Articolo 1663 del Codice civile
Articolo 1662Articolo 1664
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19 aprile 1942
Art. 1663.

(Denuncia dei difetti della materia).

L'appaltatore e' tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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