Sentenza breve 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza breve 08/01/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00100/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04749/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4749 del 2025, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Barrasso, Elena Alberti, Francesco Aniballi, con domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Barrasso in Milano, via Visconti Venosta 7;
contro
S.E.A. Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Larga 23;
nei confronti
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Alice Volino, Simone Arseni, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Fraccastoro in Milano, corso di Porta Romana 6;
-OMISSIS-., non costituito in giudizio;
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Piergiuseppe Venturella, Francesco Verrastro, Marco Monaco Sorge, con domicilio eletto presso lo studio Piergiuseppe Venturella in Milano, via Gonzaga 5;
per l'annullamento
- della nota del 30 settembre 2025, conosciuta dalla ricorrente, all'esito dell'accesso agli atti, in data 7 novembre 2025, con la quale la Società per Azioni Esercizi Aeroportuali - SEA S.p.A. ha comunicato al costituendo raggruppamento di imprese con mandataria -OMISSIS-l'aggiudicazione della procedura negoziata finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo Quadro per le prestazioni di supporto ai servizi di sicurezza presso gli Aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa - -OMISSIS-(CIG n. -OMISSIS-);
- della nota del 1° agosto 2025, conosciuta dalla ricorrente, all'esito dell'accesso agli atti, in data 7 novembre 2025, con la quale la Società per Azioni Esercizi Aeroportuali - SEA S.p.A. ha comunicato al costituendo raggruppamento di imprese con mandataria-OMISSIS-. che è risultato primo nella graduatoria della procedura di gara in questione, con un punteggio totale di 90,73/100;
- della nota del 3 luglio 2025, conosciuta dalla ricorrente, all'esito dell'accesso agli atti, in data 7 novembre 2025, con la quale la Società per Azioni Esercizi Aeroportuali - SEA S.p.A. ha richiesto al costituendo raggruppamento di imprese con mandataria-OMISSIS-. una relazione giustificativa del ribasso complessivamente offerto sulla base d'asta;
- della nota del 1° ottobre 2025, conosciuta dalla ricorrente, all'esito dell'accesso agli atti, in data 7 novembre 2025, con la quale la Società per Azioni Esercizi Aeroportuali - SEA S.p.A. ha comunicato alla Società-OMISSIS- che il 1° dicembre 2025 è la data prevista per l'avvio del servizio oggetto della gara de qua da parte dell'aggiudicatario costituendo raggruppamento di imprese con mandataria -OMISSIS-.;
- della nota del 7 ottobre 2025, comunicata in pari data alla ricorrente, con la quale la Società per Azioni Esercizi Aeroportuali - SEA S.p.A., in qualità di Stazione appaltante, ha comunicato “che, in ragione dell'annullamento dell'aggiudicazione a suo tempo disposta a favore di-OMISSIS-per effetto della sentenza n. -OMISSIS- resa dal Consiglio di Stato in data 13 giugno 2025” la ricorrente “si è classificata al 2° posto della graduatoria definitiva” della procedura negoziata in questione;
- della graduatoria definitiva della procedura negoziata in questione, allegata alla nota adottata dalla Società per Azioni Esercizi Aeroportuali - SEA S.p.A. il 7 ottobre 2025;
- ove lesivi e per quanto di interesse della ricorrente, di tutti i verbali del Seggio di gara, del Responsabile unico del procedimento e della Commissione giudicatrice, nella parte in cui non hanno rilevato che a carico di-OMISSIS-sussiste una causa di esclusione ex articolo 95, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti pubblici;
- ove lesivi e per quanto di interesse della ricorrente, di tutti gli atti, di contenuto ignoto alla ricorrente, con i quali la Stazione appaltante ha provveduto a disporre eventuali soccorsi istruttori in relazione alle dichiarazioni rese dalle Società controinteressate con riferimento al possesso dei requisiti di partecipazione, nella parte in cui non hanno rilevato che a carico di -OMISSIS-sussiste una causa di esclusione ex articolo 95, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti pubblici;
- ove lesivi e per quanto di interesse della ricorrente, di tutti gli atti, di contenuto ignoto alla ricorrente, con i quali la Stazione appaltante ha provveduto alla verifica dei requisiti di partecipazione in capo alle Società controinteressate, nella parte in cui non ha rilevato che a carico di-OMISSIS- sussiste una causa di esclusione ex articolo 95, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti pubblici;
- dell'atto di aggiudicazione provvisoria, della graduatoria provvisoria e definitiva della procedura di gara de qua, nelle parti in cui non è stata disposta l'esclusione dalla gara delle Società controinteressate in ragione dell'esistenza a carico di-OMISSIS- di una causa di esclusione ex articolo 95, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti pubblici;
- del bando di gara, della lettera di invito, del disciplinare di gara, del capitolato di gara e dei relativi allegati, dei chiarimenti resi in relazione ai quesiti posti nella fase antecedente alla presentazione delle domande di partecipazione, ivi compresi i relativi allegati, in tutte le parti in cui possano essere interpretati nel senso di giustificare la mancata esclusione del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese composto dalle Società controinteressate dalla gara de qua in ragione dell'esistenza a carico di -OMISSIS- di una causa di esclusione ex articolo 95, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti pubblici;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti;
nonché
- per la declaratoria di inefficacia e/o per l'annullamento, con conseguente caducazione, del contratto/Accordo Quadro (di estremi e data sconosciuti alla ricorrente) eventualmente medio tempore stipulato, in relazione al quale la ricorrente formula espressamente richiesta di declaratoria della sua inefficacia e domanda di subentro ai sensi degli articoli 122 e 124 C.p.a.;
- per la declaratoria di inefficacia e/o per l'annullamento, con conseguente caducazione, dei Contratti Applicativi eventualmente medio tempore stipulati, in relazione ai quali la ricorrente formula espressamente richiesta di declaratoria della loro inefficacia e domanda di subentro ai sensi degli articoli 122 e 124 C.p.a.;
e per la condanna
- della Società per Azioni Esercizi Aeroportuali - SEA S.p.A. alla tutela in forma specifica mediante l'adozione del provvedimento di aggiudicazione in favore della ricorrente e con il conseguente subentro ex tunc mediante la stipula di un contratto/Accordo Quadro sostitutivo del precedente annullato; ovvero, in via subordinata, mediante il subentro ex nunc (anche nei Contratti Applicativi) con consequenziale risarcimento, per equivalente, dei danni subiti in ragione della parte di appalto illegittimamente eseguita dall'originario aggiudicatario;
- in via ulteriormente gradata, in caso di mancato subentro, al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi dalla ricorrente (a titolo esemplificativo: mancato utile; nocumento curriculare, in relazione al mancato incremento delle capacità economiche/finanziarie e tecnico/professionali, con espressa riserva di quantificarli in corso di causa) o alla corresponsione dell'indennizzo ex articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
nonché, ex articolo 116 C.p.a.,
per l'accertamento della sussistenza del diritto di accesso ai documenti richiesti dalla ricorrente in data 10 ottobre 2025, privi di qualsiasi omissis, e per la conseguente condanna al rilascio dei documenti richiesti, non avendo la Stazione appaltante inviato gli atti de quibus privi di omissis.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di S.E.A. Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. LB Di IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato l’atto con il quale la Società per Azioni Esercizi Aeroportuali - SEA S.p.A. ha comunicato al costituendo raggruppamento di imprese con mandataria -OMISSIS-. l'aggiudicazione della procedura negoziata finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo Quadro per le prestazioni di supporto ai servizi di sicurezza presso gli Aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa - -OMISSIS-, per violazione di legge ed eccesso di potere.
In data 04/12/2025 si è costituita la controinteressata-OMISSIS-
Con atto depositato in data 12/12/2025 ha dichiarato di rinunciare in parte qua all’impugnazione dei provvedimenti contestati.
In data 12 dicembre 2025, la controinteressata-OMISSIS-. si è costituita nel giudizio e in data 15 dicembre 2025 ha depositato la propria memoria difensiva, non opponendosi alla rinuncia, con richiesta di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della controinteressata, oltreché degli altri soggetti interessati dal presente giudizio.
La stazione appaltante non ha depositato memorie per la camera di consiglio.
Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione in forma semplificata.
Il giudizio è estinto per rinuncia.
Sussistono giustificate ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, prende atto della rinuncia al ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta della controinteressata e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti interessate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI ER, Presidente
LB Di IO, Consigliere, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LB Di IO | NI ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.