Art. 2.
I progetti di opere e i programmi di acquisto delle attrezzature sono approvati dal Ministro per la sanita' sentito il Consiglio superiore di sanita'.
L'approvazione del progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza e di indifferibilita' delle opere.
I progetti di opere e i programmi di acquisto delle attrezzature sono approvati dal Ministro per la sanita' sentito il Consiglio superiore di sanita'.
L'approvazione del progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza e di indifferibilita' delle opere.