Sentenza 18 dicembre 2018
Massime • 1
In tema di liberazione anticipata, si configura un'ipotesi di motivazione apparente, censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., allorché il provvedimento di diniego si limiti ad una semplice elencazione descrittiva degli elementi di fatto, utilizzando frasi generiche o mere clausole di stile, senza alcuna valutazione critica e senza l'individuazione di specifici comportamenti del condannato che, in quanto sintomatici della sua mancata disponibilità al trattamento, ostino al riconoscimento del beneficio. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto privo di motivazione il provvedimento di rigetto fondato sul mero rilievo che dagli atti non emergeva alcun elemento di segno positivo dal quale inferire la meritevolezza del beneficio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2018, n. 5554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5554 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2018 |
Testo completo
05554-1 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza Camera di Consiglio del 18/12/2018 Registro generale n. 10090/2018 Sentenza n..4848/2018- Composta dai Consiglieri: N° ruolo: 22 Antonella Patrizia Mazzei Pres Teresa Liuni Roberto Binenti Antonio Minchella Rel. Daniele Cappuccio ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: CA OL, nato il [...]; Avverso l'ordinanza n. 417/2017 del Tribunale di Sorveglianza di Messina in data 17/01/2018; Visti gli atti e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Stefano Tocci, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Sentito il difensore Avv. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 17/01/2018 il Tribunale di Sorveglianza di Messina rigettava il reclamo proposto da BO OL avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Messina del 20/03/2017, che aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata con riferimento al periodo 11/03/2014 10/03/2016. - Rilevava il Tribunale di Sorveglianza che, sebbene il condannato fosse stato assolto per il reato di evasione a lui contestata per il dì 06/06/2014, tuttavia dagli atti non emergeva alcun elemento di segno positivo da cui inferire un giudizio di meritevolezza del beneficio.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l'interessato per mezzo del difensore Avv. Pasquale Marcianò, deducendo, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., erronea applicazione di legge: sostiene che il ricorrente, nel periodo de quo, era stato denunziato per evasione e segnalato per contatti con soggetti pregiudicati, ma i relativi procedimenti avevano appurato che non era affatto evaso e che i contatti con terzi soggetti pregiudicati erano tutti giustificati da ragioni contingenti e non sospette;
tuttavia il beneficio era stato negato con motivazione priva di specificazione alcuna e senza procedere ad un approfondimento istruttorio.
3. Il P.G. chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. È opportuno premettere che, al fine dell'ottenimento della liberazione anticipata, è necessario che il condannato non tenga una condotta esclusivamente passiva di supina e disciplinata osservanza delle norme che regolano l'espiazione della pena, ma occorre che invece concreti un modo di operare di valore sintomatico rispetto ai fini perseguiti dalla legge. In altri termini, necessitano condotte concrete (quali la correttezza nei rapporti interpersonali, il rispetto delle regole, la disponibilità ai colloqui con gli operatori, il riguardo verso le figure istituzionali et cetera) che siano significative di una volontaria cooperazione tesa al più efficace reinserimento nella società. Parimenti, è corretto dire che il beneficio previsto dall'art. 54 Ord. Pen. presuppone un giudizio positivo sulla partecipazione del soggetto al trattamento Z rieducativo da desumersi mediante una valutazione globale. Si consideri che l'art. 54 Ord.Pen., nel fare riferimento ad una condotta regolare e partecipativa, addirittura non fa espresso riferimento a vere e proprie sanzioni disciplinari o ad altri provvedimenti sfavorevoli, ma in modo più lato a tutti quei - comportamenti che denotino una scarsa adesione alle regole restrittive ed una 2 mancanza di quel particolare impegno che individua la meritevolezza del beneficio, nella prospettiva della rieducazione, che è il fine del trattamento. E' agevole notare che queste considerazioni vanno ripetute a fortiori allorquando il condannato abbia riportato sanzioni disciplinari o denunzie di reato, dimostrative dell'incostanza del senso di responsabilità: la commissione di comportamenti sintomatici di una insofferenza alle regole ed alle norme fa riscontrare non un semplice difetto di partecipazione all'opera di rieducazione, ma addirittura il difetto del requisito di base, costituito dalla regolarità della condotta. Se quindi i principi richiamati implicitamente nell'ordinanza impugnata appaiono corretti, va detto, invece, che la motivazione della stessa non rende conto delle ragioni della decisione assunta.
2. Infatti, si legge nell'ordinanza impugnata che il condannato era stato denunziato e processato per evasione, ma anche che egli era stato assolto, e purtuttavia non risultavano elementi positivi da considerare. Null'altro viene aggiunto: non si dice, cioè, quale sia stata la condotta del ricorrente, quali i rilievi che erano stati concretamente mossi, quale elemento negativo vi sia stato o quale fatto abbia destato perplessità nella valutazione tanto da dipingere in modo negativo la figura del ricorrente. E ciò configura una motivazione apparente: in effetti, la valutazione della condotta del condannato ai fini della liberazione anticipata implica un giudizio sulla disponibilità del soggetto i cui sintomi devono necessariamente ricavarsi da un esame complessivo della personalità secondo i principi sanciti dall'art. 13 dell'Ord. Pen. Pertanto la valutazione negativa di alcuni semestri, a causa di comportamenti che siano indicativi della mancanza di reale disponibilità al trattamento, deve essere l'esito di un'indagine particolarmente approfondita, espressa in un provvedimento che analiticamente spieghi le ragioni in base alle quali il negativo giudizio espresso sia di tenore tale da rigettare il beneficio. A tale obbligo non ottempera il giudice di Jor merito che si limiti genericamente a valutare in negativo la condotta tenuta dall'interessato: in altri termini, a tale obbligo di puntuale e specifica motivazione non ottempera il giudice che si serva di frasi troppo generiche o di mere clausole di stile, senza avere prima ricostruito e descritto i comportamenti cui attribuisce valenza negativa. Il mero richiamo al fatto storico dell'esistenza di alcuni rilievi senza che nulla sia specificato quanto al contenuto degli atti e alla inferenza che da detto contenuto può conseguentemente trarsi circa la sussistenza di fatti negativi, e senza una sia pur minima valutazione critica delle risultanze, oltre a non consentire di ritenere che il giudice abbia fatto propri gli atti richiamati, impedisce di sottoporre a verifica la conclusione della ordinanza nei termini di affermazione di una sottrazione all'opera 3 rieducativa. Peraltro, nella fattispecie, il periodo da valutare era ampio (pari a due anni) ed imponeva un compiuto esame del percorso rieducativo. Ma questo specifico esame difetta nell'ordinanza impugnata. Va quindi ribadito che sussiste il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. sotto il profilo della motivazione meramente apparente, allorché il provvedimento si limiti a indicare la fonte della valutazione (con la mera elencazione descrittiva di elementi di fatto) senza che risultino invece indicati ne' valutati i concreti elementi raccolti dagli operatori, sui quali, una volti acquisiti al procedimento, doveva esercitarsi la valutazione critica del giudice. Ne consegue che la ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Messina per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Messina. Così deciso il 18 dicembre 2018. Il Presidente Il Consigliere estensore niMinchilla (dott. Antonio Minchella) (dott.ssa Antonella Patrizia Mazzei) сретуде DEPOSITATA IN CANCELLERIA -4 FEB 2019 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 4