TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 02/10/2025, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda in persona del dr. Alfonso Piccialli, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero 3990 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Alessandro Mariani, giusta delega in Parte_1 atti;
PARTE attrice
E
rappresentata e difesa dall' avv. Valerio Scelfo , giusta delega Controparte_1 in atti;
PARTE convenuta
rappresentata e difesa dall' avv. Flavia Incletolli Controparte_2
PARTI convenuta
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 05720239010161319/000
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 2.10..2025 procuratori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' opposizione è infondata e non può trovare accoglimento .
Va premesso che il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe oggi impugnata e la cartella esattoriale sottesa n.057201300009515865000, emessa in data 8 gennaio 2014, per euro 20.918,97 che riguardano l'inadempimento del sig. Pt_2 all'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori relativi
[...] all'appartamento di proprietà dell' sito in Latina, via Pier Luigi Nervi n.284, scala B int.5, dal CP_2 marzo 2006 al maggio 2011. Il titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione esattoriale è costituito dall'ingiunzione di pagamento n.11924 del 22.9.2011, emessa ai sensi del RD 639/1910 dalla Direzione Regionale Lazio dell'INPS e notificata in data 5 ottobre 2011, con la quale è stato intimato al il pagamento della somma di euro 15.355,38 per canoni ed oneri relativi alla Pt_2 locazione dell'appartamento sopra indicato. Avverso la predetta ingiunzione di pagamento ai sensi del RD 639/1910 l'intimato non ha mai proposto opposizione.
Ciò premesso, l' opponente eccepisce la nullità della Cartella sottesa e del conseguenziale atto di intimazione in ragione della circostanza che l' amministrazione non avrebbe potuto agire per il recupero coatto di un credito sorto in ragione di un rapporto privatistico, attraverso la procedura dell' ingiunzione fiscale.
L' opposizione va preliminarmente qualificata ai sensi dell' art 615 primo comma cpc, atteso che l' opponente contesta in radice il diritto dell' amministrazione ad agire in executivis eccependo la nullità del titolo sottostante la cartella.
Sul punto va richiamato quanto già evidenziato da questo Tribunale con la sentenza n. 604/2020 resa nel giudizio di opposizione avverso la cartella di pagamento n. 057 2013 00095158 fondata sulla medesima ingiunzione fiscale nonché con la sentenza n. 170/2021 con la quale è stato definito analogo giudizio relativo all' intimazione di pagamento n.05720199007578217000, relativa a varie cartelle di pagamento ed in particolare alla cartella esattoriale n.05720130009515864000, pronunce peraltro medio tempore confermate in grado d' Appello dalla Corte Capitolina.
Va riaffermata in questa sede, nel richiamare i principi già espressi nella pronunce appena citate, l' inammissibilità della formulazione con l' opposizione all' esecuzione di eccezioni relative a profili di invalidità del titolo esecutivo posto alla base dell' esecuzione, qualora gli stessi potevano essere fatti valere mediante la sua impugnazione.
Sul punto va dato atto che l' opponente con le note conclusionali e di discussione ha richiamato due pronunce della Corte D' appello di Roma medio tempore sopravvenute con le quali sono state confermate le pronunce sopra richiamate;
ha chiesto quindi la cessazione della materia del contendere, all' evidenza tuttavia non sussistente , atteso che in questa sede è stato impugnato un atto diverso da quelli confermati in sede di gravame ( ovvero un' autonoma intimazione di pagamento) per quanto connesso con questi ultimi in quanto trova fonte nella medesima ingiunzione fiscale.
Ciò premesso, va evidenziato come nella fattispecie sia incontestato che l' ordinanza ingiunzione sottesa alla cartella di pagamento n.057201300009515865000 non è stata impugnata con conseguente incontestabilità ed irretrattabilità nel merito del credito sotteso, non avendo l' opponente dedotto mediante opposizione a cartella un vizio di notifica del suddetto atto amministrativo, in funziona recuperatoria dell' eventuale impugnazione nel merito.
Ciò premesso, ad abundantiam, va osservato che l'ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639 del 1910 rappresenta un atto di natura complessa, unilateralmente formato dall'amministrazione nell'esercizio di un peculiare potere di auto-accertamento, ha valore di titolo esecutivo ed è perfettamente idonea a innescare l'esecuzione coattiva, senza la necessità di un provvedimento amministrativo autonomo che accerti e quantifichi il debito preliminarmente né di un titolo esecutivo di natura giudiziale.
Tale strumento, pur costituendo un titolo esecutivo stragiudiziale formato unilateralmente dalla
Pubblica Amministrazione, non esonera quest'ultima dall'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa nel giudizio di opposizione. In altre parole, la Pubblica Amministrazione, pur godendo di una posizione di vantaggio nella fase di formazione del titolo esecutivo, deve comunque dimostrare, nel successivo giudizio di opposizione, l'esistenza e l'entità del credito vantato.
Nel caso di specie, non essendo stato proposta tempestiva opposizione avverso l' ingiunzione fiscale, il credito sotteso relativo all' omesso pagamento dei canoni è stato definitivamente accertato.
Con riferimento all' eccezione di prescrizione formulata relativamente al periodo successivo l' emanazione dell' ingiunzione fiscale è infondata e non meritevole di accoglimento essendo stata la relativa prescrizione interrotta e sospesa nel corso di tutto il giudizio di opposizione a cartella di pagamento, definito con la sentenza n. 604/2020 che peraltro da ciò che consta ancora non passata in giudicato, atteso l' allegato rigetto del gravame in appello senza che siano ancora elassi i termini per proporre ricorso in Cassazione.
Ne consegue il rigetto dell' opposizione.
Spese secondo soccombenza liquidate in dispositivo.
Motivazione contestuale
PER QUESTI MOTIVI
Il giudice unico del Tribunale di Latina in rado di appello , nella persona del dott. Alfonso
Piccialli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_3
e CP_3 Controparte_1 Controparte_4
Rigetta l' opposizione e conferma l' intimazione di pagamento impugnata n.
[...] 05720239010161319/000
2- Condanna l' opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Controparte_1
e dell' liquidate in 1550,00 per competenze oltre accessori di legge;
CP_2
Motivazione contestuale.
Così deciso in Latina il giorno 2 Ottobre 2025
Il Giudice.
Dott. Alfonso Piccialli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda in persona del dr. Alfonso Piccialli, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero 3990 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Alessandro Mariani, giusta delega in Parte_1 atti;
PARTE attrice
E
rappresentata e difesa dall' avv. Valerio Scelfo , giusta delega Controparte_1 in atti;
PARTE convenuta
rappresentata e difesa dall' avv. Flavia Incletolli Controparte_2
PARTI convenuta
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 05720239010161319/000
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 2.10..2025 procuratori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' opposizione è infondata e non può trovare accoglimento .
Va premesso che il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe oggi impugnata e la cartella esattoriale sottesa n.057201300009515865000, emessa in data 8 gennaio 2014, per euro 20.918,97 che riguardano l'inadempimento del sig. Pt_2 all'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori relativi
[...] all'appartamento di proprietà dell' sito in Latina, via Pier Luigi Nervi n.284, scala B int.5, dal CP_2 marzo 2006 al maggio 2011. Il titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione esattoriale è costituito dall'ingiunzione di pagamento n.11924 del 22.9.2011, emessa ai sensi del RD 639/1910 dalla Direzione Regionale Lazio dell'INPS e notificata in data 5 ottobre 2011, con la quale è stato intimato al il pagamento della somma di euro 15.355,38 per canoni ed oneri relativi alla Pt_2 locazione dell'appartamento sopra indicato. Avverso la predetta ingiunzione di pagamento ai sensi del RD 639/1910 l'intimato non ha mai proposto opposizione.
Ciò premesso, l' opponente eccepisce la nullità della Cartella sottesa e del conseguenziale atto di intimazione in ragione della circostanza che l' amministrazione non avrebbe potuto agire per il recupero coatto di un credito sorto in ragione di un rapporto privatistico, attraverso la procedura dell' ingiunzione fiscale.
L' opposizione va preliminarmente qualificata ai sensi dell' art 615 primo comma cpc, atteso che l' opponente contesta in radice il diritto dell' amministrazione ad agire in executivis eccependo la nullità del titolo sottostante la cartella.
