Articolo 97 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 98Articolo 100
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20 febbraio 2020
Art. 97. Concessione della bandiera per le Forze armate e per i corpi ausiliari 1. Per tutti gli enti dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri, e per i reparti a terra della Marina militare, gia' concessionari di bandiera o stendardo, e' adottata una bandiera, avente le caratteristiche indicate con decreto del Ministro della difesa.
2. Per i Corpi dell'arma di cavalleria e i reparti a cavallo, in luogo della bandiera di cui al comma 1 e' adottato uno stendardo, la cui composizione e caratteristiche, analoghe a quelle della bandiera, sono indicate con decreto del Ministro della difesa.
3. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172)) .
4. Al Corpo militare della Croce rossa italiana e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana e' concesso l'uso della bandiera nazionale.
5. Al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta e' concesso l'uso della bandiera nazionale.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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