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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/12/2025, n. 2158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2158 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 911/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Seconda Sezione Civile
Il giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23.12.2025; esaminate le note di udienza depositata dalle parti;
richiamato l'art. 127 ter, co. 3 c.p.c.;
P.Q.M.
-pronuncia sentenza ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. mediante deposito nel fascicolo telematico.
Foggia, addì 23 dicembre 2025
Il giudice
dott.ssa IN Patti
pagina 1 di 12 R.G. 911/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IN Patti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 911/2024 promossa da:
(C. F. ), con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Distaso, elettivamente domiciliata in Manfredonia alla Via Santa Maria delle Grazie, 7, presso il difensore;
- ricorrente
contro
(cod. fisc./ P. IVA: ), Controparte_1 P.IVA_1 con sede in alla Via Michele Protano n. 13, in persona del Direttore Generale pro CP_1 tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppina Norma Bortone e Simona Solidoro, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dei suddetti difensori;
- resistente
CONCLUSIONI: come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 23.12.2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 12 Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato il 26.02.2024, ha Parte_1 esposto che:
- in data 14.04.2018, a seguito di ricovero presso la U.O. di Ostetricia e Ginecologia del
Presidio Ospedaliero “Giuseppe Tatarella” di Cerignola, le veniva praticato taglio cesareo con sterilizzazione tubarica;
- la tecnica di sterilizzazione impiegata si è rivelata infruttuosa perché nel mese di febbraio
2019 ha scoperto di essere in attesa del quarto figlio, nato con parto cesareo presso la stessa struttura sanitaria in data 16.11.2019, ove si è nuovamente sottoposta ad intervento di sterilizzazione tubarica;
- la decisione di sottoporsi ad intervento di sterilizzazione tubarica in occasione della nascita del terzo figlio è dipesa dal gravoso impegno economico per il mantenimento di tre figli;
- ha instaurato ex art. 696 c.p.c. il procedimento di ATP n. 1078/2022, nell'ambito del quale sono stati nominati consulenti d'ufficio il Prof. e la Dott.ssa Persona_1 [...]
al fine di accertare se vi fossero stati profili di imperizia o negligenza nella Per_2 terapia sanitaria praticata nonché il nesso causale tra la condotta dei medici e la gravidanza indesiderata oltre alla correttezza e validità del consenso informato sottoscritto dalla ricorrente;
- i consulenti nominati nel procedimento di accertamento tecnico preventivo nella propria relazione hanno esposto che l'intervento di sterilizzazione tubarica del 14.04.2018 non fu realizzato in conformità alle leges artis non essendo provato che i chirurghi posero in essere tutte le doverose precauzioni volte ad impedire l'insuccesso della procedura a cui conseguì il risultato della nuova gravidanza;
Sulla scorta di tali premesse – deducendo la presenza di errori tecnici nella esecuzione dell'intervento nonché la presenza di vizi nel consenso reso – ha eccepito di aver subito un pregiudizio patrimoniale quantificato nella misura di € 500,00 mensili sino al raggiungimento del 25esimo anno di età da parte del minore, il pregiudizio non patrimoniale derivante dalla violazione della libertà di autodeterminazione quantificato in misura parti ad € 50.000,00 e il pregiudizio non patrimoniale relativo al patimento ed al peggioramento delle proprie condizioni di vita per effetto della nascita indesiderata.
pagina 3 di 12 Pertanto, ha convenuto in giudizio l' , Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali entro l'importo di € 260.00,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, spese del procedimento di
ATP e di quelle del presente giudizio.
Con comparsa di risposta del 14.06.2024 si è costituita la resistente, contestando la domanda di cui ha chiesto l'integrale rigetto per l'assenza del nesso causale fra la condotta posta in essere dai sanitari del Presidio Ospedaliero e i danni lamentati dalla ricorrente, con condanna della ricorrente alle spese e compensi di causa del presente giudizio e di quello di
ATP.
La causa istruita documentalmente e ritenuta matura per la decisione è stata rinviata per la decisione ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.12.2025, poi rinviata d'ufficio all'udienza del 23.12.2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
**********
La ricorrente lamenta essenzialmente due condotte ascrivibili al personale sanitario della struttura convenuta e precisamente: la mancata acquisizione di un valido consenso informato nonché l'imperizia nell'esecuzione dell'intervento di sterilizzazione tubarica, ciò che avrebbe leso il proprio diritto all'autodeterminazione con conseguenti pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali.
Ciò posto, la vicenda al vaglio di questo giudice, verte in tema di responsabilità della struttura sanitaria, sicché si reputa preliminare individuare la natura di tale responsabilità
(contrattuale o extracontrattuale), anche in considerazione delle connesse conseguenze in tema di distribuzione dell'onere probatorio.
Nell'ultimo decennio la materia della responsabilità medica è stata oggetto di significativi interventi legislativi (c.d. Legge Balduzzi n. 189/2012 e Legge Gelli-Bianco n. 24/2017), volti a disciplinare in maniera organica i principi già consolidati in giurisprudenza al fine di dare maggiore certezza alla materia.
Sebbene le previsioni contenute nella L. 189/2012, al pari di quelle di cui alla L. 24/2017 non abbiano portata retroattiva (cfr. Cass. Civ. 28994/2019), la responsabilità della struttura sanitaria va certamente inquadrata in quella contrattuale c.d. da contatto sociale, secondo l'indirizzo interpretativo della Corte di cassazione, già consolidatosi in epoca antecedente all'entrata in vigore di tali normative. pagina 4 di 12 L'orientamento ormai diventato pacifico nella giurisprudenza della S.C. riconosceva e riconosce tutt'ora che i danni derivati da eventi di malpractice medica e in generale da un errato trattamento sanitario, qualora il fatto sia imputabile alla struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata, coinvolta nel trattamento stesso, sono inquadrabili all'interno della responsabilità contrattuale.
