Ordinanza cautelare 8 novembre 2023
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00008/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00707/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 707 del 2023, proposto da
SA IO LO, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Tedeschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
Comando Generale della Guardia di Finanza, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) della determina del Comando Generale della Guardia di Finanza, prot. 235422/2023, del 07 agosto 2023, e notificata il successivo 10 agosto 2023 , con cui viene rigettata l'istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001;
b) della comunicazione contenente i motivi ostativi prot. 190516/2023 del 26 giugno 2023 del Comando Generale Guardia di Finanza I Reparto Ufficio Personale- Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri;
c) in ogni caso, di ogni altro atto, provvedimento o comportamento amministrativo preliminare, preordinato, connesso, conseguente o attuativo dei precedenti,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. IO FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.10.2023, LO SA IO impugnava il provvedimento di rigetto dell’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001 reso in data 7.8.2023 dal Comando Generale della Guardia di Finanza, unitamente a tutti gli atti presupposti indicati in epigrafe, denunciando “ Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Violazione e falsa applicazione di legge e dell'art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001. Violazione del giusto procedimento. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Eccesso di potere. Manifesta contraddittorietà, violazione della convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989. Violazione della l. 27 maggio 1991, n. 176. Disparità di trattamento ”.
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato che chiedeva il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 371, assunta alla camera di consiglio dell’8 novembre 2023, era respinta l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
In data 6.11.2025, la difesa erariale ha depositato memoria difensiva con cui, oltre a ribadire le proprie argomentazioni difensive, ha evidenziato che, a seguito della procedura concorsuale “Piano degli impieghi per bandi Anno 2025“, il ricorrente ha ottenuto il definitivo trasferimento al Comando Regione Sicilia Provincia di Catania (come da documentazione allegata), con conseguente improcedibilità del ricorso.
Alla pubblica udienza del 17 dicembre 0225, il ricorso è passato in decisione, come da verbale ei di causa.
Va rilevato che, come emerge dal relativo verbale di causa, in sede di udienza pubblica parte ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.
Al Collegio non resta, pertanto, che dichiarare cessata la materia del contendere, ex art. 34, comma 5, CPA.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA NT, Presidente
IO FE, Consigliere, Estensore
PA Nasini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO FE | PA NT |
IL SEGRETARIO