Sentenza 21 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2003, n. 2701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2701 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2003 |
Testo completo
02 7 01 /03 AULA 604:7002 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degi Ilmi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente SPANO' Consiglicre R.G.N. 16445/2000 Dott. Alberto Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Cron. 6161 Dott. Guido VIDIRI Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 03.12.2002 da I. N. P. S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo Presidente e legale rapp.tc p.t.. prof. Massimo Paci, rapp.to e difeso dagli avv.ti Vincenza Gorga, Giuseppe Fabiani e Umberto Luigi Picciotto, presso i quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, n. 17, Avvocatura Centrale dell'Istituto, giusta procura speciale in calec al ricorso,
- ricorrente -
contro
CA NN rappila e difesa dall'avv. Lorenzo Mario Zangari,con il quale clett.te domicilia in pens it lott Luca Moco, Roma, via S. Marino. n. 30 B giusta procura speciale a margine del controricorso. - controricorrente- 5035 1 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Locri n. 01668/2000 del 09.05.2000, 151 R.G. n. 02937/1999, notilicata il 09 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03 dicembre 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito i P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Locri, in riforma della sentenza del Pretore di Locri n. 04906/99 del 19 giugno 1998, con condanna dell'appellato Istituto alle spese del grado. condannava T'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in appresso Inps) al pagamento in favore di AN AN dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 1996. Osservava il Tribunale: alcun valore probatorio poteva assegnarsi alla denuncia della lavoratrice all'Inps del contratto di piccola colonia;
tuttavia, poiché dal modello C2 rilasciato dalla competente Sezione Circoscrizionale per l'Impiego il Collocamento in Agricoltura risultava la iscrizione della medesima lavoratrice negli clenchi nominativi dei lavoratori agricoli per il numero minimo di 102 giornate lavorative per il 1995, cadente nel biennio 1995/96, in mancanza di elementi probatori contrari (l'informativa del reparto prestazioni dell'Istituto, essendo atto di parte, non aveva alcuna rilevanza) ovvero di un provvedimento formale di cancellazione in via definitiva dagli elenchi, si doveva presumero l'esistenza dei requisiti per essere T'assicurata regolarmente iscritta negli elenchi;
essa, pertanto, aveva diritto alla indennità richiesta per il 1996. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza l'Inps affidandosi a due motivi di censura. AL AN si è costituita con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso l'Inps denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 del d.p.r. 3 dicembre 1970, n. 1049, un relazione all'art. 32, primo comma, 2 lettera a) della legge 29 aprile 1949, D. 264, 7 e 8 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, 9 ter, comma 2 e 9 quinquies, comma 1, della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione con modificazioni del d.l. I° ottobre 1996, n. 510, il tutto in relazione all'art. 360. nn. 3 c 5. c.p.c. Deduce l'Istituto che in contrasto con le norme in titolazione il Tribunale non ha attribuito alcuna valenza alla mancata iscrizione della Blavoratrice negl: elenchi, che pure è presupposto indispensabile dei requisiti indefettibili sia per il riconoscimento del beneficio sia anche per la sua determinazione. Con il secondo motivo di ricorso l'Inps denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, c.c., e 421 c.p.c., il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 c 5, c.p.c.. Deduce ancora l'Istituto che, essendo l'onere probatorio sulla sussistenza dei requisiti ai fini del riconoscimento del beneficio richiesto a carico del lavoratore richiedente. il Tribunale ha violato le norme in titolazione non solo disconoscendo la documentazione dell'Istituto, ma omettendo. in presenza di specifica contestazione, ancorché documentate con atto di parte, ogni indagine sulla sussistenza di essi, affidandosi, infine, al criterio meramente presuntivo della iscrizione della lavoratrice negli elenchi. 