Il rapporto che lega la struttura sanitaria al paziente trova, infatti, la sua origine in un contratto obbligatorio atipico che viene definito contratto di spedalità o di assistenza sanitaria.
Tale contratto sorge, non soltanto quando le parti stipulino un vero e proprio documento scritto, ma anche a seguito della semplice accettazione del paziente all'interno della struttura sanitaria, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale (cfr. Cass. Civ.
9085/2006).
Ne deriva, allora, che la responsabilità dell'ente ospedaliero nei confronti del paziente può derivare sia dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico sia ex art. 1228 c.c. dall'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario in qualità di suo ausiliario necessario (cfr., tra le tante pronunce della Suprema Corte, Cass., sez. III, n. 8826/2007).
La natura contrattuale della responsabilità de qua impone, pertanto, l'applicazione degli ormai noti principi affermati dalle Sezioni Unite sul regime della prova dell'inadempimento secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Specificamente la Suprema Corte (Cass S.U. 577/08) ha statuito che nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno causato da un errore del medico o della struttura sanitaria, al quale sono applicabili le regole sulla responsabilità contrattuale ivi comprese quelle sul riparto dell'onere della prova, l'attore ha il solo onere - ex art. 1218 c.c. - di allegare e provare l'esistenza del contratto e di allegare l'esistenza d'un valido nesso causale tra l'errore del medico ed i danni lamentati, mentre spetterà al convenuto dimostrare o che pagina 5 di 12 inadempimento non vi è stato, ovvero che esso pur essendo sussistente non è stato la causa efficiente dei pregiudizi patiti.
Deve, poi, osservarsi che la valutazione del nesso di causalità materiale in sede civile - sebbene ispirata ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p. (per cui un evento è da considerarsi causato da un altro se il primo non può verificarsi in assenza del secondo) - deve essere condotta sulla base del principio del “più probabile che non”, ovvero della prevalenza probabilistica e non di quello dell' “oltre ogni ragionevole dubbio”, stante la diversità dei valori in gioco tra la responsabilità penale e quella civile (cfr., ex multis, Cass. n.
10741/2009).
Alla luce delle osservazioni che precedono, deve verificarsi, dunque, se sia stata fornita dalla ricorrente:
a) la prova del rapporto negoziale (scaturente dal contratto di spedalità) tra le parti;
b) la prova del danno-evento (gravidanza indesiderata);
c) la prova del nesso causale tra tale evento lesivo e la condotta dei medici e/o della struttura sanitaria;
d) la mera allegazione dell'elemento soggettivo dell'errore nell'esecuzione del trattamento sanitario, gravando, ex adverso, sul debitore la prova contraria della causa a sé non imputabile, anche in ragione alla particolare difficoltà dell'opera prestata ex art. 2236 c.c.
Per ciò che riguarda l'errata esecuzione dell'intervento di sterilizzazione tubarica, la ricorrente ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico, mentre nessuna prova liberatoria contraria è stata fornita dall'azienda convenuta, pertanto, la domanda va accolta per quanto di ragione sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Ed infatti, la documentazione in atti (cartella clinica n. 407/18) e gli esiti della consulenza d'ufficio espletata nel giudizio di Atp consentono di ritenere provato il rapporto contrattuale intercorso tra parte ricorrente ed i sanitari del Presidio Ospedaliero “Giuseppe
Tatarella” di Cerignola, circostanza peraltro rimasta pacifica ed incontestata tra le parti, nonché l'esistenza del danno-evento (gravidanza indesiderata) ed il nesso causale tra la condotta dei sanitari e del pregiudizio patito.
Nel senso dell'affermazione della responsabilità della struttura ospedaliera depongono, in particolare, gli esiti della CTU espletata nel corso del procedimento di ATP, alla luce dei pagina 6 di 12 quali sussiste adeguata prova dell'an della pretesa, cioè del dedotto errore dell'intervento praticato e del nesso di causalità tra evento e danno lamentato.
Orbene, prima di rispondere ai quesiti formulati, gli ausiliari del giudice hanno innanzitutto precisato che “la sterilizzazione tubarica nella donna è un metodo chirurgico teso a prevenire gravidanze indesiderate che non può essere considerato un metodo contraccettivo vero e proprio in virtù del fatto che la reversibilità non è garantita. La sterilizzazione delle tube viene eseguita su richiesta delle donne che hanno completato la gravidanza e desiderano una forma efficace e irreversibile volta a prevenire le nascite”.
Tali doverose preliminari precisazioni, a dire del collegio peritale, consentono di assumere che nel caso di specie la sterilizzazione tubarica trovò congrua indicazione e conforme tempistica di esecuzione essendo documentato, ed anche confermato sotto il profilo anamnestico, che ella desiderava un metodo contraccettivo permanente.
Nel rispondere ai quesiti i Ctu hanno poi evidenziato che la scarna descrizione chirurgica riportata nel verbale operatorio ha reso difficoltosa la comprensione della tecnica impiegata e l'analisi in dettaglio delle fasi chirurgiche.
In particolare, la descrizione dell'intervento chirurgico del 14.04.2018 reca solo l'indicazione che fu realizzata una generica coagulazione ed una generica resezione bilaterale delle tube, ciò che non consente di comprendere le ragioni alla base del fallimento della procedura di sterilizzazione, non potendosi evincere ulteriori elementi nemmeno dal successivo intervento realizzato il 16.11.2019 ove è unicamente evidenziato
“che la tuba di destra appariva tagliata nel suo terzo medio e che la tuba di sinistra appariva ricanalizzata”.
Pertanto, hanno concluso che gli elementi documentali messi a disposizione delle parti non consentono di affermare che “la sterilizzazione chirurgica eseguita il 14 Aprile 2018 fu posta in conformità alle Leges Artis, non essendo pertanto provato che i chirurghi posero in essere tutte le doverose precauzioni volte a prevenire l'insuccesso della procedura. In altri termini, non risultando descritti la localizzazione delle tube, la descrizione anatomica delle stesse, il segmento interessato dalla coagulazione, il numero di coagulosezioni indotte ed il tratto oggetto di resezione, il caso oggetto del presente accertamento non può essere ricondotto ad una rara complicanza prevista in letteratura. Di contro deve assumersi che la procedura chirurgica di sterilizzazione realizzatasi nell'ambito oggetto del presente
pagina 7 di 12 accertamento fu carente ed incompleta sotto il profilo tecnico” aggiungendo che “ove poste in essere tutte le doverose cautele chirurgiche, il fallimento della procedura con ogni probabilità non si sarebbe realizzato”, ciò che risulterebbe confermato “dai fattori di rischio predisponenti il reimpianto tubarico rappresentati dalla giovane età alla sterilizzazione (meno di trent'anni) e la parità inferiore (basso numero di gravidanze)”, ritenuti insussistenti nella specie, trattandosi di donna di trentanove anni e pluripara (tre gravidanze e due pregressi aborti).
Hanno, poi, aggiunto che anche “il timing dell'evidenza del fallimento della sterilizzazione rappresenta un ulteriore elemento di conferma deponente per un'incongrua procedura chirurgica piuttosto che per una ricanalizzazione o per una rianastomosi o formazione di una fistola tuboperitoneale”.
Nella riposta alle osservazioni del Ctp, i consulenti d'ufficio – richiamando letteratura scientifica – hanno ulteriormente precisato che “i fallimenti delle sterilizzazioni tubariche riconducibili ad una ricanalizzazione o rianastomosi o alla formazione di una fistola tuboperitoneale avvengono tardivamente. Di contro, i fallimenti intercorsi prima di un anno dalla sterilizzazione, come nel caso oggetto del presente accertamento, sono correlati ad una mancata occlusione del lume tubarico dovuto a procedura chirurgica errata”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve ritenersi accertato l'inadempimento
(contrattuale) della struttura sanitaria per inesatta esecuzione dell'intervento di cui si tratta ed il nesso di causa tra esso inadempimento e l'evento-danno (gravidanza indesiderata) sulla scorta del criterio del “più probabile che non” ispirato alla regola di normalità causale.
Dunque, le allegazioni di parte attrice hanno trovato pieno riscontro negli accertamenti peritali resi giudizio ex art. 696-bis c.p.c., le cui conclusioni - fermo il principio iudex peritus peritorum vigente nel nostro ordinamento (ex multis, Cassazione civile, sez. II,
20/03/2017, n. 7086) - sono integralmente condivise dal Tribunale, in ragione della puntualità ed esaustiva analisi della documentazione clinica in atti, della validità della complessiva valutazione, improntata a corretta logica giuridica.
Quanto ai dedotti vizi del consenso informato, occorre osservare che i Ctu hanno rilevato che il modulo regolarmente sottoscritto dalla paziente reca l'indicazione delle finalità della procedura chirurgica, le modalità di accesso chirurgico ed i rischi correlati ivi incluso la possibilità di insuccesso, ma non già le eventuali alternative terapeutiche.
pagina 8 di 12 Tuttavia, la ricorrente non ha specificatamente allegato che, se fosse stata adeguatamente informata circa l'esistenza di tecniche alternative, avrebbe rifiutato di sottoporsi alla procedura di sterilizzazione tubarica né tantomeno ha dedotto in che modo tale carenza informativa avrebbe inciso sulla propria libertà di autodeterminazione ovvero sulla causazione dell'evento verificatosi, provando il concreto pregiudizio patito in conseguenza della condotta dei sanitari.
Per le ragioni esposte, va quindi ritenuta la responsabilità della struttura sanitaria ai sensi dell'art. 1228 c.c. (per il comportamento colposo dei suoi ausiliari), per i danni patiti dalla ricorrente per effetto della mera errata esecuzione dell'intervento di sterilizzazione.
Tanto premesso in punto di an, devono vagliarsi le domande di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale proposte da parte attrice.
Per quanto riguarda il danno patrimoniale, è indubbio che la nascita di un figlio comporti delle spese, necessarie per il suo mantenimento e la sua educazione fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, le quali costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento medico e soddisfano l'ulteriore requisito della prevedibilità del danno ai sensi dell'art. 1225 c.c.
Deve pertanto ritenersi che, come allegato dalla ricorrente, il danno economico risarcibile sia costituito dalle spese che la medesima, come genitore, ha sostenuto e dovrà sostenere per il mantenimento del minore fino alla sua indipendenza economica, che può presuntivamente farsi coincidere con il compimento del 18esimo anno di età, in assenza di elementi dai quali poter desumere che questi avrà la necessità di essere mantenuto dalla genitrice anche successivamente al raggiungimento della maggiore età.
Va precisato al riguardo che avendo agito in giudizio la sola e non anche il Parte_1 compagno e padre del minore, su cui pure grava il dovere di mantenimento a norma dell'art. 147 c.p.c., la quantificazione potrà riguardare solo quelle spese pro-quota imputabili alla ricorrente.
Non avendo la ricorrente fornito alcuna informazione circa la propria situazione reddituale e patrimoniale né tantomeno di quella del compagno (che pure è tenuto a contribuire al mantenimento del quarto figlio), alla liquidazione dovrà procedersi in via equitativa con riferimento al criterio generale ed astratto del costo minimo per il mantenimento di un figlio pagina 9 di 12 che può essere individuato nell'importo mensile di € 300,00 (ovvero € 150,00 corrispondente alla quota gravante sulla ). Parte_1
Tale importo si reputa congruo, anche ove si consideri che il quarto figlio, normalmente, può utilizzare almeno in parte il vestiario e l'occorrente per i primi anni di vita dei fratelli e soprattutto in mancanza di allegazioni di spese per il mantenimento del minore da parte della ricorrente.
Una parte di tale somma costituisce danno emergente già prodottosi e può quantificarsi nella misura di 11.061,29 (pari all'importo annuale di € 1.800,00 corrispondente ad €
150,00 x 12 mesi, x 6 età attuale del minore, oltre la mensilità maturata sino alla presente pronuncia), somma liquidata all'attualità, sicché non è dovuta la rivalutazione monetaria, sulla quale decorreranno gli interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Altra parte, invece, relativa ai costi di mantenimento che la ricorrente dovrà sostenere a partire dalla presente pronuncia e sino al raggiungimento della maggiore età del figlio, costituisce danno futuro, da calcolarsi secondo il metodo della cd. capitalizzazione, tenendo conto della corresponsione anticipata dell'importo (cfr. in arg. Cassazione civile, sez. III,
13/06/2023, n. 16844).
A tale riguardo devono utilizzarsi i nuovi criteri per la capitalizzazione anticipata di una rendita di cui alle tabelle del Tribunale di Milano del 2024.
Ebbene, avuto riguardo all'attuale età del minore, di anni 6, ed al numero di anni per cui la genitrice sarà ancora tenuta al mantenimento (12 anni, sino al raggiungimento della maggiore età), le Tabelle di Milano indicano un coefficiente di capitalizzazione pari a
11,45.
Tale coefficiente di capitalizzazione dev'essere, dunque, moltiplicato per i costi di mantenimento annuo che la ricorrente dovrà sopportare, pari ad € 1.800,00.
Ne deriva un danno patrimoniale futuro pari ad € 20.610,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
La ricorrente si duole, inoltre, in via generale della circostanza che dall'errata esecuzione dell'intervento di sterilizzazione e dalla conseguente gravidanza sarebbe derivata la lesione del diritto di procreare in modo cosciente e responsabile e quindi del diritto all'autodeterminazione della propria esistenza, lamentando altresì il pregiudizio non pagina 10 di 12 patrimoniale conseguente al patimento subito ed al peggioramento delle proprie condizioni di vita.
Certamente il diritto ad una procreazione cosciente e responsabile trova il suo fondamento normativo negli artt. 2 e 13 Cost. e la sua violazione dà luogo al risarcimento del danno ingiusto non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c., trattandosi di un diritto costituzionalmente garantito che riconosce la libertà all'individuo e alla coppia di autodeterminarsi anche in ordine ad atti che coinvolgono il proprio corpo (cfr. Corte Cass.
Sez. Un. 26972/2008 secondo cui “il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale”).
Ciò non toglie che la parte debba fornire prova del danno - conseguenza.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi "in re ipsa”, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici” (cfr. Corte Cass. Sez. Un. 2008 n.126972).
Da tanto consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo tradursi in mere enunciazioni generiche ed astratte.
Tale principio deve essere ribadito anche con riguardo al danno non patrimoniale consistente nella lesione del diritto all'autodeterminazione, sub specie nel diritto ad una procreazione e ad una genitorialità cosciente e responsabile, che non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere provato, secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, il relativo onere può ritenersi assolto solo in presenza di una allegazione circostanziata e riferita a fatti specifici e precisi, nella fattispecie oggetto di giudizio del tutto carente, essendosi parte ricorrente limitata ad allegare genericamente la violazione del proprio diritto all'autodeterminazione per effetto dell'errore sanitario.
Analoghi rilievi valgono, altresì, in relazione al dedotto danno non patrimoniale derivante dai patimenti subiti e dal peggioramento delle proprie condizioni di vita per effetto della nascita indesiderata, non avendo parte ricorrente fornito il benché minimo elemento di prova anche in via presuntiva a sostegno dei propri assunti.
pagina 11 di 12 Alla luce delle superiori argomentazioni, va accolta la domanda risarcitoria limitatamente ai danni patrimoniali subiti a causa dell'errato operato dei sanitari del Presidio Ospedaliero nei termini innanzi descritti e pari a complessivi € 31.671,29.
Le spese di giudizio (compresi i compensi e spese del giudizio di Atp), seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicando i parametri minimi dello scaglione da € 26.000,01 ad €
52.000,00, data la non particolare difficoltà delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti della , in persona del Controparte_1
Direttore Generale pro tempore, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente dell'importo complessivo di € 31.671,29 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
- condanna parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano per il giudizio di Atp in € 1.528,00 per compensi ed in € 286,00 per esborsi e per il presente giudizio di merito in € 3.809,00 per compensi ed in € 788,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Cap ed Iva;
- pone definitivamente le spese della Ctu espletata in sede di Atp a carico della parte resistente.
Foggia, 23 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa IN Patti
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Seconda Sezione Civile
Il giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23.12.2025; esaminate le note di udienza depositata dalle parti;
richiamato l'art. 127 ter, co. 3 c.p.c.;
P.Q.M.
-pronuncia sentenza ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. mediante deposito nel fascicolo telematico.
Foggia, addì 23 dicembre 2025
Il giudice
dott.ssa IN Patti
pagina 1 di 12 R.G. 911/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IN Patti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 911/2024 promossa da:
(C. F. ), con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Distaso, elettivamente domiciliata in Manfredonia alla Via Santa Maria delle Grazie, 7, presso il difensore;
- ricorrente
contro
(cod. fisc./ P. IVA: ), Controparte_1 P.IVA_1 con sede in alla Via Michele Protano n. 13, in persona del Direttore Generale pro CP_1 tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppina Norma Bortone e Simona Solidoro, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dei suddetti difensori;
- resistente
CONCLUSIONI: come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 23.12.2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 12 Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato il 26.02.2024, ha Parte_1 esposto che:
- in data 14.04.2018, a seguito di ricovero presso la U.O. di Ostetricia e Ginecologia del
Presidio Ospedaliero “Giuseppe Tatarella” di Cerignola, le veniva praticato taglio cesareo con sterilizzazione tubarica;
- la tecnica di sterilizzazione impiegata si è rivelata infruttuosa perché nel mese di febbraio
2019 ha scoperto di essere in attesa del quarto figlio, nato con parto cesareo presso la stessa struttura sanitaria in data 16.11.2019, ove si è nuovamente sottoposta ad intervento di sterilizzazione tubarica;
- la decisione di sottoporsi ad intervento di sterilizzazione tubarica in occasione della nascita del terzo figlio è dipesa dal gravoso impegno economico per il mantenimento di tre figli;
- ha instaurato ex art. 696 c.p.c. il procedimento di ATP n. 1078/2022, nell'ambito del quale sono stati nominati consulenti d'ufficio il Prof. e la Dott.ssa Persona_1 [...]
al fine di accertare se vi fossero stati profili di imperizia o negligenza nella Per_2 terapia sanitaria praticata nonché il nesso causale tra la condotta dei medici e la gravidanza indesiderata oltre alla correttezza e validità del consenso informato sottoscritto dalla ricorrente;
- i consulenti nominati nel procedimento di accertamento tecnico preventivo nella propria relazione hanno esposto che l'intervento di sterilizzazione tubarica del 14.04.2018 non fu realizzato in conformità alle leges artis non essendo provato che i chirurghi posero in essere tutte le doverose precauzioni volte ad impedire l'insuccesso della procedura a cui conseguì il risultato della nuova gravidanza;
Sulla scorta di tali premesse – deducendo la presenza di errori tecnici nella esecuzione dell'intervento nonché la presenza di vizi nel consenso reso – ha eccepito di aver subito un pregiudizio patrimoniale quantificato nella misura di € 500,00 mensili sino al raggiungimento del 25esimo anno di età da parte del minore, il pregiudizio non patrimoniale derivante dalla violazione della libertà di autodeterminazione quantificato in misura parti ad € 50.000,00 e il pregiudizio non patrimoniale relativo al patimento ed al peggioramento delle proprie condizioni di vita per effetto della nascita indesiderata.
pagina 3 di 12 Pertanto, ha convenuto in giudizio l' , Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali entro l'importo di € 260.00,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, spese del procedimento di
ATP e di quelle del presente giudizio.
Con comparsa di risposta del 14.06.2024 si è costituita la resistente, contestando la domanda di cui ha chiesto l'integrale rigetto per l'assenza del nesso causale fra la condotta posta in essere dai sanitari del Presidio Ospedaliero e i danni lamentati dalla ricorrente, con condanna della ricorrente alle spese e compensi di causa del presente giudizio e di quello di
ATP.
La causa istruita documentalmente e ritenuta matura per la decisione è stata rinviata per la decisione ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.12.2025, poi rinviata d'ufficio all'udienza del 23.12.2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
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La ricorrente lamenta essenzialmente due condotte ascrivibili al personale sanitario della struttura convenuta e precisamente: la mancata acquisizione di un valido consenso informato nonché l'imperizia nell'esecuzione dell'intervento di sterilizzazione tubarica, ciò che avrebbe leso il proprio diritto all'autodeterminazione con conseguenti pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali.
Ciò posto, la vicenda al vaglio di questo giudice, verte in tema di responsabilità della struttura sanitaria, sicché si reputa preliminare individuare la natura di tale responsabilità
(contrattuale o extracontrattuale), anche in considerazione delle connesse conseguenze in tema di distribuzione dell'onere probatorio.
Nell'ultimo decennio la materia della responsabilità medica è stata oggetto di significativi interventi legislativi (c.d. Legge Balduzzi n. 189/2012 e Legge Gelli-Bianco n. 24/2017), volti a disciplinare in maniera organica i principi già consolidati in giurisprudenza al fine di dare maggiore certezza alla materia.
Sebbene le previsioni contenute nella L. 189/2012, al pari di quelle di cui alla L. 24/2017 non abbiano portata retroattiva (cfr. Cass. Civ. 28994/2019), la responsabilità della struttura sanitaria va certamente inquadrata in quella contrattuale c.d. da contatto sociale, secondo l'indirizzo interpretativo della Corte di cassazione, già consolidatosi in epoca antecedente all'entrata in vigore di tali normative. pagina 4 di 12 L'orientamento ormai diventato pacifico nella giurisprudenza della S.C. riconosceva e riconosce tutt'ora che i danni derivati da eventi di malpractice medica e in generale da un errato trattamento sanitario, qualora il fatto sia imputabile alla struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata, coinvolta nel trattamento stesso, sono inquadrabili all'interno della responsabilità contrattuale.
