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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/03/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 496/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. OV Caso Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DINOI MAURIZIO, il Parte_1
quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
nato il [...] a [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 23/01/2024, la ricorrente ha esposto: - di aver avuto una relazione more uxorio con il resistente;
- che dalla relazione è nata una figlia, (14/11/2012), riconosciuta Per_1
da entrambi i genitori;
- che il resistente non si è mai curato delle esigenze della figlia e della compagna;
- che lo stesso ha avuto problemi di alcolismo, tale che gli è stata ritirata la patente di guida ed è stato costretto a recarsi presso il locale del SERD;
- che, per tali ragioni, nel mese di settembre 2023 la ricorrente ha abbandonato la casa in cui conviveva con il resistente;
- di vivere attualmente con la figlia a Recale (CE) alla via Taranto 3, in un immobile condotto in locazione;
- di
1 essere impiegata, addetta all'assistenza del personale in ambito socio-sanitario, mentre il resistente lavora in qualità di autotrasportatore ed è retribuito per una somma di 1500,00 euro al mese;
- che il resistente non partecipa ad alcuna spesa per la figlia minore, fatta eccezione per il 50% delle spese straordinarie e per la concessione alla madre della totalità dell'assegno unico universale pari ad euro
220,00 mensili;
- che il resistente esercita regolarmente il proprio diritto di visita con la figlia per due pomeriggi a settimana e nei week-end alternati.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso della minore e la collocazione presso la madre, con esercizio del diritto di visita del padre nelle seguenti modalità: due pomeriggi a settimana e fine settimana alternati, festività regolamentate secondo il principio dell'alternanza, 15 giorni continuativi con il padre durante le vacanze estive da concordarsi entro il mese di giugno di ogni anno, tenendo in considerazione le esigenze scolastiche ed extra scolastiche della minore;
nonché un contributo di mantenimento a carico del padre in favore della figlia minore di € 500,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 10/05/2024, disposta per la comparizione personale delle parti, il giudice delegato, preso atto della regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di parte resistente e disponeva, in via provvisoria, l'affido condiviso della figlia minore, con collocazione presso la madre, il diritto di visita del padre nelle seguenti modalità: due pomeriggi a settimana, in orari concordati tra le parti e
a weekend alternati, dal sabato dopo scuola o dalle ore 10.00 alla domenica sera alle ore 20.30, nonché per le festività natalizie dal 23 dicembre al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni, e per le festività pasquali dal mercoledì prima di Pasqua alla domenica di Pasqua e dal lunedì in albis al mercoledì dopo Pasqua e per 15 giorni nel periodo estivo anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, fatti salvi diversi accordi tra le parti non pregiudizievoli per la minore; nonché, a carico del resistente, un contributo di mantenimento per la figlia minore di €400,00 mensili, rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale ritiene di confermare l'affido condiviso della figlia minore, con collocazione presso la madre, non essendo emersi elementi contrari.
Per quanto concerne il diritto di visita del padre si ritiene di confermare la regolamentazione già prevista all'udienza di prima comparizione in cui sono stati adottati provvedimenti provvisori (cfr. verbale udienza del 10/05/2024).
Pertanto, il padre incontrerà la figlia minore per due pomeriggi a settimana, in orari concordati tra le parti e a week end alternati, dal sabato dopo scuola o dalle ore 10.00 alla domenica sera alle ore 20.30, nonché per le festività natalizie dal 23 dicembre al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni, e per le festività pasquali dal mercoledì prima di Pasqua alla domenica di Pasqua e dal lunedì in albis al mercoledì dopo Pasqua e per 15 giorni nel periodo estivo anche non consecutivi, da
2 concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, fatti salvi diversi accordi tra le parti non pregiudizievoli per la minore.
Quanto alle statuizioni di carattere economico, in assenza di documentazione reddituale, il Tribunale ritiene congruo confermare a carico del resistente un contributo di mantenimento in favore della figlia minore di € 400,00, con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al il 50% delle spese straordinarie, tenuto conto della capacità reddituale del resistente nonché delle esigenze della minore.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare le spese di lite non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dispone l'affido condiviso della figlia minore, con collocazione presso la madre;
2. dispone che il diritto di visita del padre sia esercitato secondo le modalità indicate in parte motiva;
3. stabilisce che il resistente contribuisca al mantenimento della figlia minore mediante corresponsione di un assegno mensile di € 400,00, da versare alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese;
detto assegno sarà adeguato automaticamente ogni anno sulla base degli indici
ISTAT;
4. stabilisce che il resistente contribuisca al 50% delle spese straordinarie per la figlia;
5. nulla per le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C. V. nella Camera di Consiglio del 27.12.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott.ssa OV Caso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. OV Caso Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DINOI MAURIZIO, il Parte_1
quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
nato il [...] a [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 23/01/2024, la ricorrente ha esposto: - di aver avuto una relazione more uxorio con il resistente;
- che dalla relazione è nata una figlia, (14/11/2012), riconosciuta Per_1
da entrambi i genitori;
- che il resistente non si è mai curato delle esigenze della figlia e della compagna;
- che lo stesso ha avuto problemi di alcolismo, tale che gli è stata ritirata la patente di guida ed è stato costretto a recarsi presso il locale del SERD;
- che, per tali ragioni, nel mese di settembre 2023 la ricorrente ha abbandonato la casa in cui conviveva con il resistente;
- di vivere attualmente con la figlia a Recale (CE) alla via Taranto 3, in un immobile condotto in locazione;
- di
1 essere impiegata, addetta all'assistenza del personale in ambito socio-sanitario, mentre il resistente lavora in qualità di autotrasportatore ed è retribuito per una somma di 1500,00 euro al mese;
- che il resistente non partecipa ad alcuna spesa per la figlia minore, fatta eccezione per il 50% delle spese straordinarie e per la concessione alla madre della totalità dell'assegno unico universale pari ad euro
220,00 mensili;
- che il resistente esercita regolarmente il proprio diritto di visita con la figlia per due pomeriggi a settimana e nei week-end alternati.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso della minore e la collocazione presso la madre, con esercizio del diritto di visita del padre nelle seguenti modalità: due pomeriggi a settimana e fine settimana alternati, festività regolamentate secondo il principio dell'alternanza, 15 giorni continuativi con il padre durante le vacanze estive da concordarsi entro il mese di giugno di ogni anno, tenendo in considerazione le esigenze scolastiche ed extra scolastiche della minore;
nonché un contributo di mantenimento a carico del padre in favore della figlia minore di € 500,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 10/05/2024, disposta per la comparizione personale delle parti, il giudice delegato, preso atto della regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di parte resistente e disponeva, in via provvisoria, l'affido condiviso della figlia minore, con collocazione presso la madre, il diritto di visita del padre nelle seguenti modalità: due pomeriggi a settimana, in orari concordati tra le parti e
a weekend alternati, dal sabato dopo scuola o dalle ore 10.00 alla domenica sera alle ore 20.30, nonché per le festività natalizie dal 23 dicembre al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni, e per le festività pasquali dal mercoledì prima di Pasqua alla domenica di Pasqua e dal lunedì in albis al mercoledì dopo Pasqua e per 15 giorni nel periodo estivo anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, fatti salvi diversi accordi tra le parti non pregiudizievoli per la minore; nonché, a carico del resistente, un contributo di mantenimento per la figlia minore di €400,00 mensili, rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale ritiene di confermare l'affido condiviso della figlia minore, con collocazione presso la madre, non essendo emersi elementi contrari.
Per quanto concerne il diritto di visita del padre si ritiene di confermare la regolamentazione già prevista all'udienza di prima comparizione in cui sono stati adottati provvedimenti provvisori (cfr. verbale udienza del 10/05/2024).
Pertanto, il padre incontrerà la figlia minore per due pomeriggi a settimana, in orari concordati tra le parti e a week end alternati, dal sabato dopo scuola o dalle ore 10.00 alla domenica sera alle ore 20.30, nonché per le festività natalizie dal 23 dicembre al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni, e per le festività pasquali dal mercoledì prima di Pasqua alla domenica di Pasqua e dal lunedì in albis al mercoledì dopo Pasqua e per 15 giorni nel periodo estivo anche non consecutivi, da
2 concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, fatti salvi diversi accordi tra le parti non pregiudizievoli per la minore.
Quanto alle statuizioni di carattere economico, in assenza di documentazione reddituale, il Tribunale ritiene congruo confermare a carico del resistente un contributo di mantenimento in favore della figlia minore di € 400,00, con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al il 50% delle spese straordinarie, tenuto conto della capacità reddituale del resistente nonché delle esigenze della minore.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare le spese di lite non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dispone l'affido condiviso della figlia minore, con collocazione presso la madre;
2. dispone che il diritto di visita del padre sia esercitato secondo le modalità indicate in parte motiva;
3. stabilisce che il resistente contribuisca al mantenimento della figlia minore mediante corresponsione di un assegno mensile di € 400,00, da versare alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese;
detto assegno sarà adeguato automaticamente ogni anno sulla base degli indici
ISTAT;
4. stabilisce che il resistente contribuisca al 50% delle spese straordinarie per la figlia;
5. nulla per le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C. V. nella Camera di Consiglio del 27.12.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott.ssa OV Caso
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