Decreto cautelare 18 luglio 2017
Ordinanza cautelare 1 agosto 2017
Sentenza 13 novembre 2018
Sentenza 9 aprile 2019
Accoglimento
Sentenza 5 marzo 2020
Ordinanza collegiale 27 marzo 2020
Ordinanza collegiale 5 luglio 2024
Accoglimento
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 07/02/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00986/2025REG.PROV.COLL.
N. 04402/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4402 del 2019, proposto da
Sagema S.a.s. di Dante Sicbaldi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Barberio, Stefano Porcu e Daniela Sicbaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Villasimius, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Vignolo e Massimo Massa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Area Marina Protetta "Capo Carbonara", non costituita in giudizio;
nei confronti
Pullman Timi Ama Sardegna e Timi Ama Sardegna S.p.A., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Seconda, n. 968/2018.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 febbraio 2025 il Cons. Giordano Lamberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con il ricorso n. 544 del 2017, integrato da motivi aggiunti, la società Sa.Ge.Ma ha chiesto l’annullamento:
a) del decreto del Ministero dell’ambiente del 12 maggio 2017, recante “approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area marina protetta denominata ‘Capo Carbonara’”;
b) degli atti della serie procedimentale relativa alla manifestazione di interesse per lo svolgimento delle attività previste nel regolamento e soggette ad autorizzazione (attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta “Capo Carbonara”);
c) del disciplinare accessivo ed integrativo del regolamento ministeriale;
d) degli atti con cui è stato richiesto alla società interessata il versamento dei corrispettivi per lo svolgimento delle attività soggette ad autorizzazione ai sensi del medesimo regolamento.
2 - Il Tar Sardegna, con la sentenza non definitiva n. 968 del 2018, ha deciso il ricorso introduttivo del giudizio, in parte dichiarandolo improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse (in relazione alle doglianze relative al provvedimento di diniego alla partecipazione alla procedura di rilascio delle autorizzazioni, attesa la sopravvenuta proroga della validità dei precedenti titoli autorizzatori, anche per l’anno 2018); in parte accogliendolo (nella parte riguardante la fissazione del termine annuale di efficacia delle autorizzazioni, reputando invece legittima la fissazione, a certe condizioni, di un termine almeno triennale); ed in parte respingendolo (in relazione ai motivi di ricorso riguardanti la sostenuta non necessità di un titolo autorizzatorio per operare nell’area protetta, ribadendo in materia le competenze del Ministero dell’ambiente); per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti, il Tar ha disposto incombenti istruttori ed ha riservato al definitivo la regolazione delle relative spese di giudizio;
2.1 - Con la sentenza definitiva n. 330 del 2019, il Tar ha quindi deciso i motivi aggiunti, accogliendoli (il Tar ha accolto il sesto motivo, ritenendo che il Ministero dell’ambiente non avesse previamente autorizzato la determinazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 35 del proprio regolamento 12 maggio 2017; ha assorbito il settimo, relativo all’assenza del parere della Commissione di riserva; ed ha respinto l’ottavo, che contestava la decisione di assoggettare a corrispettivi e di sottoporre a contingentamento l’attività professionale di trasporto passeggeri e di visite guidate nell’ambito dell’area marina protetta).
3 - La sentenza n. 968 del 2018 è stata impugnata dal Ministero dell’ambiente con il ricorso in appello n. 4091 del 2019 e dalla società Sa.Ge.Ma con il ricorso n. 4402 del 2019; nell’ambito di quest’ultimo giudizio, il Comune di Villasimius ha proposto l’appello incidentale.
3.1 - La sentenza n. 330 del 2019, invece, è stata impugnata dal solo Comune di Villasimius col ricorso n. 6002 del 2019.
4 – Questo Consiglio, previa riunione dei ricorsi in appello, con la sentenza parziale e non definitiva n. 1612 del 5 marzo 2020: - ha accolto l’appello principale del Ministero dell’ambiente nel giudizio n. 4091/2019; - in parte ha accolto (secondo motivo) ed in parte ha dichiarato inammissibile (primo motivo) l’appello incidentale del Comune di Villasimius nel giudizio n. 4402/2019; - ha respinto il primo ed il secondo motivo dell’appello principale della società Sa.Ge.Ma nel giudizio n. 4402/2019; - ha accolto l’appello del Comune di Villasimius nel giudizio n. 6002/2019 e, per l’effetto, in riforma della sentenza definitiva n. 330/2019, ha respinto i motivi aggiunti.
4.1 – La medesima sentenza ha disposto procedersi alla verificazione giudiziale in relazione al terzo motivo dell’appello principale della Sa.Ge.Ma. nel giudizio n. 4402/2019, riproduttivo del quinto motivo del ricorso di primo grado.
Con tale censura (“ Error in iudicando per eccesso di potere per errore di fatto, carenza di istruttoria e difetto di motivazione ”) la società ha contestato che il Tar non si sarebbe pronunciato in merito al quinto motivo di ricorso, espressamente riproposto in appello. Nello specifico, ad avviso della società appellante:
a) le direttive 94/25/CE e 2003/44/CE non sarebbero applicabili alla motonave FI di AG II e al motoveliero MA II;
b) non sarebbero applicabili nemmeno le convenzioni internazionali e, nello specifico, la Convenzione MARPOL 73/78;
c) le norme nazionali che riguardano l’inquinamento da acque oleose non sarebbero applicabili alla motonave FI di AG II e al motoveliero MA II, essendo entrambe di stazza lorda inferiore a 50 tonnellate.