Il rapporto che lega la struttura sanitaria al paziente trova, infatti, la sua origine in un contratto obbligatorio atipico che viene definito contratto di spedalità o di assistenza sanitaria.
Tale contratto sorge, non soltanto quando le parti stipulino un vero e proprio documento scritto, ma anche a seguito della semplice accettazione del paziente all'interno della struttura sanitaria, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale (cfr. Cass. Civ.
9085/2006).
Ne deriva, allora, che la responsabilità dell'ente ospedaliero nei confronti del paziente può derivare sia dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico sia ex art. 1228 c.c. dall'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario in qualità di suo ausiliario necessario (cfr., tra le tante pronunce della Suprema Corte, Cass., sez. III, n. 8826/2007).
La natura contrattuale della responsabilità de qua impone, pertanto, l'applicazione degli ormai noti principi affermati dalle Sezioni Unite sul regime della prova dell'inadempimento secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Specificamente la Suprema Corte (Cass S.U. 577/08) ha statuito che nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno causato da un errore del medico o della struttura sanitaria, al quale sono applicabili le regole sulla responsabilità contrattuale ivi comprese quelle sul riparto dell'onere della prova, l'attore ha il solo onere - ex art. 1218 c.c. - di allegare e provare l'esistenza del contratto e di allegare l'esistenza d'un valido nesso causale tra l'errore del medico ed i danni lamentati, mentre spetterà al convenuto dimostrare o che pagina 5 di 12 inadempimento non vi è stato, ovvero che esso pur essendo sussistente non è stato la causa efficiente dei pregiudizi patiti.
Deve, poi, osservarsi che la valutazione del nesso di causalità materiale in sede civile - sebbene ispirata ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p. (per cui un evento è da considerarsi causato da un altro se il primo non può verificarsi in assenza del secondo) - deve essere condotta sulla base del principio del “più probabile che non”, ovvero della prevalenza probabilistica e non di quello dell' “oltre ogni ragionevole dubbio”, stante la diversità dei valori in gioco tra la responsabilità penale e quella civile (cfr., ex multis, Cass. n.
10741/2009).
Alla luce delle osservazioni che precedono, deve verificarsi, dunque, se sia stata fornita dalla ricorrente:
a) la prova del rapporto negoziale (scaturente dal contratto di spedalità) tra le parti;
b) la prova del danno-evento (gravidanza indesiderata);
c) la prova del nesso causale tra tale evento lesivo e la condotta dei medici e/o della struttura sanitaria;
d) la mera allegazione dell'elemento soggettivo dell'errore nell'esecuzione del trattamento sanitario, gravando, ex adverso, sul debitore la prova contraria della causa a sé non imputabile, anche in ragione alla particolare difficoltà dell'opera prestata ex art. 2236 c.c.
Per ciò che riguarda l'errata esecuzione dell'intervento di sterilizzazione tubarica, la ricorrente ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico, mentre nessuna prova liberatoria contraria è stata fornita dall'azienda convenuta, pertanto, la domanda va accolta per quanto di ragione sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Ed infatti, la documentazione in atti (cartella clinica n. 407/18) e gli esiti della consulenza d'ufficio espletata nel giudizio di Atp consentono di ritenere provato il rapporto contrattuale intercorso tra parte ricorrente ed i sanitari del Presidio Ospedaliero “Giuseppe
Tatarella” di Cerignola, circostanza peraltro rimasta pacifica ed incontestata tra le parti, nonché l'esistenza del danno-evento (gravidanza indesiderata) ed il nesso causale tra la condotta dei sanitari e del pregiudizio patito.
Nel senso dell'affermazione della responsabilità della struttura ospedaliera depongono, in particolare, gli esiti della CTU espletata nel corso del procedimento di ATP, alla luce dei pagina 6 di 12 quali sussiste adeguata prova dell'an della pretesa, cioè del dedotto errore dell'intervento praticato e del nesso di causalità tra evento e danno lamentato.
Orbene, prima di rispondere ai quesiti formulati, gli ausiliari del giudice hanno innanzitutto precisato che “la sterilizzazione tubarica nella donna è un metodo chirurgico teso a prevenire gravidanze indesiderate che non può essere considerato un metodo contraccettivo vero e proprio in virtù del fatto che la reversibilità non è garantita. La sterilizzazione delle tube viene eseguita su richiesta delle donne che hanno completato la gravidanza e desiderano una forma efficace e irreversibile volta a prevenire le nascite”.
Tali doverose preliminari precisazioni, a dire del collegio peritale, consentono di assumere che nel caso di specie la sterilizzazione tubarica trovò congrua indicazione e conforme tempistica di esecuzione essendo documentato, ed anche confermato sotto il profilo anamnestico, che ella desiderava un metodo contraccettivo permanente.
Nel rispondere ai quesiti i Ctu hanno poi evidenziato che la scarna descrizione chirurgica riportata nel verbale operatorio ha reso difficoltosa la comprensione della tecnica impiegata e l'analisi in dettaglio delle fasi chirurgiche.
In particolare, la descrizione dell'intervento chirurgico del 14.04.2018 reca solo l'indicazione che fu realizzata una generica coagulazione ed una generica resezione bilaterale delle tube, ciò che non consente di comprendere le ragioni alla base del fallimento della procedura di sterilizzazione, non potendosi evincere ulteriori elementi nemmeno dal successivo intervento realizzato il 16.11.2019 ove è unicamente evidenziato
“che la tuba di destra appariva tagliata nel suo terzo medio e che la tuba di sinistra appariva ricanalizzata”.
Pertanto, hanno concluso che gli elementi documentali messi a disposizione delle parti non consentono di affermare che “la sterilizzazione chirurgica eseguita il 14 Aprile 2018 fu posta in conformità alle Leges Artis, non essendo pertanto provato che i chirurghi posero in essere tutte le doverose precauzioni volte a prevenire l'insuccesso della procedura. In altri termini, non risultando descritti la localizzazione delle tube, la descrizione anatomica delle stesse, il segmento interessato dalla coagulazione, il numero di coagulosezioni indotte ed il tratto oggetto di resezione, il caso oggetto del presente accertamento non può essere ricondotto ad una rara complicanza prevista in letteratura. Di contro deve assumersi che la procedura chirurgica di sterilizzazione realizzatasi nell'ambito oggetto del presente
pagina 7 di 12 accertamento fu carente ed incompleta sotto il profilo tecnico” aggiungendo che “ove poste in essere tutte le doverose cautele chirurgiche, il fallimento della procedura con ogni probabilità non si sarebbe realizzato”, ciò che risulterebbe confermato “dai fattori di rischio predisponenti il reimpianto tubarico rappresentati dalla giovane età alla sterilizzazione (meno di trent'anni) e la parità inferiore (basso numero di gravidanze)”, ritenuti insussistenti nella specie, trattandosi di donna di trentanove anni e pluripara (tre gravidanze e due pregressi aborti).
Hanno, poi, aggiunto che anche “il timing dell'evidenza del fallimento della sterilizzazione rappresenta un ulteriore elemento di conferma deponente per un'incongrua procedura chirurgica piuttosto che per una ricanalizzazione o per una rianastomosi o formazione di una fistola tuboperitoneale”.
Nella riposta alle osservazioni del Ctp, i consulenti d'ufficio – richiamando letteratura scientifica – hanno ulteriormente precisato che “i fallimenti delle sterilizzazioni tubariche riconducibili ad una ricanalizzazione o rianastomosi o alla formazione di una fistola tuboperitoneale avvengono tardivamente. Di contro, i fallimenti intercorsi prima di un anno dalla sterilizzazione, come nel caso oggetto del presente accertamento, sono correlati ad una mancata occlusione del lume tubarico dovuto a procedura chirurgica errata”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve ritenersi accertato l'inadempimento
(contrattuale) della struttura sanitaria per inesatta esecuzione dell'intervento di cui si tratta ed il nesso di causa tra esso inadempimento e l'evento-danno (gravidanza indesiderata) sulla scorta del criterio del “più probabile che non” ispirato alla regola di normalità causale.
Dunque, le allegazioni di parte attrice hanno trovato pieno riscontro negli accertamenti peritali resi giudizio ex art. 696-bis c.p.c., le cui conclusioni - fermo il principio iudex peritus peritorum vigente nel nostro ordinamento (ex multis, Cassazione civile, sez. II,
20/03/2017, n. 7086) - sono integralmente condivise dal Tribunale, in ragione della puntualità ed esaustiva analisi della documentazione clinica in atti, della validità della complessiva valutazione, improntata a corretta logica giuridica.
Quanto ai dedotti vizi del consenso informato, occorre osservare che i Ctu hanno rilevato che il modulo regolarmente sottoscritto dalla paziente reca l'indicazione delle finalità della procedura chirurgica, le modalità di accesso chirurgico ed i rischi correlati ivi incluso la possibilità di insuccesso, ma non già le eventuali alternative terapeutiche.
pagina 8 di 12 Tuttavia, la ricorrente non ha specificatamente allegato che, se fosse stata adeguatamente informata circa l'esistenza di tecniche alternative, avrebbe rifiutato di sottoporsi alla procedura di sterilizzazione tubarica né tantomeno ha dedotto in che modo tale carenza informativa avrebbe inciso sulla propria libertà di autodeterminazione ovvero sulla causazione dell'evento verificatosi, provando il concreto pregiudizio patito in conseguenza della condotta dei sanitari.
Per le ragioni esposte, va quindi ritenuta la responsabilità della struttura sanitaria ai sensi dell'art. 1228 c.c. (per il comportamento colposo dei suoi ausiliari), per i danni patiti dalla ricorrente per effetto della mera errata esecuzione dell'intervento di sterilizzazione.
Tanto premesso in punto di an, devono vagliarsi le domande di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale proposte da parte attrice.
Per quanto riguarda il danno patrimoniale, è indubbio che la nascita di un figlio comporti delle spese, necessarie per il suo mantenimento e la sua educazione fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, le quali costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento medico e soddisfano l'ulteriore requisito della prevedibilità del danno ai sensi dell'art. 1225 c.c.
Deve pertanto ritenersi che, come allegato dalla ricorrente, il danno economico risarcibile sia costituito dalle spese che la medesima, come genitore, ha sostenuto e dovrà sostenere per il mantenimento del minore fino alla sua indipendenza economica, che può presuntivamente farsi coincidere con il compimento del 18esimo anno di età, in assenza di elementi dai quali poter desumere che questi avrà la necessità di essere mantenuto dalla genitrice anche successivamente al raggiungimento della maggiore età.
Va precisato al riguardo che avendo agito in giudizio la sola e non anche il Parte_1 compagno e padre del minore, su cui pure grava il dovere di mantenimento a norma dell'art. 147 c.p.c., la quantificazione potrà riguardare solo quelle spese pro-quota imputabili alla ricorrente.
