig. , assicurata presso il Controparte_3
. Controparte_4
A seguito dell'incidente, riportava gravi lesioni che ne determinavano il ricovero Persona_1
presso l'Ospedale Sant'Agostino Estense di Modena, seguito da ulteriori ricoveri presso altre strutture sanitarie, fino al decesso avvenuto il 27.12.2018. Contr Si costituiva in giudizio l' ontestando la ricostruzione della dinamica del sinistro, il nesso causale tra le lesioni e il decesso di nonché la quantificazione dei danni richiesti. Persona_1
La società Time 999 rimaneva contumace.
La causa veniva istruita mediante CTU cinematico-ricostruttiva, affidata all'Ing. Persona_2
e CTU medico-legale, affidata alla Dott.ssa Persona_3
All'esito dell'istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per il deposito delle memorie conclusionali.
Le parti depositavano le rispettive memorie conclusionali nei termini assegnati e la causa veniva trattenuta in decisione.
§§§§§
1. Sulla dinamica del sinistro e sulla responsabilità del conducente
La domanda attorea risulta fondata in ordine all'accertamento della responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Mazda 6 targata B2647BP, Sig. , nella Controparte_3
causazione del sinistro.
Tale conclusione trova solido fondamento sia nella relazione redatta dalla Polizia Municipale di
Modena intervenuta sul posto, sia nelle risultanze della CTU cinematico-ricostruttiva espletata nel corso del giudizio.
La relazione della Polizia Municipale, sulla base dei rilievi effettuati nell'immediatezza del sinistro, della posizione statica dei mezzi, della localizzazione dei danni e delle dichiarazioni acquisite, ha ricostruito in modo chiaro e univoco la dinamica dell'incidente: il Sig. CP_3
provenendo dalla tangenziale Pasternak in direzione Via Emilia Est, giunto in corrispondenza della rotatoria ove era presente segnaletica di "dare precedenza", la impegnava senza rispettare il diritto di precedenza del velocipede condotto dal Sig. che già si trovava all'interno Persona_1
della stessa, collidendo con il fianco anteriore sinistro della propria auto contro il fianco destro della bicicletta.
pagina 3 di 13 Gli agenti verbalizzanti hanno anche precisato che, pur essendo la rotatoria posta all'intersezione con una strada extraurbana principale, non sussistevano divieti di circolazione per i velocipedi.
Tanto che, a seguito di un più approfondito esame della dinamica, hanno ritenuto di sanzionare il conducente dell'auto per violazione dell'art. 145, 4° comma del Codice della Strada.
Contr Le contestazioni sollevate da n ordine alla ricostruzione della dinamica non possono essere accolte, risultando smentite dalle risultanze probatorie acquisite.
In primo luogo, la CTU cinematico-ricostruttiva dell'Ing. ha pienamente confermato Per_2
quanto accertato dalla Polizia Municipale, concludendo che "è risultato incontrovertibile che il ciclista stava procedendo sulla via Emilia Est e all'interno della rotatoria con direzione periferia – centro storico a circa 1,5-2 metri dalla corona esterna della stessa" quando "è entrato in rotta di collisione con l'autovettura condotta da " il quale, "proveniente da nord, Controparte_3
quindi alla destra del velocipede, si è immesso nella rotonda senza concedere il privilegio assegnato al veicolo a due ruote che già stava occupando la rotatoria".
Contr Le critiche mosse da lla consulenza tecnica sono infondate sotto molteplici profili:
a) Quanto alla presunta mancanza di calcoli e analisi scientifiche, il CTU ha invece fornito una ricostruzione dettagliata supportata dall'esame dei danni riportati dai mezzi, perfettamente compatibili con la dinamica descritta. In particolare, i danni localizzati sulla ruota posteriore e sul parafango posteriore della bicicletta, nonché il distacco parziale dello specchietto retrovisore sinistro e le tracce sul passaruota e sulla portiera sinistra dell'auto, confermano la modalità di collisione laterale accertata.
b) In particolare, l'assunto secondo cui il sig. non stesse circolando a destra al momento Per_1
dell'urto è smentito dalle risultanze della CTU cinematica, che ha accertato come il punto di collisione fosse collocato a circa 1,5/2 metri dalla circonferenza esterna della rotatoria, con successivo trascinamento del velocipede per ulteriori 5/6 metri. L'erronea tesi della convenuta si basa sulla mera posizione statica assunta dal velocipede dopo l'urto, trascurando che tale posizione non corrisponde al punto di collisione ed è quindi inidonea a dimostrare dove stesse effettivamente circolando il ciclista al momento dell'impatto;
Contr c) La tesi di econdo cui la posizione del ciclista all'interno della rotatoria avrebbe concorso alla causazione del sinistro è destituita di fondamento. Come correttamente rilevato dal CTU, "la traiettoria o meglio la distanza rispetto al margine della strada, tenuta dal ciclista non ha alcuna
Contr influenza causale con l'avvenimento contestato". Peraltro, sul punto la stessa difesa di ade pagina 4 di 13 in contraddizione, sostenendo da un lato che il ciclista circolasse "nel bel mezzo della rotatoria" e dall'altro, tramite il proprio CTP, che "il punto d'urto fu all'estrema destra della strada".
d) Infondata è anche la contestazione relativa alla presunta scarsa visibilità causata dal muro di contenimento, avendo il CTU dimostrato, anche attraverso documentazione fotografica, che tale manufatto non ostacolava in alcun modo la visuale dei mezzi all'interno della rotatoria. Contr e) Del tutto irrilevanti ai fini della responsabilità sono le circostanze, pure evidenziate da del mancato utilizzo da parte del ciclista del ponte ciclopedonale e del casco protettivo. Come correttamente rilevato dal CTU, il ponte ciclopedonale costituiva un percorso promiscuo per il quale, ai sensi dell'art. 182 comma 9 C.d.S. e della nota esplicativa del Ministero dei Trasporti del
19.1.2009, non sussisteva alcun obbligo di utilizzo. Quanto al casco, nessuna norma del Codice della Strada ne impone l'uso obbligatorio per i ciclisti.
f) Parimenti infondata è l'eccezione relativa al divieto di percorrenza della tangenziale da parte dei velocipedi, circostanza inconferente nel caso di specie. Come accertato dagli agenti della
Polizia Municipale, il sig. non stava infatti percorrendo la tangenziale, bensì la via Emilia Per_1
Est in direzione centro città, immettendosi nella rotatoria ove non sussistono divieti di percorrenza per i velocipedi.
La ricostruzione della dinamica operata dal CTU risulta quindi pienamente condivisibile, essendo supportata da un'analisi tecnica accurata e coerente con gli elementi oggettivi emersi dai rilievi della Polizia Municipale.
Ne consegue che la responsabilità del sinistro deve essere ascritta in via esclusiva al conducente dell'autovettura Sig. il quale, in violazione dell'art. 145 comma 4 C.d.S., si è immesso nella CP_3
rotatoria senza rispettare il diritto di precedenza del velocipede che già vi si trovava all'interno, determinando così la collisione.
La domanda attorea deve pertanto essere accolta in relazione all'accertamento della responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura nella causazione del sinistro, con conseguente obbligo Contr risarcitorio in capo all' uale ufficio nazionale di assicurazione competente ai sensi degli artt.
125 e 126 D.Lgs. 209/2005.
2. Sul nesso di causalità tra le lesioni riportate nel sinistro e il decesso
Anche in relazione all'accertamento del nesso causale tra le lesioni subite da nel Persona_1
sinistro del 3.10.2018 e il suo decesso avvenuto il 27.12.2018, la domanda attorea risulta fondata.
pagina 5 di 13 Tale conclusione trova solido fondamento sia nella consulenza tecnica svolta nell'ambito del procedimento penale dalla Dott.ssa sia nella CTU medico-legale espletata in Persona_4
questo giudizio dalla Dott.ssa Persona_3
La Dott.ssa incaricata dal PM nell'ambito del procedimento penale n. 9074/2018 Per_4
RGNR di accertare le cause del decesso e la loro riconducibilità al sinistro, ha concluso che "le cause della morte di vanno individuate in una asfissia meccanica da soffocazione Persona_1
interna da bolo alimentare in soggetto con disfagia da recente grave trauma cranico e coesistenza alla base di encefalopatia vascolare cronica".
La consulente ha quindi affermato la sussistenza del nesso causale, evidenziando come "il mezzo di produzione delle lesioni meningo-encefaliche e fratturative multiple che hanno aggravato una pre-esistente difficoltà alla deglutizione è addebitabile ad un grave traumatismo contusivo" e che
"le evidenze di danno cerebrale post-traumatico sono state ampiamente documentate in sede clinica e ragionevolmente integrano il punto focale della concatenazione biologico-causale che ha condizionato la morte del soggetto".
La Dott.ssa ha precisato che "il danno post traumatico conseguito al sinistro stradale del Per_4
3.10.2018 si è inserito quale critico momento di rottura" dando "inizio ad una serie di eventi biologici che è senz'altro possibile concatenare dal punto di vista cronologico e della continuità fenomenica e che si sono conclusi con la morte del soggetto". Contr Le contestazioni di secondo cui le pregresse patologie da cui era affetto Persona_1
sarebbero state da sole sufficienti a determinarne il decesso indipendentemente dalle lesioni riportate nel sinistro, non possono essere accolte.
Contr La CTU della Dott.ssa disposta proprio su richiesta di ha infatti pienamente Per_3
confermato le conclusioni della Dott.ssa affermando che "le conseguenze lesive del Per_4
sinistro stradale de quo e relative necessità di cura, in applicazione del ragionamento c.d. controfattuale, assumono più probabilmente che non ruolo di causa efficiente unica e sopravvenuta dell'exitus".
La CTU ha fornito una motivazione particolarmente accurata e convincente di tale conclusione, evidenziando come:
1) Le gravi lesioni traumatiche al distretto cranio-encefalico riportate nel sinistro "assumono ruolo di fattore causale dotato di efficienza lesiva tale da risultare di per sé solo sufficiente a pagina 6 di 13 innescare la successiva concatenazione di eventi clinici [...] che ha poi in concreto inesorabilmente condotto all'exitus";
2) Tale fattore causale si è posto "come fattore sopravvenuto e prevaricante l'eventuale efficienza letifera della condizioni morbose pre-esistenti, le quali, pur indubbiamente comportando una condizione di intrinseca fragilità biologica del soggetto, certamente non erano tali da renderne prognosticamente imminente il decesso, quantomeno nell'arco temporale di fatto realizzatosi nel caso concreto, ovvero di 85 giorni";
3) Mentre le condizioni morbose pre-esistenti potevano determinare una generica difficoltà deglutitoria, non erano tali da provocare la morte nei tempi e modi in cui si è verificata, mentre lo sono state le condizioni sopravvenute per effetto del sinistro;
4) In particolare, la tipologia di lesioni riportate (grave trauma cranico) e le conseguenti procedure sanitarie necessariamente adottate (intubazione oro-tracheale, cannula tracheostomica, ossigeno-terapia) sono state "idonee, ciascuna di esse e di per sé sola, peraltro poi intervenute anche in successione, a pregiudicare la funzione deglutitoria" aumentando significativamente il rischio dell'evento morte poi verificatosi. Contr Le obiezioni sollevate dal CTP di Dott. secondo cui il decesso non sarebbe Per_5
ascrivibile unicamente alle lesioni da sinistro, sono state puntualmente confutate dalla CTU, la quale ha chiarito come le patologie pregresse, pur potendo determinare una generica difficoltà deglutitoria, non fossero tali da provocare la morte nei tempi e modi in cui si è verificata, mentre lo sono state le condizioni sopravvenute per effetto del sinistro.
La ricostruzione del nesso causale operata dalla CTU risulta quindi pienamente condivisibile, in quanto:
- fondata su un'accurata analisi della documentazione clinica;
- supportata da un rigoroso ragionamento controfattuale;
- coerente con le risultanze della consulenza svolta in sede penale;
Contr
- logicamente motivata in relazione alla confutazione delle tesi alternative proposte da
Ne consegue che deve ritenersi provato il nesso di causalità tra le lesioni riportate da Per_1
nel sinistro del 3.10.2018 e il suo decesso avvenuto il 27.12.2018, con conseguente diritto
[...]
dell'attore al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali richiesti.
