TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 8359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8359 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico di Napoli dott.ssa Alessandra Santulli, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato all'esito della trattazione cartolare la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.22192/23 R.G.A.P. vertente
, in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Parte_1 Casamicciola Terme alla Via Monte della Misericordia n. 22 elett.te dom.to in Lacco Ameno (Na) alla Via Mezzavia n. 28, presso lo studio dell'Avv. Francesca Cannavacciuolo, che la rapp.ta e difende per mandato in calce al ricorso
OPPONENTE
E
L' in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notar Persona_1 del 22.03.2024 REP 37875/7313,
OPPOSTO
Oggetto: OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 28 novembre 2023 la Società in epigrafe (d'ora in avanti opponente), ha adito il Tribunale in funzione di giudice del lavoro affinchè, previa sospensione inaudita altera parte dell'esecutività dell'avviso di addebito n. 37120230005408870000, venisse preliminarmente accertata la nullità/inesistenza CP_ della notifica dell'avviso di addebito dichiarando l' carente del titolo legittimante l'esecuzione; nel merito: venisse accolta l'opposizione con annullamento , revoca e/o declaratoria di nullità ed inefficacia dell'opposto avviso di addebito e non debenza delle somme richieste;
venissero condannati i convenuti in via tra loro esclusiva e/o solidale, al pagamento delle spese di lite con attribuzione.
Ha esposto:
- di aver ricevuto notifica in data 21.10.2023, tramite pec, avviso di addebito n. 37120230005408870000 con cui le si richiedeva il pagamento di € 2.582,19 per contributi Gestione Aziende con lavoratori dipendenti relativamente al periodo da 03/2022 a 07/2022; CP_
- l' aveva in precedenza emesso note di rettifica tempestivamente impugnate in via amministrativa e riferite al recupero del codice L 540-misura decontribuzione sud applicata ad essa opponente perché in stato di regolarità contributiva nel periodo di elaborazione e gestione del flusso Uniemens;
-di aver usufruito delle agevolazioni concesse nei periodi in cui il Durc era positivo e sussisteva una regolarità contributiva. Ha eccepito: a) il vizio della notifica telematica dell'avviso di addebito;
2) l'efficacia retroattiva per i periodi precedenti all'accertamento di irregolarita' contributiva illegittimita'; c) il possesso del DURC regolare, al tempo della fruizione delle
1 CP_ agevolazioni e la conseguente impossibilità di recupero retroattivo da parte dell' citando giurisprudenza al riguardo e richiamando previsioni normative (art. 4 del D.M. 30 gennaio del 2015) che consentono di sanare l'irregolarità contributiva . Ha quindi rassegnato le soprascritte conclusioni. Disattesa l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito, si è CP_ costituito tempestivamente l' resistendo in giudizio ed assumendo l'infondatezza dell'eccepito vizio di notifica e confutando estensivamente l'avversa prospettazione perché infondata in fatto e in diritto insistendo perché fosse dichiarata inammissibile l'opposizione, in via gradata si rigetti l'opposizione, col favore delle spese .
In sede di trattazione cartolare è stato concesso termine per deposito di note difensive;
fino a dieci giorni prima dell'udienza del 27.11.2024 che non sono mai state depositate. All'esito , la causa è stata decisa mediante separata sentenza , dopo il deposito di note scritte.
L'opposizione è infondata e va respinta.
Sul piano processuale la presente vertenza va qualificata quale azione di accertamento negativo del credito e non, invece, quale azione di annullamento di atti amministrativi, essendo il Giudice del lavoro, giudice del rapporto .
Va disattesa i limine l'eccezione del vizio di notifica a mezzo pec dell'avviso di addebito . La Società assume tuttavia l'inesistenza di tale notifica perché proveniente da indirizzo " INPSCOMUNICA@postacert.inps.gov.it” non inserito in nessun pubblico Registro. Va rammentato che anche per le notifiche a mezzo PEC opera il principio della sanatoria della nullità se l'atto ha raggiunto il suo scopo, ex art. 156 c.p.c., comma 3, (Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016).Nella specie la proposizione stessa dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento implica il raggiungimento dello scopo. Si aggiunga che nel giudizio dinanzi al giudice ordinario la cognizione non è di tipo impugnatorio – caducatorio ma mira sempre all'accertamento della pretesa sottesa alla cartella . Ciò comporta che a prescindere dai difetti della notifica, il G.O.é investito della cognizione della pretesa sulla cui debenza, nel merito , non vi è alcuna contestazione.
Va esclusa l'applicabilità della normativa invocata dall'opponente ,sulla premessa CP_ che l' ha inviato il messaggio pec tramite l'indirizzo t Email_1 La Corte di Cassazione con recente ordinanza n. 26682/2024 ha statuito, con principi applicabili anche al caso di specie, la validità della notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente. CP_ Poiché non si dubita chela provenienza dell'avviso di addebito sia dell' la notifica è perfettamente esistente e valida .
