Art. 5. Ulteriori disposizioni in materia di consorzi 1. All' articolo 67, comma 5, del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , le parole: «I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane» sono sostituite dalle seguenti: «I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili», le parole: «e del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «e dei commi 1 e 3», le parole: «e, nel novero di questi,» sono sostituite dalla seguente: «ovvero» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo quanto previsto dall'allegato II.12».
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell' articolo 67, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante: « Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», come modificato dalla presente legge:
«Art. 67 (Consorzi non necessari). - (Omissis)
5. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e dei commi 1 e 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri ovvero facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilita' delle consorziate che li costituiscono, secondo quanto previsto dall'allegato II.12.
(Omissis).».
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell' articolo 67, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante: « Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», come modificato dalla presente legge:
«Art. 67 (Consorzi non necessari). - (Omissis)
5. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e dei commi 1 e 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri ovvero facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilita' delle consorziate che li costituiscono, secondo quanto previsto dall'allegato II.12.
(Omissis).».