3. Sulle critiche alle consulenze tecniche d'ufficio
pagina 7 di 13 Le contestazioni mosse dalla convenuta in ordine ai presunti vizi delle consulenze tecniche espletate nel presente giudizio sono destituite di fondamento e devono essere integralmente respinte, non sussistendo alcun elemento che possa inficiare la validità, completezza e correttezza delle indagini svolte sia dal punto di vista cinematico-ricostruttivo che medico-legale. Come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, per contestare efficacemente una consulenza tecnica d'ufficio è necessario dimostrare la presenza di errori o lacune che si traducano in carenze o affermazioni illogiche e scientificamente errate, non essendo sufficiente prospettare una mera difformità di valutazione tra consulente e parte circa l'interpretazione dei dati tecnici.
Nel caso di specie, le critiche sollevate dalla convenuta si risolvono in contestazioni non condivisibili per i motivi sopra ampiamente esposti.
Con riferimento alla CTU cinematica, essa risulta aver ricostruito in maniera puntuale e tecnicamente ineccepibile la dinamica del sinistro, individuando con precisione il punto di collisione a circa 1,5/2 metri dalla circonferenza esterna della rotatoria e il successivo trascinamento del velocipede per ulteriori 5/6 metri.
Tale ricostruzione, supportata da precisi riscontri oggettivi e da un'accurata analisi delle evidenze disponibili, non presenta alcuna delle carenze metodologiche o incongruenze denunciate dalla convenuta.
Parimenti infondate sono le critiche mosse alla consulenza medico-legale svolta dalla dott.ssa la quale ha condotto un'indagine scrupolosa ed esaustiva, esaminando approfonditamente Per_3
sia la situazione clinica pregressa del sig. sia l'evoluzione del quadro patologico Per_1
conseguente al sinistro. Le conclusioni della CTU circa la sussistenza del nesso causale tra il sinistro e il decesso sono state ampiamente e logicamente motivate, evidenziando come le lesioni riportate nell'incidente e le conseguenti necessarie procedure sanitarie abbiano determinato un pregiudizio della funzione deglutitoria tale da causare l'evento letale. Tali conclusioni, peraltro, trovano piena conferma nella perizia svolta dalla dott.ssa nell'ambito del procedimento Per_4
penale, che ha parimenti accertato la sussistenza del nesso causale tra il sinistro e il decesso.
La richiesta di rinnovazione delle consulenze tecniche avanzata dalla convenuta deve pertanto essere respinta, non sussistendo i presupposti individuati dalla giurisprudenza di legittimità per disporre una nuova CTU, essendo le consulenze espletate complete, logicamente motivate e prive di vizi metodologici o errori di valutazione.
pagina 8 di 13
4. Sulla quantificazione dei danni
Accertata la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura nella causazione del sinistro e il nesso causale tra le lesioni e il decesso di occorre procedere alla Persona_1
quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore.
4.1 Danni patrimoniali
L'attore ha fornito prova documentale delle seguenti spese sostenute a seguito del decesso del fratello, per un totale di € 12.047,29:
- spese funerarie e di tumulazione, documentate dalle fatture nn. 2087/2018 e 2088/2018 del
31.12.2018 emesse dalle e dalla ricevuta n. 1049 del 29.12.2018 Parte_2 emessa dal Comune di Modena, per complessivi € 8.463,71;
- compenso corrisposto al consulente di parte Dott. per l'assistenza prestata nell'esame Per_6
autoptico svolto nel procedimento penale, come da fattura n. 2 dell'8.1.2019, per € 1.000,00;
- compenso corrisposto al medesimo consulente per l'assistenza nella CTU medico-legale svolta in questa sede;
- compenso corrisposto al consulente Ing. per l'assistenza nella CTU cinematica;
Per_7
- spese di acquisizione del rapporto planimetrico dell'incidente.
Tali spese risultano tutte congrue, pertinenti e adeguatamente documentate;
pertanto, la relativa domanda deve essere accolta per l'intero importo richiesto.
4.2 Danni non patrimoniali iure proprio
Con riferimento al danno da perdita parentale subito personalmente dall'attore, la domanda appare fondata e meritevole di accoglimento per l'importo di € 113.766,00, corrispondente al valore medio previsto dalle Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate all'1.1.2024.
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 73 anni, è fratello della vittima ed era convivente
La vittima aveva 77 anni al momento del decesso
Il congiunto ha convissuto con la vittima per meno di 30 anni
Nel nucleo familiare primario non sono presenti altri familiari
SVILUPPO del CALCOLO
pagina 9 di 13 Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 8
Punti in base all'età della vittima: 8
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 20
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 16
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 52
IMPORTO del RISARCIMENTO € 113.766,00
Tale quantificazione risulta giustificata dalle seguenti circostanze, tutte adeguatamente provate in giudizio:
a) L'intensità del legame affettivo tra i fratelli caratterizzato da: Per_1
- convivenza stabile e duratura protrattasi dal 1.7.1994, come dimostrato dai certificati di residenza e stati di famiglia prodotti;
- assenza di altri familiari, essendo i due fratelli gli unici componenti del nucleo familiare;
- reciproca assistenza quotidiana sia sul piano materiale che morale;
- condivisione di ogni aspetto del vivere quotidiano.
b) La particolare gravità del danno subito dall'attore, consistente:
- nella perdita dell'unico familiare e punto di riferimento affettivo;
- nello sconvolgimento totale delle proprie abitudini di vita;
- nel trauma derivante dalla modalità improvvisa e violenta della perdita;
- nell'impossibilità di ricostruire un tessuto relazionale alternativo, data l'età avanzata.
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha ripetutamente affermato che il danno da perdita parentale va delineato come pregiudizio che "va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto pagina 10 di 13 costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti" (cfr. Trib. Pavia, sez. III, 11.11.2020, n. 1076).
Nel caso di specie, l'intensità del legame fraterno, consolidato da una convivenza stabile e dall'assenza di altri vincoli familiari, giustifica la liquidazione del danno nella misura media prevista dalle Tabelle milanesi. In assenza di elementi che giustifichino l'applicazione dei valori massimi, tale quantificazione appare adeguata, trattandosi di una lesione particolarmente grave del diritto all'intangibilità degli affetti e della reciproca solidarietà familiare.
4.4 Danni non patrimoniali iure hereditatis
Quanto al danno biologico terminale, dalla lettura dei documenti in atti emerge che:
a) tra il sinistro (3.10.2018) e il decesso (27.12.2018) sono trascorsi 85 giorni, periodo ampiamente sufficiente a configurare un apprezzabile danno biologico temporaneo, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza (cfr. Cass. civ., sez. VI, n. 23153/2019);
b) in tale periodo ha subito un'invalidità temporanea totale al 100%, come accertato Persona_1
dalla CTU medico-legale, essendo stato costantemente ricoverato prima in terapia intensiva e rianimazione, poi in strutture riabilitative, con necessità di cure pesanti e invasive e continua assistenza;
c) la sofferenza fisica e psichica è stata particolarmente intensa, come emerge dalla documentazione clinica che attesta la gravità delle lesioni (trauma cranico, fratture multiple) e la pesantezza delle terapie (intubazione, tracheotomia, ventilazione meccanica).
Reputa il Tribunale, conformemente a quanto ritenuto dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, n.
1856/2019) che siffatto danno, proprio perché consistente nella oggettiva perdita delle attività quotidiane dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso, è sempre presente, prescindendo dalla consapevolezza dello stesso o dallo stato di coscienza, e la sua liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle di Milano relative all'invalidità temporanea, da personalizzare in relazione al caso concreto (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 16592/2019).
Il danno biologico terminale per gli 85 giorni in cui il soggetto è stato ricoverato, va parametrato ai valori base concernenti l'invalidità temporanea e personalizzando tali valori aumentando al massimo di personalizzazione il valore massimo del punto base di invalidità temporanea si ottiene, alla data odierna, un valore di € 173,00, che moltiplicato per 85 dà un totale di €
14.705,00.
pagina 11 di 13 Non appare invece configurabile un danno terminale c.d. catastrofale.
Infatti, nel periodo di tempo intercorso tra il sinistro e il decesso, il Sig. ha mostrato un Per_1
leggero miglioramento delle proprie condizioni, recuperando gradualmente autonomia nelle attività quotidiane, nella deambulazione e nell'alimentazione. Come chiarito dalla Suprema Corte
(Cass. Civ., Sez. III, 19.06.2015, n. 12722), il riconoscimento del danno catastrofale richiede che la vittima, nell'apprezzabile lasso di tempo precedente al decesso, si sia mantenuta lucida e abbia potuto preconizzare l'incombenza dell'inevitabile evento catastrofico. Tale consapevolezza sembra assente nel caso di specie, dove il decesso è sopraggiunto improvvisamente per soffocamento mentre il paziente stava mostrando segni di recupero.
4.5 Rivalutazione e interessi
Sulle somme sopra liquidate, trattandosi di debito di valore, spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme devalutate e via via rivalutate dalla data del sinistro alla presente pronuncia, oltre ancora agli interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo.
5. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'attore secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e ss modd. tenuto conto del valore della causa determinato nell'importo liquidato, dell'attività effettivamente svolta e della complessità delle questioni trattate.
Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, sia cinematico-ricostruttiva che medico-legale, già
Contr anticipate da vengono poste definitivamente a carico della parte convenuta in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1183/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità del Sig. nella Controparte_3
causazione del sinistro verificatosi in Modena il 3.10.2018;
2) Accerta e dichiara la sussistenza del nesso causale tra le lesioni riportate da Persona_1
nel predetto sinistro e il suo decesso avvenuto il 27.12.2018;
3) Per l'effetto, condanna l' in persona del legale Controparte_6
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma Parte_1 complessiva di € 140.518,29 (di cui € 113.766,00 a titolo di danno non patrimoniale iure pagina 12 di 13 proprio, € 14.705,00 a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis ed € 12.047,29 a titolo di danni patrimoniali), oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma devalutata e via via rivalutata dalla data del sinistro alla presente pronuncia, oltre ancora ad interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo;
4) Condanna l' alla rifusione in favore dell'attore Controparte_6 delle spese di lite, che liquida in € 786,00 per anticipazioni, € 14.103 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) Pone definitivamente a carico dell' le spese delle Controparte_6
Consulenze tecniche d'ufficio, cinematico-ricostruttiva e medico-legale, come liquidate in corso di causa.
Sentenza resa ex art. 281 sexies co 3 c.p.c.
Modena, 18 marzo 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies co 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1183/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORI PIER Parte_1 C.F._1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MORI PIER ANTONIO
ATTORE/I contro
[...]
Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROMANINI FEDERICO e dell'avv. VENTURA P.IVA_1
FEDERICA, VIA SARAGOZZA 26 BOLOGNA, elettivamente domiciliato C/O AVV.
FEDERICA VENTURA VIA SARAGOZZA 26 BOLOGNA presso il difensore avv.
ROMANINI FEDERICO Contr TIME 999 C/O (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO/I
In punto a: risarcimento del danno da circolazione stradale.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Ogni altra e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previe le più opportune declaratorie sia in fatto che in diritto, NEL MERITO Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare che:
pagina 1 di 13 - il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva colpa e responsabilità del Sig.
[...]
nato a [...] il [...], quale conducente dell'autovettura Controparte_3
Mazda 6 targata B2647BP, di proprietà della società estera Time 999, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Varna (Bulgaria), Via Momchil Voyvoda 5 ed assicurata presso il con polizza n. Controparte_4 BG/26/118002613449/01 avente scadenza il 19.10.2019, per avere violato l'art. 145, 4° comma del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (codice della strada);
- sussiste il nesso causale tra il decesso del Sig. avvenuto in data 27.12.2018 e le Persona_1 lesioni dal medesimo subite nel sinistro de quo;
e, per l'effetto, dire tenuto e condannare l' in persona del proprio legale CP_5 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. della somma Parte_1 complessiva di € 264.740,60 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali dal medesimo subiti, di cui € 169.830,60 iure proprio ed € 94.910,001 iure hereditario, nonché della somma complessiva di € 12.047,29 a titolo di danni patrimoniali, ovvero, in entrambi i casi, a quelle diverse somme, maggiori o minori ritenute di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del sinistro sino al saldo. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori come per legge.” Parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: a) in via preliminare, disporre il rinnovo delle CCTTUU cinematico ricostruttiva e medico legale, per tutte le ragioni sopra dedotte;
b) in via principale e nel merito, rigettare integralmente la domanda poiché infondata in fatto, errata in diritto e non provata, oltre che eccessiva nella sua quantificazione, non dovuta e carente del necessario nesso causale, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
c) in via subordinata, nella denegata e mai creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'avversa domanda, contenere l'importo del risarcimento nei limiti dei rispettivi gradi di responsabilità che verranno accertati e provati in corso di causa, nei limiti di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c. e, comunque, con applicazione dell'art. 1227 c.c.; d) il tutto con vittoria delle spese di lite, spese generali, competenze ed onorari, oltre IVA e C.A.P”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 17.2.2021, conveniva in Parte_1
giudizio l' e la società estera Time 999 per sentirli condannare al Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del decesso del fratello
, avvenuto il 27.12.2018 in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro stradale Persona_1
verificatosi il 3.10.2018 a Modena.
Esponeva l'attore che il proprio fratello in data 3.10.2018 alle ore 9:50, mentre percorreva Per_1
in bicicletta la rotatoria posta all'intersezione tra Via Emilia Est e la Tangenziale Nord Boris
Pasternak, veniva urtato e sbalzato al suolo dall'autovettura Mazda 6 targata B2647BP, di pagina 2 di 13 proprietà della società Time 999 e condotta dal Sig. , assicurata presso il Controparte_3
. Controparte_4
A seguito dell'incidente, riportava gravi lesioni che ne determinavano il ricovero Persona_1
presso l'Ospedale Sant'Agostino Estense di Modena, seguito da ulteriori ricoveri presso altre strutture sanitarie, fino al decesso avvenuto il 27.12.2018. Contr Si costituiva in giudizio l' ontestando la ricostruzione della dinamica del sinistro, il nesso causale tra le lesioni e il decesso di nonché la quantificazione dei danni richiesti. Persona_1
La società Time 999 rimaneva contumace.
La causa veniva istruita mediante CTU cinematico-ricostruttiva, affidata all'Ing. Persona_2
e CTU medico-legale, affidata alla Dott.ssa Persona_3
All'esito dell'istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per il deposito delle memorie conclusionali.
Le parti depositavano le rispettive memorie conclusionali nei termini assegnati e la causa veniva trattenuta in decisione.
§§§§§
1. Sulla dinamica del sinistro e sulla responsabilità del conducente
La domanda attorea risulta fondata in ordine all'accertamento della responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Mazda 6 targata B2647BP, Sig. , nella Controparte_3
causazione del sinistro.
Tale conclusione trova solido fondamento sia nella relazione redatta dalla Polizia Municipale di
Modena intervenuta sul posto, sia nelle risultanze della CTU cinematico-ricostruttiva espletata nel corso del giudizio.
La relazione della Polizia Municipale, sulla base dei rilievi effettuati nell'immediatezza del sinistro, della posizione statica dei mezzi, della localizzazione dei danni e delle dichiarazioni acquisite, ha ricostruito in modo chiaro e univoco la dinamica dell'incidente: il Sig. CP_3
provenendo dalla tangenziale Pasternak in direzione Via Emilia Est, giunto in corrispondenza della rotatoria ove era presente segnaletica di "dare precedenza", la impegnava senza rispettare il diritto di precedenza del velocipede condotto dal Sig. che già si trovava all'interno Persona_1
della stessa, collidendo con il fianco anteriore sinistro della propria auto contro il fianco destro della bicicletta.
pagina 3 di 13 Gli agenti verbalizzanti hanno anche precisato che, pur essendo la rotatoria posta all'intersezione con una strada extraurbana principale, non sussistevano divieti di circolazione per i velocipedi.
Tanto che, a seguito di un più approfondito esame della dinamica, hanno ritenuto di sanzionare il conducente dell'auto per violazione dell'art. 145, 4° comma del Codice della Strada.
Contr Le contestazioni sollevate da n ordine alla ricostruzione della dinamica non possono essere accolte, risultando smentite dalle risultanze probatorie acquisite.
In primo luogo, la CTU cinematico-ricostruttiva dell'Ing. ha pienamente confermato Per_2
quanto accertato dalla Polizia Municipale, concludendo che "è risultato incontrovertibile che il ciclista stava procedendo sulla via Emilia Est e all'interno della rotatoria con direzione periferia – centro storico a circa 1,5-2 metri dalla corona esterna della stessa" quando "è entrato in rotta di collisione con l'autovettura condotta da " il quale, "proveniente da nord, Controparte_3
quindi alla destra del velocipede, si è immesso nella rotonda senza concedere il privilegio assegnato al veicolo a due ruote che già stava occupando la rotatoria".
Contr Le critiche mosse da lla consulenza tecnica sono infondate sotto molteplici profili:
a) Quanto alla presunta mancanza di calcoli e analisi scientifiche, il CTU ha invece fornito una ricostruzione dettagliata supportata dall'esame dei danni riportati dai mezzi, perfettamente compatibili con la dinamica descritta. In particolare, i danni localizzati sulla ruota posteriore e sul parafango posteriore della bicicletta, nonché il distacco parziale dello specchietto retrovisore sinistro e le tracce sul passaruota e sulla portiera sinistra dell'auto, confermano la modalità di collisione laterale accertata.
b) In particolare, l'assunto secondo cui il sig. non stesse circolando a destra al momento Per_1
dell'urto è smentito dalle risultanze della CTU cinematica, che ha accertato come il punto di collisione fosse collocato a circa 1,5/2 metri dalla circonferenza esterna della rotatoria, con successivo trascinamento del velocipede per ulteriori 5/6 metri. L'erronea tesi della convenuta si basa sulla mera posizione statica assunta dal velocipede dopo l'urto, trascurando che tale posizione non corrisponde al punto di collisione ed è quindi inidonea a dimostrare dove stesse effettivamente circolando il ciclista al momento dell'impatto;
Contr c) La tesi di econdo cui la posizione del ciclista all'interno della rotatoria avrebbe concorso alla causazione del sinistro è destituita di fondamento. Come correttamente rilevato dal CTU, "la traiettoria o meglio la distanza rispetto al margine della strada, tenuta dal ciclista non ha alcuna
Contr influenza causale con l'avvenimento contestato". Peraltro, sul punto la stessa difesa di ade pagina 4 di 13 in contraddizione, sostenendo da un lato che il ciclista circolasse "nel bel mezzo della rotatoria" e dall'altro, tramite il proprio CTP, che "il punto d'urto fu all'estrema destra della strada".
d) Infondata è anche la contestazione relativa alla presunta scarsa visibilità causata dal muro di contenimento, avendo il CTU dimostrato, anche attraverso documentazione fotografica, che tale manufatto non ostacolava in alcun modo la visuale dei mezzi all'interno della rotatoria. Contr e) Del tutto irrilevanti ai fini della responsabilità sono le circostanze, pure evidenziate da del mancato utilizzo da parte del ciclista del ponte ciclopedonale e del casco protettivo. Come correttamente rilevato dal CTU, il ponte ciclopedonale costituiva un percorso promiscuo per il quale, ai sensi dell'art. 182 comma 9 C.d.S. e della nota esplicativa del Ministero dei Trasporti del
19.1.2009, non sussisteva alcun obbligo di utilizzo. Quanto al casco, nessuna norma del Codice della Strada ne impone l'uso obbligatorio per i ciclisti.
f) Parimenti infondata è l'eccezione relativa al divieto di percorrenza della tangenziale da parte dei velocipedi, circostanza inconferente nel caso di specie. Come accertato dagli agenti della
Polizia Municipale, il sig. non stava infatti percorrendo la tangenziale, bensì la via Emilia Per_1
Est in direzione centro città, immettendosi nella rotatoria ove non sussistono divieti di percorrenza per i velocipedi.
La ricostruzione della dinamica operata dal CTU risulta quindi pienamente condivisibile, essendo supportata da un'analisi tecnica accurata e coerente con gli elementi oggettivi emersi dai rilievi della Polizia Municipale.
Ne consegue che la responsabilità del sinistro deve essere ascritta in via esclusiva al conducente dell'autovettura Sig. il quale, in violazione dell'art. 145 comma 4 C.d.S., si è immesso nella CP_3
rotatoria senza rispettare il diritto di precedenza del velocipede che già vi si trovava all'interno, determinando così la collisione.
La domanda attorea deve pertanto essere accolta in relazione all'accertamento della responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura nella causazione del sinistro, con conseguente obbligo Contr risarcitorio in capo all' uale ufficio nazionale di assicurazione competente ai sensi degli artt.
125 e 126 D.Lgs. 209/2005.
2. Sul nesso di causalità tra le lesioni riportate nel sinistro e il decesso
Anche in relazione all'accertamento del nesso causale tra le lesioni subite da nel Persona_1
sinistro del 3.10.2018 e il suo decesso avvenuto il 27.12.2018, la domanda attorea risulta fondata.
pagina 5 di 13 Tale conclusione trova solido fondamento sia nella consulenza tecnica svolta nell'ambito del procedimento penale dalla Dott.ssa sia nella CTU medico-legale espletata in Persona_4
questo giudizio dalla Dott.ssa Persona_3
La Dott.ssa incaricata dal PM nell'ambito del procedimento penale n. 9074/2018 Per_4
RGNR di accertare le cause del decesso e la loro riconducibilità al sinistro, ha concluso che "le cause della morte di vanno individuate in una asfissia meccanica da soffocazione Persona_1
interna da bolo alimentare in soggetto con disfagia da recente grave trauma cranico e coesistenza alla base di encefalopatia vascolare cronica".
La consulente ha quindi affermato la sussistenza del nesso causale, evidenziando come "il mezzo di produzione delle lesioni meningo-encefaliche e fratturative multiple che hanno aggravato una pre-esistente difficoltà alla deglutizione è addebitabile ad un grave traumatismo contusivo" e che
"le evidenze di danno cerebrale post-traumatico sono state ampiamente documentate in sede clinica e ragionevolmente integrano il punto focale della concatenazione biologico-causale che ha condizionato la morte del soggetto".
La Dott.ssa ha precisato che "il danno post traumatico conseguito al sinistro stradale del Per_4
3.10.2018 si è inserito quale critico momento di rottura" dando "inizio ad una serie di eventi biologici che è senz'altro possibile concatenare dal punto di vista cronologico e della continuità fenomenica e che si sono conclusi con la morte del soggetto". Contr Le contestazioni di secondo cui le pregresse patologie da cui era affetto Persona_1
sarebbero state da sole sufficienti a determinarne il decesso indipendentemente dalle lesioni riportate nel sinistro, non possono essere accolte.
Contr La CTU della Dott.ssa disposta proprio su richiesta di ha infatti pienamente Per_3
confermato le conclusioni della Dott.ssa affermando che "le conseguenze lesive del Per_4
sinistro stradale de quo e relative necessità di cura, in applicazione del ragionamento c.d. controfattuale, assumono più probabilmente che non ruolo di causa efficiente unica e sopravvenuta dell'exitus".