Non avendo la ricorrente fornito alcuna informazione circa la propria situazione reddituale e patrimoniale né tantomeno di quella del compagno (che pure è tenuto a contribuire al mantenimento del quarto figlio), alla liquidazione dovrà procedersi in via equitativa con riferimento al criterio generale ed astratto del costo minimo per il mantenimento di un figlio pagina 9 di 12 che può essere individuato nell'importo mensile di € 300,00 (ovvero € 150,00 corrispondente alla quota gravante sulla ). Parte_1
Tale importo si reputa congruo, anche ove si consideri che il quarto figlio, normalmente, può utilizzare almeno in parte il vestiario e l'occorrente per i primi anni di vita dei fratelli e soprattutto in mancanza di allegazioni di spese per il mantenimento del minore da parte della ricorrente.
Una parte di tale somma costituisce danno emergente già prodottosi e può quantificarsi nella misura di 11.061,29 (pari all'importo annuale di € 1.800,00 corrispondente ad €
150,00 x 12 mesi, x 6 età attuale del minore, oltre la mensilità maturata sino alla presente pronuncia), somma liquidata all'attualità, sicché non è dovuta la rivalutazione monetaria, sulla quale decorreranno gli interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Altra parte, invece, relativa ai costi di mantenimento che la ricorrente dovrà sostenere a partire dalla presente pronuncia e sino al raggiungimento della maggiore età del figlio, costituisce danno futuro, da calcolarsi secondo il metodo della cd. capitalizzazione, tenendo conto della corresponsione anticipata dell'importo (cfr. in arg. Cassazione civile, sez. III,
13/06/2023, n. 16844).
A tale riguardo devono utilizzarsi i nuovi criteri per la capitalizzazione anticipata di una rendita di cui alle tabelle del Tribunale di Milano del 2024.
Ebbene, avuto riguardo all'attuale età del minore, di anni 6, ed al numero di anni per cui la genitrice sarà ancora tenuta al mantenimento (12 anni, sino al raggiungimento della maggiore età), le Tabelle di Milano indicano un coefficiente di capitalizzazione pari a
11,45.
Tale coefficiente di capitalizzazione dev'essere, dunque, moltiplicato per i costi di mantenimento annuo che la ricorrente dovrà sopportare, pari ad € 1.800,00.
Ne deriva un danno patrimoniale futuro pari ad € 20.610,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
La ricorrente si duole, inoltre, in via generale della circostanza che dall'errata esecuzione dell'intervento di sterilizzazione e dalla conseguente gravidanza sarebbe derivata la lesione del diritto di procreare in modo cosciente e responsabile e quindi del diritto all'autodeterminazione della propria esistenza, lamentando altresì il pregiudizio non pagina 10 di 12 patrimoniale conseguente al patimento subito ed al peggioramento delle proprie condizioni di vita.
Certamente il diritto ad una procreazione cosciente e responsabile trova il suo fondamento normativo negli artt. 2 e 13 Cost. e la sua violazione dà luogo al risarcimento del danno ingiusto non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c., trattandosi di un diritto costituzionalmente garantito che riconosce la libertà all'individuo e alla coppia di autodeterminarsi anche in ordine ad atti che coinvolgono il proprio corpo (cfr. Corte Cass.
Sez. Un. 26972/2008 secondo cui “il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale”).
Ciò non toglie che la parte debba fornire prova del danno - conseguenza.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi "in re ipsa”, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici” (cfr. Corte Cass. Sez. Un. 2008 n.126972).
Da tanto consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo tradursi in mere enunciazioni generiche ed astratte.
Tale principio deve essere ribadito anche con riguardo al danno non patrimoniale consistente nella lesione del diritto all'autodeterminazione, sub specie nel diritto ad una procreazione e ad una genitorialità cosciente e responsabile, che non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere provato, secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, il relativo onere può ritenersi assolto solo in presenza di una allegazione circostanziata e riferita a fatti specifici e precisi, nella fattispecie oggetto di giudizio del tutto carente, essendosi parte ricorrente limitata ad allegare genericamente la violazione del proprio diritto all'autodeterminazione per effetto dell'errore sanitario.
Analoghi rilievi valgono, altresì, in relazione al dedotto danno non patrimoniale derivante dai patimenti subiti e dal peggioramento delle proprie condizioni di vita per effetto della nascita indesiderata, non avendo parte ricorrente fornito il benché minimo elemento di prova anche in via presuntiva a sostegno dei propri assunti.
pagina 11 di 12 Alla luce delle superiori argomentazioni, va accolta la domanda risarcitoria limitatamente ai danni patrimoniali subiti a causa dell'errato operato dei sanitari del Presidio Ospedaliero nei termini innanzi descritti e pari a complessivi € 31.671,29.
Le spese di giudizio (compresi i compensi e spese del giudizio di Atp), seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicando i parametri minimi dello scaglione da € 26.000,01 ad €
52.000,00, data la non particolare difficoltà delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti della , in persona del Controparte_1
Direttore Generale pro tempore, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente dell'importo complessivo di € 31.671,29 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
- condanna parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano per il giudizio di Atp in € 1.528,00 per compensi ed in € 286,00 per esborsi e per il presente giudizio di merito in € 3.809,00 per compensi ed in € 788,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Cap ed Iva;
- pone definitivamente le spese della Ctu espletata in sede di Atp a carico della parte resistente.
Foggia, 23 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa IN Patti
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