CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 16/02/2026, n. 2656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2656 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2656/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MIRANDA TOMMASO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11961/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250027106957000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 102/2026 depositato il
12/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, propone ricorso avverso la cartella di pagamento in epigrafe indicata asseritamente notificata il 25.032025 ed il sotteso avviso di accertamento tassa automobilistica anno 2019 per €. 240,78 chiedendone l'annullamento; eccepisce, in breve, il ricorrente l'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico, l'intervenuta prescrizione della pretesa ed, infine, il difetto di motivazione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate CO che eccepisce, per un verso, la inammissibilità del ricorso per tardività in quanto l'atto impugnato è stato notificato il 12.03.2025 (e non il 25.03.2025) per cui il termine di 60 giorni liberi per la notifica del ricorso scadeva ben prima della notifica del ricorso avvenuta il 24.05.2025
e, per l'altro, la carenza di legittimazione passiva quanto al merito delle pretese e, comunque, la infondatezza dei motivi di ricorso.
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative nelle quali, nulla osservando sulla eccepita tardività del ricorso, ha insistito nei motivi di ricorso anche alla luce della rilevta contumacia della Regione Campania che non ha provato la rituale notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'atto impugnato.
All'udienza odierna, il Giudice monocratico, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, all'esito della camera di consiglio, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile per tardiva proposizione del ricorso.
Ed invero dalla documentazione versata in atti da parte resistente emerge che la cartella di pagamento impugnata risulta notificata dall'agente della riscossione impositore a mezzo a mezzo pec all'indirizzo
"Email_4, corrispondente a quallo del ricorrente presso il quale è stato notificato l'atto impugnato, in data 12.03.2022 e non il 25.03.2025, come contrariamente dedotto in ricorso dal ricorrente, di guisa che il termine di 60 giorni liberi per la notifica del ricorso era abbondantemente decorso all'atto della notifica dello stesso al concessionario avvenuta il 24.05.2025.
Peraltro, parte ricorrente a fronte dello specifico motivo di inammissibilità del ricorso da parte resistente che ha contestato la tempestività del ricorso (sull'applicabilità anche al processo tributario del principio di non contestazione cfr. già Cass. sez. 5, 24 gennaio 2007, n. 1540 e successiva giurisprudenza conforme) nulla ha obiettato insistendo unicamente nell'eccezione di omessa notifica dell'avviso di accertamento alla luce della rilevata contumacia della Regione Campania.
Si tratta, invero, di un obbligo del giudice a fronte delle contestazioni sollevate dalla parte resistente (v. Cass.
n. 22770 del 23/10/2006; Cass. n. 11435 del 11/05/2018). Ed in questa prospettiva la Corte ha, da ultimo, affermato che "ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso, salvo che si tratti di notifica nulla, ipotesi nella quale l'Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare il momento nel quale il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del predetto atto" (Cass. n. 10209 del 2017).
Per quanto sopra esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, definitivamente pronunziando, il Giudice decide come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in E. 150,00 spese generali comprese oltre oneri acc.ri se dovuti
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MIRANDA TOMMASO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11961/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250027106957000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 102/2026 depositato il
12/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, propone ricorso avverso la cartella di pagamento in epigrafe indicata asseritamente notificata il 25.032025 ed il sotteso avviso di accertamento tassa automobilistica anno 2019 per €. 240,78 chiedendone l'annullamento; eccepisce, in breve, il ricorrente l'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico, l'intervenuta prescrizione della pretesa ed, infine, il difetto di motivazione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate CO che eccepisce, per un verso, la inammissibilità del ricorso per tardività in quanto l'atto impugnato è stato notificato il 12.03.2025 (e non il 25.03.2025) per cui il termine di 60 giorni liberi per la notifica del ricorso scadeva ben prima della notifica del ricorso avvenuta il 24.05.2025
e, per l'altro, la carenza di legittimazione passiva quanto al merito delle pretese e, comunque, la infondatezza dei motivi di ricorso.
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative nelle quali, nulla osservando sulla eccepita tardività del ricorso, ha insistito nei motivi di ricorso anche alla luce della rilevta contumacia della Regione Campania che non ha provato la rituale notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'atto impugnato.
All'udienza odierna, il Giudice monocratico, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, all'esito della camera di consiglio, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile per tardiva proposizione del ricorso.
Ed invero dalla documentazione versata in atti da parte resistente emerge che la cartella di pagamento impugnata risulta notificata dall'agente della riscossione impositore a mezzo a mezzo pec all'indirizzo
"Email_4, corrispondente a quallo del ricorrente presso il quale è stato notificato l'atto impugnato, in data 12.03.2022 e non il 25.03.2025, come contrariamente dedotto in ricorso dal ricorrente, di guisa che il termine di 60 giorni liberi per la notifica del ricorso era abbondantemente decorso all'atto della notifica dello stesso al concessionario avvenuta il 24.05.2025.
Peraltro, parte ricorrente a fronte dello specifico motivo di inammissibilità del ricorso da parte resistente che ha contestato la tempestività del ricorso (sull'applicabilità anche al processo tributario del principio di non contestazione cfr. già Cass. sez. 5, 24 gennaio 2007, n. 1540 e successiva giurisprudenza conforme) nulla ha obiettato insistendo unicamente nell'eccezione di omessa notifica dell'avviso di accertamento alla luce della rilevata contumacia della Regione Campania.
Si tratta, invero, di un obbligo del giudice a fronte delle contestazioni sollevate dalla parte resistente (v. Cass.
n. 22770 del 23/10/2006; Cass. n. 11435 del 11/05/2018). Ed in questa prospettiva la Corte ha, da ultimo, affermato che "ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso, salvo che si tratti di notifica nulla, ipotesi nella quale l'Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare il momento nel quale il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del predetto atto" (Cass. n. 10209 del 2017).
Per quanto sopra esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, definitivamente pronunziando, il Giudice decide come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in E. 150,00 spese generali comprese oltre oneri acc.ri se dovuti