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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/09/2025, n. 5412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5412 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta: Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Giovanna Gianì Consigliere rel Enrico Colognesi Consigliere l'esito di camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 6503 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente TRA
(c.f. ) (già , Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante con domicilio in Roma, presso lo studio dell'Avv. Davide Tedesco che ne cura la rappresentanza e difesa;
Appellante E
(c.f. ), Controparte_2 C.F._1
Appellato contumace OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18096 pubblicata il 27.11.2024 FATTO E DIRITTO Per quanto attiene alla vicenda processuale si rinvia all'impugnata sentenza, che deve intendersi qui integralmente riportata (sull'ammissibilità della motivazione per relationem, v. Cass. 11 febbraio 2011, n. 3367; v. anche Cass. 22 maggio 2012, n. 8053; Cass. 12 febbraio 2013, n. 3340). La prima sentenza - che aveva respinto la domanda risarcitoria per diffamazione azionata dalla nei confronti del Parte_1
- è stata impugnata dalla parte soccombente sulla scorte di vari CP_2 motivi
, attinto da regolare notifica, non si è costituito, Controparte_2 indi ne va in questa sede dichiarata la contumacia. Alla prima udienza di comparizione nessuno è comparso. La causa è stata, quindi, rinviata all'udienza del 24.09.2025 dove è stata trattenuta in decisione senza termini. Deve essere dichiarata l'estinzione del processo. A riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.).
1 L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.). Tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: « se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181 ». Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (quale è quello in esame), il primo comma dell'art. 181 c.p.c. (nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n. 133) dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite. Ciò premesso, si osserva che nella presente causa nessuno è comparso né all'udienza del 15.05.2025 né alla nuova udienza del 24.09.2025.di cui è stata data rituale comunicazione alle parti costituite per via telematica in data 4.09.2025. Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi del combinato disposto dell'art. 309 c.p.c. e dell'art. 181, comma 1, c.p.c., previa cancellazione della causa dal ruolo. È opportuno, peraltro, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità, e ciò in linea con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale: « A seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione - ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3 D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle
2 impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore) » (Cass. 27 agosto 2003, n. 12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434). Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, 3° co., c.p.c.).
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
[...
nei confronti di avente ad oggetto la sentenza Controparte_2 del Tribunale di Roma n. 18096 pubblicata il 27.11.2024, ogni altra conclusione disattesa, così provvede;
1. — cancella la causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
2. ⎯ nulla per le spese. Così deciso in Roma il 26/09/2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente Giovanna Gianì Diego Rosario Antonio Pinto
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(c.f. ) (già , Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante con domicilio in Roma, presso lo studio dell'Avv. Davide Tedesco che ne cura la rappresentanza e difesa;
Appellante E
(c.f. ), Controparte_2 C.F._1
Appellato contumace OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18096 pubblicata il 27.11.2024 FATTO E DIRITTO Per quanto attiene alla vicenda processuale si rinvia all'impugnata sentenza, che deve intendersi qui integralmente riportata (sull'ammissibilità della motivazione per relationem, v. Cass. 11 febbraio 2011, n. 3367; v. anche Cass. 22 maggio 2012, n. 8053; Cass. 12 febbraio 2013, n. 3340). La prima sentenza - che aveva respinto la domanda risarcitoria per diffamazione azionata dalla nei confronti del Parte_1
- è stata impugnata dalla parte soccombente sulla scorte di vari CP_2 motivi
, attinto da regolare notifica, non si è costituito, Controparte_2 indi ne va in questa sede dichiarata la contumacia. Alla prima udienza di comparizione nessuno è comparso. La causa è stata, quindi, rinviata all'udienza del 24.09.2025 dove è stata trattenuta in decisione senza termini. Deve essere dichiarata l'estinzione del processo. A riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.).
1 L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.). Tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: « se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181 ». Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (quale è quello in esame), il primo comma dell'art. 181 c.p.c. (nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n. 133) dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite. Ciò premesso, si osserva che nella presente causa nessuno è comparso né all'udienza del 15.05.2025 né alla nuova udienza del 24.09.2025.di cui è stata data rituale comunicazione alle parti costituite per via telematica in data 4.09.2025. Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi del combinato disposto dell'art. 309 c.p.c. e dell'art. 181, comma 1, c.p.c., previa cancellazione della causa dal ruolo. È opportuno, peraltro, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità, e ciò in linea con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale: « A seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione - ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3 D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle
2 impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore) » (Cass. 27 agosto 2003, n. 12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434). Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, 3° co., c.p.c.).
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
[...
nei confronti di avente ad oggetto la sentenza Controparte_2 del Tribunale di Roma n. 18096 pubblicata il 27.11.2024, ogni altra conclusione disattesa, così provvede;
1. — cancella la causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
2. ⎯ nulla per le spese. Così deciso in Roma il 26/09/2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente Giovanna Gianì Diego Rosario Antonio Pinto
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