Sul punto va richiamato quanto già evidenziato da questo Tribunale con la sentenza n. 604/2020 resa nel giudizio di opposizione avverso la cartella di pagamento n. 057 2013 00095158 fondata sulla medesima ingiunzione fiscale nonché con la sentenza n. 170/2021 con la quale è stato definito analogo giudizio relativo all' intimazione di pagamento n.05720199007578217000, relativa a varie cartelle di pagamento ed in particolare alla cartella esattoriale n.05720130009515864000, pronunce peraltro medio tempore confermate in grado d' Appello dalla Corte Capitolina.
Va riaffermata in questa sede, nel richiamare i principi già espressi nella pronunce appena citate, l' inammissibilità della formulazione con l' opposizione all' esecuzione di eccezioni relative a profili di invalidità del titolo esecutivo posto alla base dell' esecuzione, qualora gli stessi potevano essere fatti valere mediante la sua impugnazione.
Sul punto va dato atto che l' opponente con le note conclusionali e di discussione ha richiamato due pronunce della Corte D' appello di Roma medio tempore sopravvenute con le quali sono state confermate le pronunce sopra richiamate;
ha chiesto quindi la cessazione della materia del contendere, all' evidenza tuttavia non sussistente , atteso che in questa sede è stato impugnato un atto diverso da quelli confermati in sede di gravame ( ovvero un' autonoma intimazione di pagamento) per quanto connesso con questi ultimi in quanto trova fonte nella medesima ingiunzione fiscale.
Ciò premesso, va evidenziato come nella fattispecie sia incontestato che l' ordinanza ingiunzione sottesa alla cartella di pagamento n.057201300009515865000 non è stata impugnata con conseguente incontestabilità ed irretrattabilità nel merito del credito sotteso, non avendo l' opponente dedotto mediante opposizione a cartella un vizio di notifica del suddetto atto amministrativo, in funziona recuperatoria dell' eventuale impugnazione nel merito.
Ciò premesso, ad abundantiam, va osservato che l'ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639 del 1910 rappresenta un atto di natura complessa, unilateralmente formato dall'amministrazione nell'esercizio di un peculiare potere di auto-accertamento, ha valore di titolo esecutivo ed è perfettamente idonea a innescare l'esecuzione coattiva, senza la necessità di un provvedimento amministrativo autonomo che accerti e quantifichi il debito preliminarmente né di un titolo esecutivo di natura giudiziale.
Tale strumento, pur costituendo un titolo esecutivo stragiudiziale formato unilateralmente dalla
Pubblica Amministrazione, non esonera quest'ultima dall'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa nel giudizio di opposizione. In altre parole, la Pubblica Amministrazione, pur godendo di una posizione di vantaggio nella fase di formazione del titolo esecutivo, deve comunque dimostrare, nel successivo giudizio di opposizione, l'esistenza e l'entità del credito vantato.
Nel caso di specie, non essendo stato proposta tempestiva opposizione avverso l' ingiunzione fiscale, il credito sotteso relativo all' omesso pagamento dei canoni è stato definitivamente accertato.
Con riferimento all' eccezione di prescrizione formulata relativamente al periodo successivo l' emanazione dell' ingiunzione fiscale è infondata e non meritevole di accoglimento essendo stata la relativa prescrizione interrotta e sospesa nel corso di tutto il giudizio di opposizione a cartella di pagamento, definito con la sentenza n. 604/2020 che peraltro da ciò che consta ancora non passata in giudicato, atteso l' allegato rigetto del gravame in appello senza che siano ancora elassi i termini per proporre ricorso in Cassazione.
Ne consegue il rigetto dell' opposizione.
Spese secondo soccombenza liquidate in dispositivo.
Motivazione contestuale
PER QUESTI MOTIVI
Il giudice unico del Tribunale di Latina in rado di appello , nella persona del dott. Alfonso
Piccialli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_3
e CP_3 Controparte_1 Controparte_4
Rigetta l' opposizione e conferma l' intimazione di pagamento impugnata n.
[...] 05720239010161319/000
2- Condanna l' opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Controparte_1
e dell' liquidate in 1550,00 per competenze oltre accessori di legge;
CP_2
Motivazione contestuale.
Così deciso in Latina il giorno 2 Ottobre 2025
Il Giudice.
Dott. Alfonso Piccialli