La CTU ha fornito una motivazione particolarmente accurata e convincente di tale conclusione, evidenziando come:
1) Le gravi lesioni traumatiche al distretto cranio-encefalico riportate nel sinistro "assumono ruolo di fattore causale dotato di efficienza lesiva tale da risultare di per sé solo sufficiente a pagina 6 di 13 innescare la successiva concatenazione di eventi clinici [...] che ha poi in concreto inesorabilmente condotto all'exitus";
2) Tale fattore causale si è posto "come fattore sopravvenuto e prevaricante l'eventuale efficienza letifera della condizioni morbose pre-esistenti, le quali, pur indubbiamente comportando una condizione di intrinseca fragilità biologica del soggetto, certamente non erano tali da renderne prognosticamente imminente il decesso, quantomeno nell'arco temporale di fatto realizzatosi nel caso concreto, ovvero di 85 giorni";
3) Mentre le condizioni morbose pre-esistenti potevano determinare una generica difficoltà deglutitoria, non erano tali da provocare la morte nei tempi e modi in cui si è verificata, mentre lo sono state le condizioni sopravvenute per effetto del sinistro;
4) In particolare, la tipologia di lesioni riportate (grave trauma cranico) e le conseguenti procedure sanitarie necessariamente adottate (intubazione oro-tracheale, cannula tracheostomica, ossigeno-terapia) sono state "idonee, ciascuna di esse e di per sé sola, peraltro poi intervenute anche in successione, a pregiudicare la funzione deglutitoria" aumentando significativamente il rischio dell'evento morte poi verificatosi. Contr Le obiezioni sollevate dal CTP di Dott. secondo cui il decesso non sarebbe Per_5
ascrivibile unicamente alle lesioni da sinistro, sono state puntualmente confutate dalla CTU, la quale ha chiarito come le patologie pregresse, pur potendo determinare una generica difficoltà deglutitoria, non fossero tali da provocare la morte nei tempi e modi in cui si è verificata, mentre lo sono state le condizioni sopravvenute per effetto del sinistro.
La ricostruzione del nesso causale operata dalla CTU risulta quindi pienamente condivisibile, in quanto:
- fondata su un'accurata analisi della documentazione clinica;
- supportata da un rigoroso ragionamento controfattuale;
- coerente con le risultanze della consulenza svolta in sede penale;
Contr
- logicamente motivata in relazione alla confutazione delle tesi alternative proposte da
Ne consegue che deve ritenersi provato il nesso di causalità tra le lesioni riportate da Per_1
nel sinistro del 3.10.2018 e il suo decesso avvenuto il 27.12.2018, con conseguente diritto
[...]
dell'attore al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali richiesti.
3. Sulle critiche alle consulenze tecniche d'ufficio
pagina 7 di 13 Le contestazioni mosse dalla convenuta in ordine ai presunti vizi delle consulenze tecniche espletate nel presente giudizio sono destituite di fondamento e devono essere integralmente respinte, non sussistendo alcun elemento che possa inficiare la validità, completezza e correttezza delle indagini svolte sia dal punto di vista cinematico-ricostruttivo che medico-legale. Come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, per contestare efficacemente una consulenza tecnica d'ufficio è necessario dimostrare la presenza di errori o lacune che si traducano in carenze o affermazioni illogiche e scientificamente errate, non essendo sufficiente prospettare una mera difformità di valutazione tra consulente e parte circa l'interpretazione dei dati tecnici.
Nel caso di specie, le critiche sollevate dalla convenuta si risolvono in contestazioni non condivisibili per i motivi sopra ampiamente esposti.
Con riferimento alla CTU cinematica, essa risulta aver ricostruito in maniera puntuale e tecnicamente ineccepibile la dinamica del sinistro, individuando con precisione il punto di collisione a circa 1,5/2 metri dalla circonferenza esterna della rotatoria e il successivo trascinamento del velocipede per ulteriori 5/6 metri.
Tale ricostruzione, supportata da precisi riscontri oggettivi e da un'accurata analisi delle evidenze disponibili, non presenta alcuna delle carenze metodologiche o incongruenze denunciate dalla convenuta.
Parimenti infondate sono le critiche mosse alla consulenza medico-legale svolta dalla dott.ssa la quale ha condotto un'indagine scrupolosa ed esaustiva, esaminando approfonditamente Per_3
sia la situazione clinica pregressa del sig. sia l'evoluzione del quadro patologico Per_1
conseguente al sinistro. Le conclusioni della CTU circa la sussistenza del nesso causale tra il sinistro e il decesso sono state ampiamente e logicamente motivate, evidenziando come le lesioni riportate nell'incidente e le conseguenti necessarie procedure sanitarie abbiano determinato un pregiudizio della funzione deglutitoria tale da causare l'evento letale. Tali conclusioni, peraltro, trovano piena conferma nella perizia svolta dalla dott.ssa nell'ambito del procedimento Per_4
penale, che ha parimenti accertato la sussistenza del nesso causale tra il sinistro e il decesso.
La richiesta di rinnovazione delle consulenze tecniche avanzata dalla convenuta deve pertanto essere respinta, non sussistendo i presupposti individuati dalla giurisprudenza di legittimità per disporre una nuova CTU, essendo le consulenze espletate complete, logicamente motivate e prive di vizi metodologici o errori di valutazione.
pagina 8 di 13
4. Sulla quantificazione dei danni
Accertata la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura nella causazione del sinistro e il nesso causale tra le lesioni e il decesso di occorre procedere alla Persona_1
quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore.
4.1 Danni patrimoniali
L'attore ha fornito prova documentale delle seguenti spese sostenute a seguito del decesso del fratello, per un totale di € 12.047,29:
- spese funerarie e di tumulazione, documentate dalle fatture nn. 2087/2018 e 2088/2018 del
31.12.2018 emesse dalle e dalla ricevuta n. 1049 del 29.12.2018 Parte_2 emessa dal Comune di Modena, per complessivi € 8.463,71;
- compenso corrisposto al consulente di parte Dott. per l'assistenza prestata nell'esame Per_6
autoptico svolto nel procedimento penale, come da fattura n. 2 dell'8.1.2019, per € 1.000,00;
- compenso corrisposto al medesimo consulente per l'assistenza nella CTU medico-legale svolta in questa sede;
- compenso corrisposto al consulente Ing. per l'assistenza nella CTU cinematica;
Per_7
- spese di acquisizione del rapporto planimetrico dell'incidente.
Tali spese risultano tutte congrue, pertinenti e adeguatamente documentate;
pertanto, la relativa domanda deve essere accolta per l'intero importo richiesto.
4.2 Danni non patrimoniali iure proprio
Con riferimento al danno da perdita parentale subito personalmente dall'attore, la domanda appare fondata e meritevole di accoglimento per l'importo di € 113.766,00, corrispondente al valore medio previsto dalle Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate all'1.1.2024.
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 73 anni, è fratello della vittima ed era convivente
La vittima aveva 77 anni al momento del decesso
Il congiunto ha convissuto con la vittima per meno di 30 anni
Nel nucleo familiare primario non sono presenti altri familiari
SVILUPPO del CALCOLO
pagina 9 di 13 Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 8
Punti in base all'età della vittima: 8
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 20
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 16
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 52
IMPORTO del RISARCIMENTO € 113.766,00
Tale quantificazione risulta giustificata dalle seguenti circostanze, tutte adeguatamente provate in giudizio:
a) L'intensità del legame affettivo tra i fratelli caratterizzato da: Per_1
- convivenza stabile e duratura protrattasi dal 1.7.1994, come dimostrato dai certificati di residenza e stati di famiglia prodotti;
- assenza di altri familiari, essendo i due fratelli gli unici componenti del nucleo familiare;
- reciproca assistenza quotidiana sia sul piano materiale che morale;
- condivisione di ogni aspetto del vivere quotidiano.
b) La particolare gravità del danno subito dall'attore, consistente:
- nella perdita dell'unico familiare e punto di riferimento affettivo;
- nello sconvolgimento totale delle proprie abitudini di vita;
- nel trauma derivante dalla modalità improvvisa e violenta della perdita;
- nell'impossibilità di ricostruire un tessuto relazionale alternativo, data l'età avanzata.
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha ripetutamente affermato che il danno da perdita parentale va delineato come pregiudizio che "va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto pagina 10 di 13 costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti" (cfr. Trib. Pavia, sez. III, 11.11.2020, n. 1076).
Nel caso di specie, l'intensità del legame fraterno, consolidato da una convivenza stabile e dall'assenza di altri vincoli familiari, giustifica la liquidazione del danno nella misura media prevista dalle Tabelle milanesi. In assenza di elementi che giustifichino l'applicazione dei valori massimi, tale quantificazione appare adeguata, trattandosi di una lesione particolarmente grave del diritto all'intangibilità degli affetti e della reciproca solidarietà familiare.
4.4 Danni non patrimoniali iure hereditatis
Quanto al danno biologico terminale, dalla lettura dei documenti in atti emerge che:
a) tra il sinistro (3.10.2018) e il decesso (27.12.2018) sono trascorsi 85 giorni, periodo ampiamente sufficiente a configurare un apprezzabile danno biologico temporaneo, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza (cfr. Cass. civ., sez. VI, n. 23153/2019);
b) in tale periodo ha subito un'invalidità temporanea totale al 100%, come accertato Persona_1
dalla CTU medico-legale, essendo stato costantemente ricoverato prima in terapia intensiva e rianimazione, poi in strutture riabilitative, con necessità di cure pesanti e invasive e continua assistenza;
c) la sofferenza fisica e psichica è stata particolarmente intensa, come emerge dalla documentazione clinica che attesta la gravità delle lesioni (trauma cranico, fratture multiple) e la pesantezza delle terapie (intubazione, tracheotomia, ventilazione meccanica).
Reputa il Tribunale, conformemente a quanto ritenuto dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, n.
1856/2019) che siffatto danno, proprio perché consistente nella oggettiva perdita delle attività quotidiane dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso, è sempre presente, prescindendo dalla consapevolezza dello stesso o dallo stato di coscienza, e la sua liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle di Milano relative all'invalidità temporanea, da personalizzare in relazione al caso concreto (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 16592/2019).
Il danno biologico terminale per gli 85 giorni in cui il soggetto è stato ricoverato, va parametrato ai valori base concernenti l'invalidità temporanea e personalizzando tali valori aumentando al massimo di personalizzazione il valore massimo del punto base di invalidità temporanea si ottiene, alla data odierna, un valore di € 173,00, che moltiplicato per 85 dà un totale di €
14.705,00.
pagina 11 di 13 Non appare invece configurabile un danno terminale c.d. catastrofale.
Infatti, nel periodo di tempo intercorso tra il sinistro e il decesso, il Sig. ha mostrato un Per_1
leggero miglioramento delle proprie condizioni, recuperando gradualmente autonomia nelle attività quotidiane, nella deambulazione e nell'alimentazione. Come chiarito dalla Suprema Corte
(Cass. Civ., Sez. III, 19.06.2015, n. 12722), il riconoscimento del danno catastrofale richiede che la vittima, nell'apprezzabile lasso di tempo precedente al decesso, si sia mantenuta lucida e abbia potuto preconizzare l'incombenza dell'inevitabile evento catastrofico. Tale consapevolezza sembra assente nel caso di specie, dove il decesso è sopraggiunto improvvisamente per soffocamento mentre il paziente stava mostrando segni di recupero.
4.5 Rivalutazione e interessi
Sulle somme sopra liquidate, trattandosi di debito di valore, spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme devalutate e via via rivalutate dalla data del sinistro alla presente pronuncia, oltre ancora agli interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo.
5. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'attore secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e ss modd. tenuto conto del valore della causa determinato nell'importo liquidato, dell'attività effettivamente svolta e della complessità delle questioni trattate.
Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, sia cinematico-ricostruttiva che medico-legale, già
Contr anticipate da vengono poste definitivamente a carico della parte convenuta in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1183/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità del Sig. nella Controparte_3
causazione del sinistro verificatosi in Modena il 3.10.2018;
2) Accerta e dichiara la sussistenza del nesso causale tra le lesioni riportate da Persona_1
nel predetto sinistro e il suo decesso avvenuto il 27.12.2018;
3) Per l'effetto, condanna l' in persona del legale Controparte_6
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma Parte_1 complessiva di € 140.518,29 (di cui € 113.766,00 a titolo di danno non patrimoniale iure pagina 12 di 13 proprio, € 14.705,00 a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis ed € 12.047,29 a titolo di danni patrimoniali), oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma devalutata e via via rivalutata dalla data del sinistro alla presente pronuncia, oltre ancora ad interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo;
4) Condanna l' alla rifusione in favore dell'attore Controparte_6 delle spese di lite, che liquida in € 786,00 per anticipazioni, € 14.103 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) Pone definitivamente a carico dell' le spese delle Controparte_6
Consulenze tecniche d'ufficio, cinematico-ricostruttiva e medico-legale, come liquidate in corso di causa.
Sentenza resa ex art. 281 sexies co 3 c.p.c.
Modena, 18 marzo 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
pagina 13 di 13