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9 ottobre 2010
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26 febbraio 2014
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20 febbraio 2020
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Art. 97. Concessione della bandiera per le Forze armate e per i corpi ausiliari 1. Per tutti gli enti dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri, e per i reparti a terra della Marina militare, gia' concessionari di bandiera o stendardo, e' adottata una bandiera, avente le caratteristiche indicate con decreto del Ministro della difesa.
2. Per i Corpi dell'arma di cavalleria e i reparti a cavallo, in luogo della bandiera di cui al comma 1 e' adottato uno stendardo, la cui composizione e caratteristiche, analoghe a quelle della bandiera, sono indicate con decreto del Ministro della difesa.
3. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172)) .
4. Al Corpo militare della Croce rossa italiana e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana e' concesso l'uso della bandiera nazionale.
5. Al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta e' concesso l'uso della bandiera nazionale.
2. Per i Corpi dell'arma di cavalleria e i reparti a cavallo, in luogo della bandiera di cui al comma 1 e' adottato uno stendardo, la cui composizione e caratteristiche, analoghe a quelle della bandiera, sono indicate con decreto del Ministro della difesa.
3. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172)) .
4. Al Corpo militare della Croce rossa italiana e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana e' concesso l'uso della bandiera nazionale.
5. Al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta e' concesso l'uso della bandiera nazionale.
Commentari • 4
- 1. Opposizione allo stato passivo e omessa tempestiva notifica del ricorsoGraziotto Fulvio · https://www.diritto.it/ · 24 gennaio 2019 · 0.89542574
Decisione: Ordinanza n. 1236/2019 Cassazione Civile – Sezione VI Nei giudizi di opposizione allo stato passivo, l'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza entro il termine assegnato dal giudice non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione; infatti, a differenza che nel giudizio a cognizione ordinaria, in cui la tardiva notificazione del gravame determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per l'avvenuta decorrenza dei termini di cui agli artt. 325-327 c.p.c., nel procedimento regolato dall'art. 99 legge fallimentare la tempestività dell'impugnazione va verificata con riguardo al deposito del ricorso, con il quale il ricorrente introduce …
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Giurisprudenza • 7
- 1. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 14/09/2026, n. 14836Provvedimento: Pubblicato il 14/09/2026 N. 14836/2026 REG.PROV.COLL. N. 05371/2026 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5371 del 2026, proposto da LL OL, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Melillo e Ciro Filosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Napoli Obiettivo Valore S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio; per l'annullamento - del silenzio-rifiuto opposto ex art. 25 L. 241/90 da Napoli Obiettivo Valore s.r.l. …Leggi di più...
- pignoramento presso terzi·
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- art. 22 L. 241/90·
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- art. 97 Costituzione·
- art. 23 L. 241/90·
- art. 26 d.P.R. 602/73·
- art. 6 d.P.R. 184/2006