2 Ad ogni modo , trattandosi di un vizio formale esso andava fatto valere alla stregua dell'art. 617 c.p.c. entro il termine perentorio di 20 giorni e perciò , sotto tale profilo è pure inammissibile.
Merito L'opponente nel merito deduce di aver diritto agli sgravi poiché all'epoca di riferimento del godimento era in possesso di DURC regolare .La tesi non è condivisibile. Si osserva come sia pacifico , anche perché non contestato, che l'avviso di addebito sia stato preceduto dalla notifica di cinque note di rettifica: la nota 03/2022 scaturisce da piccole differenze di aliquota”, mentre le note da 04/2022 a 07/2022 scaturiscono da “addebito ai sensi dell'art. 1, commi 1175 e 1176, L 296/2006 per i seguenti Durc emessi con esito non regolare per la Parte_2 Tali note di rettifica sono state impugnate con ricorso amministrativo sempre argomentando dal fatto che all'epoca di riferimento la Società sarebbe stata in possesso di DURC regolare. Nessuna contestazione sorge, invece, circa il fatto che la Società sia risultata inadempiente rispetto agli obblighi di legge e della contrattazione collettiva e neanche che tra gli obblighi di legge, da rispettarsi nei periodi di godimento delle agevolazioni, rientra il regolare pagamento dei contributi dovuti agli enti previdenziali. Poiché la Società non ha negato che durante il periodo di godimento degli sgravi non era in regola con gli obblighi contributivi nei rapporti con la Cassa Edile della Provincia di Napoli, non si comprende la valenza degli argomenti circa l'irretroattività dei recuperi. Semplicemente, l'operatore non in regola non beneficia degli sgravi e quelli indebitamente goduti vanno recuperati. L'articolato normativo di riferimento è l'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 il quale stabilisce che "a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Di qui la legittimità dell'avviso di addebito ed il rigetto dell'opposizione con condanna della Società al pagamento delle somme indicate nel ridetto avviso. Spese secondo soccombenza liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,ogni altra istanza,domanda, eccezione disattesa . così provvede: a) rigetta l'opposizione e dichiara dovute le somme recate dall'avviso di addebito n. b) condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1080,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge Si comunichi. Così deciso in Napoli il 14/11/2025 Il Giudice
3 dott.ssa Alessandra Santulli
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico di Napoli dott.ssa Alessandra Santulli, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato all'esito della trattazione cartolare la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.22192/23 R.G.A.P. vertente
, in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Parte_1 Casamicciola Terme alla Via Monte della Misericordia n. 22 elett.te dom.to in Lacco Ameno (Na) alla Via Mezzavia n. 28, presso lo studio dell'Avv. Francesca Cannavacciuolo, che la rapp.ta e difende per mandato in calce al ricorso
OPPONENTE
E
L' in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notar Persona_1 del 22.03.2024 REP 37875/7313,
OPPOSTO
Oggetto: OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 28 novembre 2023 la Società in epigrafe (d'ora in avanti opponente), ha adito il Tribunale in funzione di giudice del lavoro affinchè, previa sospensione inaudita altera parte dell'esecutività dell'avviso di addebito n. 37120230005408870000, venisse preliminarmente accertata la nullità/inesistenza CP_ della notifica dell'avviso di addebito dichiarando l' carente del titolo legittimante l'esecuzione; nel merito: venisse accolta l'opposizione con annullamento , revoca e/o declaratoria di nullità ed inefficacia dell'opposto avviso di addebito e non debenza delle somme richieste;
venissero condannati i convenuti in via tra loro esclusiva e/o solidale, al pagamento delle spese di lite con attribuzione.
Ha esposto:
- di aver ricevuto notifica in data 21.10.2023, tramite pec, avviso di addebito n. 37120230005408870000 con cui le si richiedeva il pagamento di € 2.582,19 per contributi Gestione Aziende con lavoratori dipendenti relativamente al periodo da 03/2022 a 07/2022; CP_
- l' aveva in precedenza emesso note di rettifica tempestivamente impugnate in via amministrativa e riferite al recupero del codice L 540-misura decontribuzione sud applicata ad essa opponente perché in stato di regolarità contributiva nel periodo di elaborazione e gestione del flusso Uniemens;
-di aver usufruito delle agevolazioni concesse nei periodi in cui il Durc era positivo e sussisteva una regolarità contributiva. Ha eccepito: a) il vizio della notifica telematica dell'avviso di addebito;
2) l'efficacia retroattiva per i periodi precedenti all'accertamento di irregolarita' contributiva illegittimita'; c) il possesso del DURC regolare, al tempo della fruizione delle
1 CP_ agevolazioni e la conseguente impossibilità di recupero retroattivo da parte dell' citando giurisprudenza al riguardo e richiamando previsioni normative (art. 4 del D.M. 30 gennaio del 2015) che consentono di sanare l'irregolarità contributiva . Ha quindi rassegnato le soprascritte conclusioni. Disattesa l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito, si è CP_ costituito tempestivamente l' resistendo in giudizio ed assumendo l'infondatezza dell'eccepito vizio di notifica e confutando estensivamente l'avversa prospettazione perché infondata in fatto e in diritto insistendo perché fosse dichiarata inammissibile l'opposizione, in via gradata si rigetti l'opposizione, col favore delle spese .
