Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2018, n. 5554
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Sentenza 18 dicembre 2018

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In tema di liberazione anticipata, si configura un'ipotesi di motivazione apparente, censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., allorché il provvedimento di diniego si limiti ad una semplice elencazione descrittiva degli elementi di fatto, utilizzando frasi generiche o mere clausole di stile, senza alcuna valutazione critica e senza l'individuazione di specifici comportamenti del condannato che, in quanto sintomatici della sua mancata disponibilità al trattamento, ostino al riconoscimento del beneficio. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto privo di motivazione il provvedimento di rigetto fondato sul mero rilievo che dagli atti non emergeva alcun elemento di segno positivo dal quale inferire la meritevolezza del beneficio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2018, n. 5554
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5554
    Data del deposito : 18 dicembre 2018

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