1 motivi, da trattarsi congiurtamente per evidente connessione fra essi, sono fondati. Tribunale, nel riconoscere all'assicurata la prestazione richiesta dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 1996, ha riconosciuto sussistente, in difformità dell'accertamento della sentenza appellata, il requisito della iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 1995 e 1996 ai sensi della legge n. 1272 del 1977. Tale requisito, secondo il Tribunale, sarebbe accertato in via presuntiva per la contemporanca presenza del modello C/2 rilasciato dalla competente Sezione Circoscrizionale per l'Impiego e il Collocamento in Agricoltura, comprovante la iscrizione per l'anno 1995 per n. 102 giomate, c del contrato di piccola colonia denunciato per il 1996. Sosteneva ancora il giudice di appello che alcuna rilevanza poteva riconoscersi alla informativa del reparto prestazioni dell'Istituto, in quanto documentazione di parte. I 'assunto non può essere condiviso. In tema di allegazione probatoria, in materia, sussiste consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui. in 3 presenza di contestazione da parte dell'Istituto della iscrizione dell'assicurato negli appositi clenchi dei braccianti agricoli, la prestazione va riconosciuta solo dopo il concreto accertamento dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro e quindi, incidentalmente, del diritto all'iscrizione negli elenchi ai sensi dell'art. I del d.p.r. 3 dicembre 1970, n. 1049 (in tal senso, fra le ultime, "nelle controversie aventi ad oggetto il diritto alle prestazioni previdenziali previste a favore dei lavoratori subordinati a tempo determinato nell'agricoltura, l'iscrizione dell'interessato in uno degh elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni (o il possesso del cosiddetto certificato sostitutivoj oltre a costituire elemento necessario sul piano sostanziale per conferire efficacia at fini providenziali alle prestazioni lavorative può spiegare efficacia probatoria riguardo al presupposto dello svolgimento dell attività lavorativa, senza tuttavia che tale certificazione integri una prova legale (salvo che nei ristretti limiti di cui all'art. 2700 cod. civ.) o sia assistita da una presunzione di legittimità in senso proprio: ne consegue che in caso di allegazione da parte dell'ente previdenziale di prove contrarie, anche se costituite dalle risultanze di accertamenti ispettivi (i quali costituendo attestazioni di fatti provenienti dalla pubblica amministrazione, fruiscono del medesimo regime probatorio applicabile agli elenchi), il giudice deve comparare e apprezzare prudentemente tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa, ivi compresa l'eventuale esistenza di vincoli di parentela, coniugio o affinità tra lavoratore e datore di lavoro" (Cass. 20 marzo 2001, n. 03975). Nella detta sentenza la Corte ha avuto modo di precisare, fra l'altro, che deve essere "valorizzata l'incidenza di eventuali accertamenti ispettivi, rilevandosi che i relativi verbali, costituendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio applicabile all'iscrizione negli elenchi, sicché la loro presenza è sufficiente a rendere necessaria la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa". La sentenza impugnata, avendo fatto affidamento sull'accertamento presuntivo dell'esistenza dei requisiti sottesi al riconoscimento della prestazione, si pone in chiara J violazione di norme legislative come interpretale dalla citata giurisprudenza, e merita te censure prospettate dall'Istituto. Il ricorso, pertanto, è fondato e la sentenza va cassata. La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti, nel decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.. rigenta la domanda proposta da AN AN contro l'Inps per l'accertamento del diritto alla indennità di disoccupazione agricola per l'anno 1996 con ricorso depositato il 03 gennaio 1998. Ricorre l'ipotesi di cui al ripristinato art. 152 disp. att. c.p.c per cui non è a provvedersi sulle spese dell'intero processo.
P. Q. M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo la Corte nel merito, rigetta la domanda proposta da AN AN contro l'Inps con ricorso depositato il 03 gennaio 1998; dichiara non doversi provvedero sulle spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 03 dicembre 2002. Il Consigliere est, Giovanni Mazzarella II Presidentc Giovannily opporle Guglielmo Sciarelli estión ball IL CANCELLIERE Deposize in Cancelleria oggi, FEB. 2003☑FEB. CANCELLIERE I F5