In sede di trattazione cartolare è stato concesso termine per deposito di note difensive;
fino a dieci giorni prima dell'udienza del 27.11.2024 che non sono mai state depositate. All'esito , la causa è stata decisa mediante separata sentenza , dopo il deposito di note scritte.
L'opposizione è infondata e va respinta.
Sul piano processuale la presente vertenza va qualificata quale azione di accertamento negativo del credito e non, invece, quale azione di annullamento di atti amministrativi, essendo il Giudice del lavoro, giudice del rapporto .
Va disattesa i limine l'eccezione del vizio di notifica a mezzo pec dell'avviso di addebito . La Società assume tuttavia l'inesistenza di tale notifica perché proveniente da indirizzo " INPSCOMUNICA@postacert.inps.gov.it” non inserito in nessun pubblico Registro. Va rammentato che anche per le notifiche a mezzo PEC opera il principio della sanatoria della nullità se l'atto ha raggiunto il suo scopo, ex art. 156 c.p.c., comma 3, (Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016).Nella specie la proposizione stessa dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento implica il raggiungimento dello scopo. Si aggiunga che nel giudizio dinanzi al giudice ordinario la cognizione non è di tipo impugnatorio – caducatorio ma mira sempre all'accertamento della pretesa sottesa alla cartella . Ciò comporta che a prescindere dai difetti della notifica, il G.O.é investito della cognizione della pretesa sulla cui debenza, nel merito , non vi è alcuna contestazione.
Va esclusa l'applicabilità della normativa invocata dall'opponente ,sulla premessa CP_ che l' ha inviato il messaggio pec tramite l'indirizzo t Email_1 La Corte di Cassazione con recente ordinanza n. 26682/2024 ha statuito, con principi applicabili anche al caso di specie, la validità della notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente. CP_ Poiché non si dubita chela provenienza dell'avviso di addebito sia dell' la notifica è perfettamente esistente e valida .
2 Ad ogni modo , trattandosi di un vizio formale esso andava fatto valere alla stregua dell'art. 617 c.p.c. entro il termine perentorio di 20 giorni e perciò , sotto tale profilo è pure inammissibile.
Merito L'opponente nel merito deduce di aver diritto agli sgravi poiché all'epoca di riferimento del godimento era in possesso di DURC regolare .La tesi non è condivisibile. Si osserva come sia pacifico , anche perché non contestato, che l'avviso di addebito sia stato preceduto dalla notifica di cinque note di rettifica: la nota 03/2022 scaturisce da piccole differenze di aliquota”, mentre le note da 04/2022 a 07/2022 scaturiscono da “addebito ai sensi dell'art. 1, commi 1175 e 1176, L 296/2006 per i seguenti Durc emessi con esito non regolare per la Parte_2 Tali note di rettifica sono state impugnate con ricorso amministrativo sempre argomentando dal fatto che all'epoca di riferimento la Società sarebbe stata in possesso di DURC regolare. Nessuna contestazione sorge, invece, circa il fatto che la Società sia risultata inadempiente rispetto agli obblighi di legge e della contrattazione collettiva e neanche che tra gli obblighi di legge, da rispettarsi nei periodi di godimento delle agevolazioni, rientra il regolare pagamento dei contributi dovuti agli enti previdenziali. Poiché la Società non ha negato che durante il periodo di godimento degli sgravi non era in regola con gli obblighi contributivi nei rapporti con la Cassa Edile della Provincia di Napoli, non si comprende la valenza degli argomenti circa l'irretroattività dei recuperi. Semplicemente, l'operatore non in regola non beneficia degli sgravi e quelli indebitamente goduti vanno recuperati. L'articolato normativo di riferimento è l'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 il quale stabilisce che "a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Di qui la legittimità dell'avviso di addebito ed il rigetto dell'opposizione con condanna della Società al pagamento delle somme indicate nel ridetto avviso. Spese secondo soccombenza liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,ogni altra istanza,domanda, eccezione disattesa . così provvede: a) rigetta l'opposizione e dichiara dovute le somme recate dall'avviso di addebito n. b) condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1080,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge Si comunichi. Così deciso in Napoli il 14/11/2025 Il Giudice
3 dott.ssa Alessandra Santulli
4