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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 2670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2670 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 14017/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
E
Controparte_1
rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Ugo Litta , come da procura in atti;
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
“ 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) L'abitazione coniugale di proprietà del Sig. viene assegnata alla moglie con quanto in essa Controparte_1 contenuto, che ci vivrà con i figli nato il [...] e nata il [...]; il marito se ne è già Per_1 Per_2 allontanato portando con sé i suoi effetti personali.
Per_ 3) la figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori che dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni. Ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separata-mente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando sarà con sé.
Per_ 4) Il padre potrà tenere con sé la figlia minore , compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici e previo avviso telefonico con la madre quando vorrà e comunque: - a fine settimana alternati, dalle 18.30 del venerdì sino alle 21.30 della domenica;
- alternativamente negli anni, durante le vacanze di Natale per sette giorni consecutivi dal 23 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio;
- per le vacanze di Pasqua per tre giorni, alternativamente negli anni dal giovedì Santo a Pasqua e dal lunedì dell'Angelo al mercoledì;
- per due settimane, anche non consecutive (con durata minima di sette giorni) durante il periodo estivo, previo accordo con la madre da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
5) Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli corrisponderà alla moglie un assegno perequativo di €. 600,00 (euro seicento/00) da versare mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente postale con IBAN [...] con decorrenza dal mese di novembre 2024; detta somma verrà rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT intervenute nel mese di novembre di ogni anno.
6) Le spese straordinarie per i figli, saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori;
per quanto attiene alla distinzione tra le spese obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione e le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi, si fa espresso richiamo al Protocollo d'intesa del 17 dicembre 2014 adottato dal Tribunale di Roma, precisando che in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore, tramite mail, che propone la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (mas-simo 7 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato, sempre via mail;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore che effettuerà la spesa dovrà curare che le ricevute/fatture inerenti le spese straordinarie per i figli siano emesse in modo che ciascuno di essi possa detrarre fiscal-mente la propria quota del 50%.
7) Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura e si concedono reciproco assenso all'iscrizione della figlia minore sul passaporto di entrambi e alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità della figlia minore va-lida anche per l'espatrio.
8) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
9) l'autovettura VW targata GG422HL è e resta di proprietà esclusiva del marito ”; Controparte_1
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, valutato l'interesse della figlia minore, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 1.6.2003 in Roma;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2003 , parte II , atto n. 00683 , serie A01 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 19.11.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 14017/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
E
Controparte_1
rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Ugo Litta , come da procura in atti;
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
“ 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) L'abitazione coniugale di proprietà del Sig. viene assegnata alla moglie con quanto in essa Controparte_1 contenuto, che ci vivrà con i figli nato il [...] e nata il [...]; il marito se ne è già Per_1 Per_2 allontanato portando con sé i suoi effetti personali.
Per_ 3) la figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori che dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni. Ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separata-mente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando sarà con sé.
Per_ 4) Il padre potrà tenere con sé la figlia minore , compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici e previo avviso telefonico con la madre quando vorrà e comunque: - a fine settimana alternati, dalle 18.30 del venerdì sino alle 21.30 della domenica;
- alternativamente negli anni, durante le vacanze di Natale per sette giorni consecutivi dal 23 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio;
- per le vacanze di Pasqua per tre giorni, alternativamente negli anni dal giovedì Santo a Pasqua e dal lunedì dell'Angelo al mercoledì;
- per due settimane, anche non consecutive (con durata minima di sette giorni) durante il periodo estivo, previo accordo con la madre da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
5) Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli corrisponderà alla moglie un assegno perequativo di €. 600,00 (euro seicento/00) da versare mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente postale con IBAN [...] con decorrenza dal mese di novembre 2024; detta somma verrà rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT intervenute nel mese di novembre di ogni anno.
6) Le spese straordinarie per i figli, saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori;
per quanto attiene alla distinzione tra le spese obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione e le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi, si fa espresso richiamo al Protocollo d'intesa del 17 dicembre 2014 adottato dal Tribunale di Roma, precisando che in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore, tramite mail, che propone la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (mas-simo 7 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato, sempre via mail;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore che effettuerà la spesa dovrà curare che le ricevute/fatture inerenti le spese straordinarie per i figli siano emesse in modo che ciascuno di essi possa detrarre fiscal-mente la propria quota del 50%.
7) Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura e si concedono reciproco assenso all'iscrizione della figlia minore sul passaporto di entrambi e alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità della figlia minore va-lida anche per l'espatrio.
8) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
9) l'autovettura VW targata GG422HL è e resta di proprietà esclusiva del marito ”; Controparte_1
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, valutato l'interesse della figlia minore, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 1.6.2003 in Roma;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2003 , parte II , atto n. 00683 , serie A01 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 19.11.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi