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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 26/03/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 254/2024 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
GALLO ARMANDO
Ricorrente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
Mariagrazia CARNOVALE
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 26.3.2025.
Con ricorso depositato il 2.2.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento ex l. 18/1980; che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Ciò premesso, lamentava come il consulente avesse sottovalutato l'effettiva gravità delle patologie documentate in atti. Chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a percepire la prestazione previdenziale in oggetto, con condanna dell' al pagamento CP_1 degli importi conseguentemente dovuti sin dal tempo di proposizione della domanda amministrativa. Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva CP_1 il rigetto.
Acquisito d'ufficio il fascicolo della fase sommaria, disposto il rinnovo delle operazioni peritali, la causa è così decisa.
***
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, il consulente tecnico nominato, all'esito di una completa valutazione della documentazione medica in atti nonché di un attento esame obiettivo, ha accertato che le patologie da cui è affetta parte istante sono di gravità tale da determinare la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, tuttavia con decorrenza “ a tre mesi dalla data della visita peritale”( cfr. relazione tecnica depositata in data 17.10.2024 qui da intendersi qui integralmente richiamata).
Le conclusioni dei C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico- fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame. ( cfr. Cass. 12703/2015).
Tanto dicasi anche sotto il profilo della decorrenza del requisito sanitario, rispetto al quale si rimanda alle condivisibili conclusioni del CTU, offerte in risposta alle controdeduzioni formulate da parte ricorrente.
Invero, come noto, “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza,
l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)” (cfr sul punto Cass. n. 15882/2015).
E ancora, “Ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono richiesti dall'art. 1, comma 1, della l. n. 18 del 1980, in via alternativa
l'impossibilità di deambulazione o l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, sicché - nella valutazione di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente graveda comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo),tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore”( cfr. Cass. n..20819/2018).
Va precisato che, rispetto alla condanna richiesta, questo giudice ritiene che l'accertamento dei requisiti extra-sanitari possa e debba essere condotto ai soli fini della sussistenza dell'interesse ad agire e che, in sede di opposizione, la condanna all'erogazione della prestazione in questo tipo di controversie non sia più possibile alla luce di Cass. 9876/2019.
Pertanto la presente pronuncia si limita all'accertamento dello stato sanitario con la decorrenza indicata dal CTU.
Considerato che il riconoscimento con diversa decorrenza della prestazione costituisce una forma di accoglimento parziale della domanda (e quindi di soccombenza parziale) si ritiene conforme a diritto compensare le spese di lite (cfr. Cass. 7307/2011).
Le spese della CTU espletata nel procedimento per ATP vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 254 /2024 RG , così provvede:
- accerta e dichiara che parte ricorrente possiede il requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex l. 18/1980 con decorrenza dal mese di febbraio 2024;
- compensa le spese di lite
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' CP_1
Crotone, 26/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei