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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/08/2025, n. 11684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11684 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 12011/2021 promossa da: (C.F.[...]) con il patrocinio Controparte_1 dell'avv.to PISTOIA PAOLO , con elezione di domicilio in Roma, via Pubblio Elio n.13 A (studio Giuseppe Cassia) Email_1 RICORRENTE contro (C.F. ), con il patrocinio CP_2 C.F._1 dell'avv.to MUOLO ROSSANA , con elezione di domicilio in Roma, VIA VESPASIANO 48 presso lo studio del difensore Email_2 ;
[...] RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 18.2.2021 ha chiesto la Controparte_1 pronuncia della separazione dal coniuge, , con il quale CP_2 aveva contratto matrimonio in Roma, in data 25/10/1995, precisando che dalla detta unione erano nati tre figli, nato l'[...], nata il Persona_1 Per_2
2.4.2003 e nato il [...] e formulando domanda di addebito della Per_3 separazione alla moglie, di assegnazione della casa coniugale e di stabilire l'obbligo di di corrispondere al ricorrente la somma di Euro CP_2 500,00 al mese per il figlio (studente a Milano) ed Euro 600,00 Persona_1 per gli altri due figli da collocare presso il padre.
, nel costituirsi nel procedimento sin dalla fase CP_2 presidenziale, ha sostenuto che il matrimonio era entrato in crisi a seguito della relazione extraconiugale intrattenuta dal ricorrente con un'altra donna;
ha contestato le deduzioni inerenti ai rapporti patrimoniali svolte dalla controparte ed ha chiesto, oltre alla dichiarazione di addebito della separazione al coniuge, l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione presso la Per_3 madre, l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale, l'attribuzione di un assegno di euro 2400,00 a titolo di contributo dell'altro genitore al mantenimento dei tre figli, oltre al rimborso del 70% delle spese straordinarie sostenute per la prole, e la previsione di un assegno di euro 500,00 per il proprio mantenimento. All'udienza del 22.9.2021 il Presidente, esperito invano il tentativo di conciliazione e sentite le parti, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha disposto l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, prevedendo il suo collocamento con la madre nella casa coniugale in Roma, via Sartorio n.30 che ha assegnato alla stessa, concedendo all'altro coniuge un termine per il suo allontanamento;
ha stabilito le modalità di frequentazione del figlio con il genitore non collocatario ed ha determinato in € 1350,00 mensili l'assegno da versarsi da parte del marito alla moglie a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, entro i primi cinque giorni di ogni mese a partire dal mese di dicembre 2021 e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 65% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole;
ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c. Nel corso del giudizio ha proposto giudizio ex art. 156 c.c e 709 Parte_1 ter nonché 710 cpc al fine di sentire accertare e dichiarare il grave inadempimento della controparte agli obblighi derivanti dai provvedimenti presidenziali assunti, condannare al risarcimento dei danni, oltre ad aumentare Controparte_1 l'assegno di mantenimento stabilito per i figli e . Per_1 Per_3 si è costituito nel sub-procedimento chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'avversa domanda e la revoca dell'obbligo stabilito a suo carico di versare alla l'assegno di mantenimento per la figlia Il Giudice istruttore CP_2 Per_2 all'esito del disposto ascolto dei tre figli delle parti definiva il sub-procedimento rigettando ogni ulteriore istanza e disponendo la revoca dell'assegno di mantenimento dovuto da a per il Controparte_1 CP_2 mantenimento della figlia Per_2
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 4.4.2025, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica. In sede di precisazione delle conclusioni il ricorrente ha chiesto: 1) pronunciare con sentenza la separazione personale dei coniugi e 2) stabilire che ognuno provveda al Controparte_1 CP_2 suo mantenimento essendo entrambi percettori di reddito a ciò più che sufficiente;
3) assegnare la casa coniugale di Roma Via Giulio Aristide Sartorio 30 (di proprietà esclusiva del ricorrente e dalla quale quest'ultimo si è allontanato nei termini stabiliti nell'ordinanza presidenziale) alla moglie fintantoché il figlio
, che ha scelto di continuare a vivere con la madre, non sarà Per_3 economicamente autosufficiente ovvero deciderà per una differente dimora;
4) determinare in euro 500,00 il contributo mensile dovuto dal ricorrente per il mantenimento del figlio , da corrispondere a presso il di lei Per_3 CP_2 domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese;
5) revocare l'assegno di mantenimento di € 500,00/mese che il versa alla moglie per le spese ordinarie Controparte_1 del figlio Numerario dell'Opus Dei, e disporre che entrambi i Persona_1 genitori versino direttamente a quest'ultimo la somma di € 250,00 cadauno, per le spese ordinarie, visto che tutte le spese universitarie, nonché quelle di vitto e alloggio sono già sostenute a parte da entrambi i genitori nell'ambito delle “spese straordinarie”; disporre che anche la moglie contribuisca al mantenimento della figlia ora totalmente a carico del padre (a parte i modesti ricavi ottenuti Per_2 dalla sua precaria e saltuaria attività), versando a quest'ultimo un contributo di € 500,00/mese; - disporre, ratificando l'accordo già raggiunto dalle parti in tal senso, che le spese straordinarie per i figli tutti - individuate come da Protocollo d'Intesa - siano a carico di entrambi i coniugi in misura del 50% per ognuno, solo se previamente concordate e fatte salve le ragioni di urgenza ed indifferibilità; - condannare la sig.ra al pagamento delle spese processuali, CP_2 comprese quelle dell'inutile e infondato sub-procedimento cautelare, rinviate al merito, anche in considerazione del fatto che la stessa ha sempre rifiutato ogni possibilità di accordo (compresa quella formulata dinanzi al Giudice all'udienza del 19/06/2024) e ha sistematicamente avanzato pretese economiche spropositate, costringendo il ricorrente ad intraprendere e continuare la separazione in sede contenziosa. La parte resistente ha chiesto: nel merito ed in via principale dichiarare la separazione personale dei coniugi e CP_2 Controparte_1 addebitandone la responsabilità al sig. nonché alle seguenti Controparte_1 condizioni: - i coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto, - confermare che la casa coniugale, ubicata in Roma via Aristide Sartorio n. 30, rimarrà assegnata alla moglie e quindi nella sua piena e libera disponibilità, con ogni mobilia ed arredo ivi esistente. - Il figlio minore , ora maggiorenne, Per_3 risiederà e dimorerà stabilmente presso l'abitazione materna, ove attualmente risiede ed è collocato. - Il figlio maggiorenne e non ancora indipendente rimarrà collocato prevalentemente presso l'abitazione Persona_4 materna, dove attualmente dimora. - Il padre potrà vedere i figli liberamente, prendendo accordi direttamente con questi ultimi, mentre, per quanto riguarda il periodo estivo e le vacanze natalizie e pasquali si procederà come da prassi. - Il dott. verserà alla moglie, a titolo di assegno per il proprio mantenimento, CP_1 la somma mensile di € 250,00 =, ed inoltre, a titolo di assegno per il mantenimento dei figli, la somma complessiva mensile di almeno € 1.400,00= (€ 700,00= per ed € 700,00 per il figlio CP_3 Persona_4 ciascuno) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Gli assegni dovranno essere corrisposti anticipatamente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, sul c/c intestato alla sig.ra - Quanto ai contributi di carattere straordinario, il CP_2 padre contribuirà almeno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie e non dei figli;
- accertare e dichiarare che, dal 2010 al 2020, il dott.
ha prelevato dai c/c cointestati e dai fondi di investimento somme di CP_1 denaro appartenenti ad entrambi i coniugi senza il preventivo assenso della moglie per usi esclusivamente personali, e per l'effetto condannarlo alla restituzione alla sig.ra della somma di € 200.000,00, o nella diversa misura ritenuta di CP_2 giustizia che sarà accertata in corso di causa, con interessi dal dì all'effettivo soddisfo. - in ogni caso, condannare il sig. al pagamento delle spese di lite CP_1 del presente giudizio e del procedimento cautelare. La domanda di separazione personale proposta da alla quale la Controparte_1 controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Non vi è contestazione sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. L'elevata conflittualità che ha caratterizzato i rapporti tra le parti e protrattasi per tutta la durata del processo conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. La domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente deve essere respinta, atteso che la parte non ha fornito alcun elemento di prova in ordine ai dedotti comportamenti del coniuge contrari ai doveri coniugali. Ed invero il ricorrete non ha fornita alcuna prova in ordine alla dedotta condotta manipolatoria della nei riguardi del marito oltre che dei tre figli. CP_2 La domanda di addebito della separazione formulata da deve CP_2 essere parimenti rigettata in quanto non è stato provato in atti che la dedotta relazione extraconiugale intrattenuta dal marito con (ex moglie di Controparte_4 un amico del ricorrente) sia stata la causa della crisi matrimoniale tra le parti. Tra le tante allegazioni della resistente in merito alla relazione intrattenuta dal con , quella che risulta incontestata e quindi provata è che i
CP_1 Controparte_4 due avevano per certo una relazione nel marzo del 2021, in epoca comunque successiva rispetto al deposito del ricorso per separazione da parte del , il
CP_1 quale aveva peraltro già inoltrato domanda di separazione alla moglie per il tramite del suo avvocato nel 2020. Il teste , invero ha segnalato di essere stato avvisato dal proprio fratello Tes_1 che il era stato avvistato presso l'abitazione della nel marzo 2021,
CP_1 CP_4 tanto che le sue figlie avevano chiesto alla madre di entrare in casa senza ottenere risposta;
l'investigatore privato incaricato dalla ha avvistato il alla CP_2 CP_1 guida dell'autovettura della in luogo poco distante dalla propria abitazione CP_4 ad Amelia sempre nel 2021. La circostanza che sia stato il a chiedere la
CP_1 separazione alla e non viceversa, che in merito alla pregressa CP_2 frequentazione tra il e la addirittura fin dal 2016, sia stata proprio
CP_1 CP_4 la a riferire che i suoi rapporti con il marito erano proseguiti sereni fino al CP_2
2018, nonostante la scoperta della relazione extraconiugale fin dal 20216, che il
(ex marito della sia stato informato della relazione intrattenuta Tes_1 CP_4 dal con la fin dal 2016 dalla senza averne quindi un diretto CP_1 CP_5 CP_2 e personale riscontro, consente di escludere che sia stata raggiunta la prova certa in ordine alla insorgenza della relazione tra il e la fin dal 2016 e CP_1 CP_4 soprattutto che la suddetta relazione sia stata la causa esclusiva e diretta della crisi coniugale tra e Il teste ha riferito CP_2 Controparte_1 Tes_2 che la le aveva raccontato della suddetta relazione senza che nessuna prova CP_2 diretta sia stata acquisita direttamente dalla medesima persona chiamata a testimoniare. La circostanza infine che sia la che la ebbero a CP_4 CP_2 riscontrare di avere contratto la medesima infezione derivata dal papilloma virus, non consente infine di ritenere con certezza che la causa del suddetto contagio, peraltro molto diffuso, fosse da ascrivere alla relazione intrattenuta dalla CP_4 con il . CP_1 Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve in primo luogo darsi atto che tutti e tre i figli delle parti sono divenuti maggiorenni nelle more del giudizio. Giusto il disposto dell'art.337 sexies c.c., la casa coniugale sita in Roma, via Sartorio n.30, di proprietà del ricorrente, deve essere assegnata a CP_2
quale genitore collocatario del figlio , maggiorenne ma non ancora
[...] Per_3 economicamente autosufficiente come risulta non contestato tra le parti. Il figlio primogenito vive e studia a Milano mentre la figlia vive in Per_1 Per_2 Canada e lavora. Entrambe le parti richiedono un assegno di mantenimento per il figlio che vive a Milano (la madre) e per la figlia che vive in Canada (il padre). Gli aspetti economici della controversia si incentrano inoltre sulla domanda formulata dalla resistente volta all'attribuzione di un assegno per il proprio mantenimento alla quale il ricorrente si oppone. Per quanto riguarda i redditi delle parti dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata dal ricorrente si evince che il medesimo, Dirigente superiore del Corpo dei Vigili del Fuoco (Ministero degli Interni) con reddito annuo netto pari ad Euro 58.000 circa nel 2023 (dichiarazione resa nel febbraio 2024) ha consistenti disponibilità liquide che ammontano a circa Euro 100.000 (tra polizze e conti correnti) è proprietario della casa familiare sita in Roma alla via Sartorio assegnata alla è CP_2 comproprietario di un immobile a Roma, dove vive sua madre, e di due immobili in campagna rispettivamente siti a Amelia (TN) ed in Campo di Giove (AQ). Parte La resistente dipendente del ha un reddito annuo netto pari ad Euro 47.000 circa (cfr. dichiarazione dei redditi del 2023), risparmi per Euro 50.000 circa (tra polizze e depositi su c/c) è cointestataria di un immobile adibito ad abitazione della propria madre. Dalla disamina degli atti si evince che il figlio sta ultimando gli studi Per_1 universitari a Milano mantenendo come stabile riferimento l'abitazione della madre a Roma, presso la quale si reca almeno una volta al mese. La figlia Per_2 ha smesso di studiare, si è trasferita all'estero per intraprendere nuove esperienze lavorative, concedendo in locazione gli immobili adibiti ad uso B&B che inizialmente gestiva quando ha abbandono degli studi. Il figlio vive Per_3 stabilmente con la madre e frequenta l'Università. Dal quadro come testè delineato si evince quindi che il deve contribuire al mantenimento dei CP_1 figli e , che sono ancora mantenuti dalla madre, mentre nulla è Per_1 Per_3 dovuto dai due genitori in favore di maggiorenne autonoma non più Per_2 convivente con i genitori, sempre che la medesima non formuli autonoma domanda finalizzata a ricevere dai genitori il proprio mantenimento. La domanda di assegno di mantenimento avanzato in proprio favore da parte di non merita accoglimento, posto che i coniugi hanno lavorato CP_2 entrambi nel corso del matrimonio e ciascuno risulta in grado di provvedere al proprio autonomo mantenimento. L'assegno di mantenimento dovuto da nei riguardi di Controparte_1 [...] deve essere pari ad Euro 600,00 per e pari ad Euro 400,00 per CP_2 Per_3
, tenuto conto che ciascuno dei due genitori dovrà contribuire al Per_1 mantenimento ordinario di a Milano, fatta salva la ripartizione delle Per_1 spese straordinarie (attinenti l'alloggio e le spese universitarie) come già stabilito in sede presidenziale nella misura pari al 65% a carico del padre e nella misura pari al 35% a carico della madre. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT. Le ulteriori domande di restituzione e risarcimento danni avanzate dalla resistente non sono ammissibili nel presente giudizio. Nel processo di separazione, è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito speciale, con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno, soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale. Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse e dalla reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale tra e Controparte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma, in data 25/10/1995; CP_2 dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995, atto 01570, parte 2, serie A02); respinge le domande di addebito della separazione formulate reciprocamente dalle parti;
determina in euro 1000,00 il contributo mensile dovuto da per Controparte_1 il mantenimento dei figli (Euro 400,00) e (Euro 600,00) da Per_1 Per_3 corrispondere a presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 CP_2 di ogni mese, con decorrenza dalla pronuncia del presente provvedimento, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 65% il padre e nella misura pari al 35% la madre alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
respinge la domanda di assegno di mantenimento formulata da CP_2 compensa le spese di lite. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 23/07/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott. Marta Ienzi
[...] RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 18.2.2021 ha chiesto la Controparte_1 pronuncia della separazione dal coniuge, , con il quale CP_2 aveva contratto matrimonio in Roma, in data 25/10/1995, precisando che dalla detta unione erano nati tre figli, nato l'[...], nata il Persona_1 Per_2
2.4.2003 e nato il [...] e formulando domanda di addebito della Per_3 separazione alla moglie, di assegnazione della casa coniugale e di stabilire l'obbligo di di corrispondere al ricorrente la somma di Euro CP_2 500,00 al mese per il figlio (studente a Milano) ed Euro 600,00 Persona_1 per gli altri due figli da collocare presso il padre.
, nel costituirsi nel procedimento sin dalla fase CP_2 presidenziale, ha sostenuto che il matrimonio era entrato in crisi a seguito della relazione extraconiugale intrattenuta dal ricorrente con un'altra donna;
ha contestato le deduzioni inerenti ai rapporti patrimoniali svolte dalla controparte ed ha chiesto, oltre alla dichiarazione di addebito della separazione al coniuge, l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione presso la Per_3 madre, l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale, l'attribuzione di un assegno di euro 2400,00 a titolo di contributo dell'altro genitore al mantenimento dei tre figli, oltre al rimborso del 70% delle spese straordinarie sostenute per la prole, e la previsione di un assegno di euro 500,00 per il proprio mantenimento. All'udienza del 22.9.2021 il Presidente, esperito invano il tentativo di conciliazione e sentite le parti, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha disposto l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, prevedendo il suo collocamento con la madre nella casa coniugale in Roma, via Sartorio n.30 che ha assegnato alla stessa, concedendo all'altro coniuge un termine per il suo allontanamento;
ha stabilito le modalità di frequentazione del figlio con il genitore non collocatario ed ha determinato in € 1350,00 mensili l'assegno da versarsi da parte del marito alla moglie a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, entro i primi cinque giorni di ogni mese a partire dal mese di dicembre 2021 e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 65% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole;
ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c. Nel corso del giudizio ha proposto giudizio ex art. 156 c.c e 709 Parte_1 ter nonché 710 cpc al fine di sentire accertare e dichiarare il grave inadempimento della controparte agli obblighi derivanti dai provvedimenti presidenziali assunti, condannare al risarcimento dei danni, oltre ad aumentare Controparte_1 l'assegno di mantenimento stabilito per i figli e . Per_1 Per_3 si è costituito nel sub-procedimento chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'avversa domanda e la revoca dell'obbligo stabilito a suo carico di versare alla l'assegno di mantenimento per la figlia Il Giudice istruttore CP_2 Per_2 all'esito del disposto ascolto dei tre figli delle parti definiva il sub-procedimento rigettando ogni ulteriore istanza e disponendo la revoca dell'assegno di mantenimento dovuto da a per il Controparte_1 CP_2 mantenimento della figlia Per_2
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 4.4.2025, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica. In sede di precisazione delle conclusioni il ricorrente ha chiesto: 1) pronunciare con sentenza la separazione personale dei coniugi e 2) stabilire che ognuno provveda al Controparte_1 CP_2 suo mantenimento essendo entrambi percettori di reddito a ciò più che sufficiente;
3) assegnare la casa coniugale di Roma Via Giulio Aristide Sartorio 30 (di proprietà esclusiva del ricorrente e dalla quale quest'ultimo si è allontanato nei termini stabiliti nell'ordinanza presidenziale) alla moglie fintantoché il figlio
, che ha scelto di continuare a vivere con la madre, non sarà Per_3 economicamente autosufficiente ovvero deciderà per una differente dimora;
4) determinare in euro 500,00 il contributo mensile dovuto dal ricorrente per il mantenimento del figlio , da corrispondere a presso il di lei Per_3 CP_2 domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese;
5) revocare l'assegno di mantenimento di € 500,00/mese che il versa alla moglie per le spese ordinarie Controparte_1 del figlio Numerario dell'Opus Dei, e disporre che entrambi i Persona_1 genitori versino direttamente a quest'ultimo la somma di € 250,00 cadauno, per le spese ordinarie, visto che tutte le spese universitarie, nonché quelle di vitto e alloggio sono già sostenute a parte da entrambi i genitori nell'ambito delle “spese straordinarie”; disporre che anche la moglie contribuisca al mantenimento della figlia ora totalmente a carico del padre (a parte i modesti ricavi ottenuti Per_2 dalla sua precaria e saltuaria attività), versando a quest'ultimo un contributo di € 500,00/mese; - disporre, ratificando l'accordo già raggiunto dalle parti in tal senso, che le spese straordinarie per i figli tutti - individuate come da Protocollo d'Intesa - siano a carico di entrambi i coniugi in misura del 50% per ognuno, solo se previamente concordate e fatte salve le ragioni di urgenza ed indifferibilità; - condannare la sig.ra al pagamento delle spese processuali, CP_2 comprese quelle dell'inutile e infondato sub-procedimento cautelare, rinviate al merito, anche in considerazione del fatto che la stessa ha sempre rifiutato ogni possibilità di accordo (compresa quella formulata dinanzi al Giudice all'udienza del 19/06/2024) e ha sistematicamente avanzato pretese economiche spropositate, costringendo il ricorrente ad intraprendere e continuare la separazione in sede contenziosa. La parte resistente ha chiesto: nel merito ed in via principale dichiarare la separazione personale dei coniugi e CP_2 Controparte_1 addebitandone la responsabilità al sig. nonché alle seguenti Controparte_1 condizioni: - i coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto, - confermare che la casa coniugale, ubicata in Roma via Aristide Sartorio n. 30, rimarrà assegnata alla moglie e quindi nella sua piena e libera disponibilità, con ogni mobilia ed arredo ivi esistente. - Il figlio minore , ora maggiorenne, Per_3 risiederà e dimorerà stabilmente presso l'abitazione materna, ove attualmente risiede ed è collocato. - Il figlio maggiorenne e non ancora indipendente rimarrà collocato prevalentemente presso l'abitazione Persona_4 materna, dove attualmente dimora. - Il padre potrà vedere i figli liberamente, prendendo accordi direttamente con questi ultimi, mentre, per quanto riguarda il periodo estivo e le vacanze natalizie e pasquali si procederà come da prassi. - Il dott. verserà alla moglie, a titolo di assegno per il proprio mantenimento, CP_1 la somma mensile di € 250,00 =, ed inoltre, a titolo di assegno per il mantenimento dei figli, la somma complessiva mensile di almeno € 1.400,00= (€ 700,00= per ed € 700,00 per il figlio CP_3 Persona_4 ciascuno) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Gli assegni dovranno essere corrisposti anticipatamente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, sul c/c intestato alla sig.ra - Quanto ai contributi di carattere straordinario, il CP_2 padre contribuirà almeno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie e non dei figli;
- accertare e dichiarare che, dal 2010 al 2020, il dott.
ha prelevato dai c/c cointestati e dai fondi di investimento somme di CP_1 denaro appartenenti ad entrambi i coniugi senza il preventivo assenso della moglie per usi esclusivamente personali, e per l'effetto condannarlo alla restituzione alla sig.ra della somma di € 200.000,00, o nella diversa misura ritenuta di CP_2 giustizia che sarà accertata in corso di causa, con interessi dal dì all'effettivo soddisfo. - in ogni caso, condannare il sig. al pagamento delle spese di lite CP_1 del presente giudizio e del procedimento cautelare. La domanda di separazione personale proposta da alla quale la Controparte_1 controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Non vi è contestazione sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. L'elevata conflittualità che ha caratterizzato i rapporti tra le parti e protrattasi per tutta la durata del processo conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. La domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente deve essere respinta, atteso che la parte non ha fornito alcun elemento di prova in ordine ai dedotti comportamenti del coniuge contrari ai doveri coniugali. Ed invero il ricorrete non ha fornita alcuna prova in ordine alla dedotta condotta manipolatoria della nei riguardi del marito oltre che dei tre figli. CP_2 La domanda di addebito della separazione formulata da deve CP_2 essere parimenti rigettata in quanto non è stato provato in atti che la dedotta relazione extraconiugale intrattenuta dal marito con (ex moglie di Controparte_4 un amico del ricorrente) sia stata la causa della crisi matrimoniale tra le parti. Tra le tante allegazioni della resistente in merito alla relazione intrattenuta dal con , quella che risulta incontestata e quindi provata è che i
CP_1 Controparte_4 due avevano per certo una relazione nel marzo del 2021, in epoca comunque successiva rispetto al deposito del ricorso per separazione da parte del , il
CP_1 quale aveva peraltro già inoltrato domanda di separazione alla moglie per il tramite del suo avvocato nel 2020. Il teste , invero ha segnalato di essere stato avvisato dal proprio fratello Tes_1 che il era stato avvistato presso l'abitazione della nel marzo 2021,
CP_1 CP_4 tanto che le sue figlie avevano chiesto alla madre di entrare in casa senza ottenere risposta;
l'investigatore privato incaricato dalla ha avvistato il alla CP_2 CP_1 guida dell'autovettura della in luogo poco distante dalla propria abitazione CP_4 ad Amelia sempre nel 2021. La circostanza che sia stato il a chiedere la
CP_1 separazione alla e non viceversa, che in merito alla pregressa CP_2 frequentazione tra il e la addirittura fin dal 2016, sia stata proprio
CP_1 CP_4 la a riferire che i suoi rapporti con il marito erano proseguiti sereni fino al CP_2
2018, nonostante la scoperta della relazione extraconiugale fin dal 20216, che il
(ex marito della sia stato informato della relazione intrattenuta Tes_1 CP_4 dal con la fin dal 2016 dalla senza averne quindi un diretto CP_1 CP_5 CP_2 e personale riscontro, consente di escludere che sia stata raggiunta la prova certa in ordine alla insorgenza della relazione tra il e la fin dal 2016 e CP_1 CP_4 soprattutto che la suddetta relazione sia stata la causa esclusiva e diretta della crisi coniugale tra e Il teste ha riferito CP_2 Controparte_1 Tes_2 che la le aveva raccontato della suddetta relazione senza che nessuna prova CP_2 diretta sia stata acquisita direttamente dalla medesima persona chiamata a testimoniare. La circostanza infine che sia la che la ebbero a CP_4 CP_2 riscontrare di avere contratto la medesima infezione derivata dal papilloma virus, non consente infine di ritenere con certezza che la causa del suddetto contagio, peraltro molto diffuso, fosse da ascrivere alla relazione intrattenuta dalla CP_4 con il . CP_1 Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve in primo luogo darsi atto che tutti e tre i figli delle parti sono divenuti maggiorenni nelle more del giudizio. Giusto il disposto dell'art.337 sexies c.c., la casa coniugale sita in Roma, via Sartorio n.30, di proprietà del ricorrente, deve essere assegnata a CP_2
quale genitore collocatario del figlio , maggiorenne ma non ancora
[...] Per_3 economicamente autosufficiente come risulta non contestato tra le parti. Il figlio primogenito vive e studia a Milano mentre la figlia vive in Per_1 Per_2 Canada e lavora. Entrambe le parti richiedono un assegno di mantenimento per il figlio che vive a Milano (la madre) e per la figlia che vive in Canada (il padre). Gli aspetti economici della controversia si incentrano inoltre sulla domanda formulata dalla resistente volta all'attribuzione di un assegno per il proprio mantenimento alla quale il ricorrente si oppone. Per quanto riguarda i redditi delle parti dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata dal ricorrente si evince che il medesimo, Dirigente superiore del Corpo dei Vigili del Fuoco (Ministero degli Interni) con reddito annuo netto pari ad Euro 58.000 circa nel 2023 (dichiarazione resa nel febbraio 2024) ha consistenti disponibilità liquide che ammontano a circa Euro 100.000 (tra polizze e conti correnti) è proprietario della casa familiare sita in Roma alla via Sartorio assegnata alla è CP_2 comproprietario di un immobile a Roma, dove vive sua madre, e di due immobili in campagna rispettivamente siti a Amelia (TN) ed in Campo di Giove (AQ). Parte La resistente dipendente del ha un reddito annuo netto pari ad Euro 47.000 circa (cfr. dichiarazione dei redditi del 2023), risparmi per Euro 50.000 circa (tra polizze e depositi su c/c) è cointestataria di un immobile adibito ad abitazione della propria madre. Dalla disamina degli atti si evince che il figlio sta ultimando gli studi Per_1 universitari a Milano mantenendo come stabile riferimento l'abitazione della madre a Roma, presso la quale si reca almeno una volta al mese. La figlia Per_2 ha smesso di studiare, si è trasferita all'estero per intraprendere nuove esperienze lavorative, concedendo in locazione gli immobili adibiti ad uso B&B che inizialmente gestiva quando ha abbandono degli studi. Il figlio vive Per_3 stabilmente con la madre e frequenta l'Università. Dal quadro come testè delineato si evince quindi che il deve contribuire al mantenimento dei CP_1 figli e , che sono ancora mantenuti dalla madre, mentre nulla è Per_1 Per_3 dovuto dai due genitori in favore di maggiorenne autonoma non più Per_2 convivente con i genitori, sempre che la medesima non formuli autonoma domanda finalizzata a ricevere dai genitori il proprio mantenimento. La domanda di assegno di mantenimento avanzato in proprio favore da parte di non merita accoglimento, posto che i coniugi hanno lavorato CP_2 entrambi nel corso del matrimonio e ciascuno risulta in grado di provvedere al proprio autonomo mantenimento. L'assegno di mantenimento dovuto da nei riguardi di Controparte_1 [...] deve essere pari ad Euro 600,00 per e pari ad Euro 400,00 per CP_2 Per_3
, tenuto conto che ciascuno dei due genitori dovrà contribuire al Per_1 mantenimento ordinario di a Milano, fatta salva la ripartizione delle Per_1 spese straordinarie (attinenti l'alloggio e le spese universitarie) come già stabilito in sede presidenziale nella misura pari al 65% a carico del padre e nella misura pari al 35% a carico della madre. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT. Le ulteriori domande di restituzione e risarcimento danni avanzate dalla resistente non sono ammissibili nel presente giudizio. Nel processo di separazione, è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito speciale, con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno, soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale. Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse e dalla reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale tra e Controparte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma, in data 25/10/1995; CP_2 dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995, atto 01570, parte 2, serie A02); respinge le domande di addebito della separazione formulate reciprocamente dalle parti;
determina in euro 1000,00 il contributo mensile dovuto da per Controparte_1 il mantenimento dei figli (Euro 400,00) e (Euro 600,00) da Per_1 Per_3 corrispondere a presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 CP_2 di ogni mese, con decorrenza dalla pronuncia del presente provvedimento, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 65% il padre e nella misura pari al 35% la madre alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
respinge la domanda di assegno di mantenimento formulata da CP_2 compensa le spese di lite. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 23/07/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott. Marta Ienzi