5 – Questo Consiglio, richiamata la sentenza non definitiva, con l’ordinanza n. 2145/2020 ha disposto che il verificatore, nominato nella persona del Professore di diritto della navigazione dell’Università degli Studi di Milano, con facoltà di subdelega ad altro professore del medesimo corso di insegnamento, rispondesse ai seguenti quesiti:
a) descriva il verificatore la motonave FI di AG II e il motoveliero MA II;
b) indichi i criteri tecnici per l’applicazione delle direttive 94/25/CE e 2003/44/CE; della Convenzione MARPOL 73/78; e delle norme nazionali sull’inquinamento da acque oleose;
c) indichi se la motonave ed il motoveliero in questione vi rientrino, per stazza o altra caratteristica tecnica.
5.1 – Il verificatore ha rassegnato le seguenti conclusioni:
a) “La “FI di AG II” è una motonave adibita al trasporto di passeggeri; ha una stazza lorda di 24,9 ton.; è munita di due motori diesel con una potenza di 2 x 62,5 kw; è iscritta al n. 3821 del Registro Navi Minori e Galleggianti presso la Capitaneria di Porto di Cagliari. La “MA AG II” è un motoveliero adibito al trasporto di passeggeri; ha una stazza lorda di 24,94 ton.; è munita di un motore diesel con una potenza di 62,5 kw; è iscritta al n. 3891 del Registro Navi Minori e Galleggianti presso la Capitaneria di Porto di Cagliari. Nessuna delle due navi appare classificabile come unità da diporto”;
b) “Le due imbarcazioni “FI di AG II” e “MA II” hanno, ai fini della risposta al quesito caratteristiche analoghe e quindi la risposta è la stessa per entrambe:
- le citate Direttive, ed anche la direttiva 2013/53/CE che le ha sostituite, si applicano … alle imbarcazioni da diporto ed ai motori installati su di esse. La “FI di AG II” e la “MA II” non sono imbarcazioni da diporto e quindi le direttive in questione non sono ad esse applicabili;
- la Convenzione MARPOL 73/78 si applica in linea di principio a tutte le navi battenti la bandiera di uno Stato contraente e quindi anche alle due imbarcazioni oggetto dei quesiti. Anche l’Annex VI alla Convenzione Marpol si applica a tutte le navi indistintamente e quindi anche alle due imbarcazioni di cui è causa; in virtù della Regola 1, non sono però applicabili alle navi di stazza inferiore a 400 ton., e quindi alla ”FI di AG II” ed alla “MA” , la Regola 5 in tema di controlli ed ispezioni e le Regola 6 in tema di certificazioni”;
- “l’art. 27 della Legge n. 979/1982 consente la regolamentazione delle attività da svolgere nelle aree protette mediante limitazioni alla navigazione; tale potere di regolamentazione può riguardare tutte le tipologie di navi e natanti e quindi anche le due imbarcazioni di cui è causa. Nell’ambito di tale potere di regolamentazione, il decreto ministeriale del 12 maggio 2017 ha disciplinato lo svolgimento di diverse attività all’interno dell’area protetta; in particolare, all’art. 17 le attività di visite guidate subacquee e di didattica subacquea e, all’art. 21, le attività di trasporto passeggeri e visite guidate. L’attività svolte dalla “FI di AG II” e dalla “MA” rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 21. Ad esse quindi non è applicabile il requisito di cui all’art. 17.13.h) del Regolamento relativo all’area marina protetta di Capo Carbonara, ma soltanto quello di cui all’art. 21.7.f) e cioè: “I. documentazione che attesti la presenza di un sistema di un sistema di raccolta delle acque di sentina; II. registro di scarico delle acque di sentina; III. documentazione che attesti la presenza di casse per la raccolta dei liquami di scolo, per quelle unità dotate di servizi igienici e cucina a bordo” . In relazione alle unità adibite alle attività di cui all’art. 21 del Regolamento, la conformità ai requisiti di cui alla Direttiva 2003/44/CE rileva al solo fine del pagamento in misura ridotta del corrispettivo”.
6 – Alla luce delle conclusioni rassegnate dal verificatore, rispetto alle quali le parti non hanno mosso alcuna contestazione nelle rispettive memorie difensive, avuto riguardo alle caratteristiche delle imbarcazioni FI di AG II e MA, il terzo motivo di appello va accolto nei seguenti termini:
- alle due motonavi non si applicano le direttive 94/25/CE e 2003/44/CE, né la direttiva 2013/53/CE che le ha sostituite;
- la Convenzione MARPOL 73/78 si applica in linea di principio anche alle due predette imbarcazioni, ma alle stesse non si applica la Regola 5 in tema di controlli ed ispezioni e le Regola 6 in tema di certificazioni;
- alle due motonavi non è applicabile il requisito di cui all’art. 17.13.h) del Regolamento relativo all’area marina protetta di Capo Carbonara, ma soltanto quello di cui all’art. 21.7.f);
- in relazione alle unità adibite alle attività di cui all’art. 21 del Regolamento, la conformità ai requisiti di cui alla Direttiva 2003/44/CE rileva al solo fine del pagamento in misura ridotta del corrispettivo.
7 – Ferme le statuizioni di cui alla sentenza di questo Consiglio 1612/2020, va accolto nei limiti di cui alla motivazione che precede il quarto motivo di appello dedotto dalla società nel giudizio n. 4402/2019 e, in riforma della sentenza impugnata, va conseguentemente accolto negli stessi limiti il ricorso di primo grado.
Ad una valutazione complessiva della lite le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, ferme le statuizioni di cui alla sentenza di questo Consiglio n. 1612/2020, accoglie nei limiti di cui alla motivazione che precede il quarto motivo di appello dedotto dalla società nel giudizio n. 4402/2019 e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie negli stessi limiti il ricorso di primo grado.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025, tenutasi con modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO