Rigetto
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 28/03/2025, n. 2615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2615 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02615/2025REG.PROV.COLL.
N. 08561/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 8561 del 2024, proposto da
Costruzioni Idrauliche Stradali Agrarie Forestali - IS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 985730054A, rappresentata e difesa dall’avvocato Natale Polimeni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ulpiano, 29;
contro
TT PU s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Ada Carabba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ON Agua s.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Ignazio Lagrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Costruzioni Barozzi s.p.a.; Ls Ingegneria s.r.l., Ing. Iacoviello Leonardo, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 01095/2024, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di TT PU s.p.a. e di ON Agua s.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 Cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Alberto Urso e uditi per le parti gli avvocati Polimeni, Carabba e Lagrotta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con lettera d’invito del 5 giugno 2023, TT PU s.p.a. indiceva procedura negoziata ex art. 128 d.lgs. 50 n. 2016 per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di costruzione di serre solari per l’essiccamento del fango disidratato prodotto dall’impianto depurativo di Taranto Gennarini; risultava aggiudicatario della procedura il TI capeggiato da ON Agua s.a.
Avverso il provvedimento d’aggiudicazione e gli altri atti di gara proponeva ricorso la seconda classificata in graduatoria, Costruzioni Idrauliche Stradali Agrarie Forestali - IS s.p.a., avanzando anche istanza d’accesso ex art. 116, comma 2, Cod. proc. amm.
Il ricorso, a seguito di declinatoria di competenza del Tribunale amministrativo per la Puglia - Bari, in favore della sez. staccata di Lecce, veniva riassunto davanti a quest’ultima e ivi anche integrato con motivi aggiunti.
Deduceva la ricorrente, per quanto di attuale rilievo: l’erronea attribuzione dei punteggi in eccesso alla controinteressata, e in difetto alla ricorrente, in relazione al criterio valutativo sub b.1.2. (inerente all’accrescimento della qualità delle prestazioni sull’essiccazione solare); analoghe censure in relazione al criterio valutativo sub b.2.1 (inerente alle soluzioni per il contenimento energetico); illegittima attribuzione di punteggio in eccesso al TI controinteressato in relazione al criterio sub b.2.2, rispetto al quale la ricorrente criticava l’erronea ubicazione dei pannelli offerti da ON; illegittima sottostima del punteggio della ricorrente sui due criteri sub b.3.1 e b.3.2 nonostante i rilevanti elementi migliorativi dalla stessa apportati; la ricorrente contestava inoltre di aver ricevuto l’erronea attribuzione di un punteggio pari a 0 per il criterio sub b.5 (relativo alle certificazioni in materia ambientale, di sicurezza ed energia), per il quale lo stesso TI ben possedeva le certificazioni qualificanti richieste.
2. Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza di TT PU e di ON Agua, dichiarata la cessazione della materia del contendere sull’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. - essendo intervenuta frattanto l’ostensione dei documenti richiesti dalla ricorrente - e l’improcedibilità delle altre doglianze, diverse da queste sopra riassunte, per dichiarata carenza d’interesse della ricorrente, respingeva per il resto il ricorso e i motivi aggiunti.
Riteneva al riguardo il giudice di primo grado che le censure si risolvessero in apprezzamenti sostitutivi e alternativi della valutazione della stazione appaltante, inidonei a dimostrare l’illogicità del giudizio discrezionale della stessa; né emergevano nella specie errori nella valutazione sul criterio sub b.5, considerato che la ricorrente non aveva allegato all’offerta tecnica le certificazioni qualificanti richieste.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello IS deducendo error in iudicando in relazione al punto della sentenza relativo alla denunciata abnormità ed irragionevolezza della valutazione tecnica; error in iudicando per motivazione apparente e/o carenza di motivazione in merito al dedotto sconfinamento dai legittimi margini della discrezionalità tecnica dell’amministrazione; erronea valutazione dei vizi sollevati in primo grado; eccesso di potere per assoluta illogicità ed irragionevolezza nella decisione di imposizione della valutazione tecnica dell’amministrazione, per mancata valutazione dei motivi legittimamente dedotti dalla ricorrente, oggi appellante.
4. Resistono al gravame TT PU e ON Agua, la quale ripropone anche censure incidentali già formulate in primo grado.
5. All’udienza pubblica del 27 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con unico articolato motivo di gravame, l’appellante si duole dell’errore che il giudice di primo grado avrebbe commesso nel respingere le doglianze inerenti alla non corretta attribuzione dei punteggi al TI ON e alla stessa appellante in relazione ai vari sub-criteri indicati da quest’ultima.
1.1. Segnatamente, quanto al sub -criterio b.1.2, relativo all’accrescimento delle qualità e prestazioni delle macchine e strumentazioni fornite, mentre la soluzione offerta da IS consentiva il conseguimento di una potenza e condizioni di essiccamento ottimali, l’offerta di ON prevedeva che la serra di essiccazione fosse realizzata in materiali plastici, anziché in vetro, che espongono a una serie di inconvenienti in ordine, ad esempio, alla trasmissione della luce, alla formazione di condensa, all’infiammabilità del materiale utilizzato, esposto a espansione termica, non resistente alla grandine, instabile e soggetto a infiltrazioni di acqua piovana.
In tale contesto, anche i ventilatori impiegati da IS sarebbero meno performanti di quelli previsti dal progetto, sicché l’offerta risulterebbe in parte qua peggiorativa.
Di qui l’erroneità della valutazione espressa in relazione al criterio valutativo così come concepito dalla lex specialis : giammai, infatti, l’offerta ON avrebbe potuto ricevere il punteggio massimo, pari a 15 punti.
1.2. Analogamente, in relazione al sub -criterio b.2.1, inerente al contenimento del consumo energetico delle utenze energivore, la valutazione dell’amministrazione sarebbe manifestamente irragionevole, considerato che l’offerta del TI ON prevede la sostituzione dei ventilatori di aerazione interna (che assorbono una potenza elettrica di 1,1 kw) con ventilatori che assorbono 0,63 kw, mentre la proposta non potrebbe considerarsi effettivamente “migliorativa”, atteso che le attrezzature proposte determinano nel complesso una minor efficacia del sistema di ventilazione rispetto al sistema previsto dal progetto a base di gara.
Peraltro, anche le caratteristiche energetiche del sistema di trattamento dell’aria, non espressamente indicate da ON, sarebbero da ritenere peggiorative, come emerge dall’offerta della ditta indicata nei giustificativi.
Di qui l’irrazionalità della valutazione favorevole espressa dalla commissione nei confronti dell’offerta di ON.
Al contempo, l’offerta di IS avrebbe meritato un migliore trattamento, a fronte degli scrubber verticali previsti, che garantiscono efficienza sia in termini di consumo energetico che di abbattimento delle sostanze inquinanti.
Quanto sopra, corrispondendo a un grave errore nella considerazione degli elementi di riferimento fondamentali delle due offerte tecniche, non impingerebbe nella discrezionalità tecnica rimessa all’amministrazione, bensì determinerebbe l’inattendibilità del procedimento applicativo della regola tecnica.
1.3. Allo stesso modo in relazione al sub-criterio sub b.2.2, concernente le soluzioni finalizzate alla produzione in loco di energia elettrica, l’amministrazione avrebbe trascurato che l’ubicazione dei pannelli offerti dal TI ON in prossimità della Serra Levante costituirebbe un impedimento alla circolazione dei veicoli, né gli stessi potrebbero essere rivolti verso sud, essendo ubicati in quella posizione gli scrubber , o verso sud-est, in area destinata alla viabilità in corrispondenza con la recinzione perimetrale dell’impianto.
In tale contesto, sarebbe senz’altro da preferire la soluzione offerta da IS, stante la maggior potenza installata e il “consumo di suolo zero”.
Di qui l’errore commesso dall’amministrazione nel non attribuire un punteggio pari a 0 all’offerta del TI controinteressato.
1.4. Ancora, quanto alle valutazioni inerenti al sub-criterio b.3.1 (relativo alle soluzioni per il mantenimento delle condizioni ottimali di esercizio delle opere in progetto e al miglioramento della durabilità delle prestazioni e della sostenibilità ambientale dei materiali, manufatti e componenti previsti), l’appellante si duole del punteggio attribuito alla propria offerta (pari a 4,844 punti), quando la stessa presenta sicuri vantaggi per la stazione appaltante non adeguatamente valorizzati: nella specie, IS aveva offerto l’utilizzo di vetro temperato di sicurezza, il sistema di controllo e automazione per l’ottimizzazione del processo “ clima control ”, nonché uno speciale trattamento protettivo anticorrosione della pavimentazione dei moduli.
Di qui la chiara sottostima della suddetta offerta.
Allo stesso modo, con riguardo al criterio sub b.3.2, ON aveva presentato un’offerta oggettivamente migliorativa in relazione all’estensione a 4 anni della garanzia di buon funzionamento dei rivoltatori e dei sistemi di ventilazione, nonché all’estensione a 15 anni della garanzia sulle strutture metalliche delle serre, alla realizzazione di una porta scorrevole aggiuntiva in ciascuna serra, e nondimeno aveva ricevuto il solo punteggio di 3,750 punti.
1.5. Allo stesso modo, in ordine alla valutazione per il sub-criterio b.5.1, del valore complessivo di 5 punti, la commissione avrebbe erroneamente attribuito a IS un punteggio pari a 0 benché l’appellante risultasse in possesso di tutte le certificazioni richieste, come dichiarato nel Dgue e risultante dalla visura del Registro delle imprese prodotta in sede di gara, nonché già all’evidenza dell’amministrazione, considerato che la documentazione era stata già presentata nella fase di qualificazione all’elenco fornitori.
1.6. Il motivo non è condivisibile.
1.6.1. Occorre premettere che, secondo consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, “ l’apprezzamento delle offerte e l’attribuzione alle stesse del punteggio rientra nella sfera della valutazione tecnico-discrezionale della commissione, insindacabile in sede giurisdizionale se non manifestamente irragionevole, illogica, arbitraria o fondata su un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti ” (Cons. Stato, V, 1 ottobre 2024, n. 7877; 14 febbraio 2024, n. 1501; 20 ottobre 2023, n. 9126; 10 luglio 2024, n. 6191; analogamente cfr., fra le tante, Id., 14 febbraio 2024, n. 1501; 24 maggio 2022, n. 4112; 12 novembre 2020, n. 6969; 20 ottobre 2020, n. 6335; IV, 22 giugno 2020, n. 3970; 18 novembre 2021, n. 7715; III, 9 giugno 2020, n. 3694; 21 novembre 2018, n. 6572; V, 25 marzo 2021, n. 2524; 20 febbraio 2020, n. 1292; 3 ottobre 2019, n. 6625; 8 gennaio 2019, n. 173; 22 ottobre 2018, n. 6026; 15 marzo 2016, n. 1027; 11 dicembre 2015, n. 5655).
Nel caso di specie, non emergono dai rilievi e deduzioni dell’appellante elementi tali da far ravvisare una manifesta irragionevolezza o macroscopica illogicità nella valutazione eseguita dall’amministrazione in relazione ai profili evocati da IS, né tanto meno risultano altrettanto palesi e manifesti errori di fatto.
1.6.2. Quanto al criterio sub b.1.2, lo stesso riguardava l’“ accrescimento della qualità, prestazioni, efficienza e funzionalità delle macchine e strumentazioni fornite connesse all’esercizio dell’impianto finalizzato a ottimizzare il processo di essiccamento solare ”, nel quadro del più ampio criterio sub B.1 relativo a “ Soluzioni tecniche e tecnologiche di ottimizzazione impiantistica e accrescimento delle caratteristiche minime di progetto ”; per espressa indicazione della lettera d’invito si trattava di un criterio valutativo di natura qualitativa (“ D ”), a carattere discrezionale, associato all’assegnazione di 15 punti.
Al riguardo, la stessa lex specialis individuava la procedura per l’attribuzione del punteggio stabilendo che “ Per ciascun elemento di valutazione di natura qualitativa è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, da ciascun commissario sulla base della propria discrezionalità tecnica. È quindi, calcolata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario; viene, attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti ”; a tal fine venivano riportati anche i “ criteri motivazionali a cui [doveva] attenersi la commissione per la valutazione degli elementi di natura qualitativa ”, con punteggio da “ 0 ”, per “ Assente - completamente negativo ” a “ 1 ” per “ Eccellente ”.
Nella specie, in relazione al detto sub-criterio b.1.2, nel corso della riunione del 15 settembre 2023 di cui al verbale n. 3, la commissione giudicatrice così esprimeva le proprie valutazioni in parte qua rispetto all’offerta del TI ON: “ Il concorrente propone, tra l’altro / - sistema di pompaggio dei fanghi disidratati Seepex equipaggiato con pompa mhono, e dotazioni di ausilio per iniezione di aria compressa e lubrificazione nella condotta di mandata; - Rivoltatore Huber Solstice; Scrubber Airclean per il trattamento delle emissioni odorigene con raddoppio del tempo di contatto nel II stadio ”; seguiva l’attribuzione dei coefficienti ( i.e. , 0,8, 0,7 e 0,9, con media pari a 0,8).
Quanto all’offerta IS, la stessa veniva apprezzata in parte qua valorizzando espressamente l’“ Utilizzo di vetro temperato di sicurezza - in luogo di policarbonato compatto - per la copertura e le pareti di tamponatura delle serre ”, le “ Migliorie al sistema di ventilazione di ricircolo e di scarico con l’aggiunta di 4 ventilatori di ricircolo per ogni modulo […]”, la “ Aggiunta di 4 ventilatori di scarico per garantire uno sfiato rapido e sicuro dei moduli prima dell’ingresso allo scrubber ”, il “ Sistema di controllo e automazione per l’ottimizzazione del processo […]”; seguiva l’attribuzione di un coefficiente medio di 0,5.
Alla luce di ciò, alla luce della riparametrazione prevista dalla lex specialis , all’offerta del TI ON (insieme a quella di altro concorrente) veniva assegnato il punteggio massimo pari a 15 punti, trattandosi appunto dell’offerta che aveva ricevuto il miglior coefficiente.
In tale contesto, a fronte della motivazione espressa dalla commissione - in termini di coefficienti numerici, in coerenza con la lex specialis , ma anche di giudizi descrittivi, che espressamente menzionano numerosi dei differenti elementi di entrambe le offerte, chiaramente apprezzandoli e considerandoli ai fini della valutazione - le doglianze formulate dall’appellante si risolvono a ben vedere nella mera prospettazione di un diverso giudizio rispetto a quello fatto proprio dalla commissione, in termini opinabili ma che non si dimostra essere manifestamente irragionevoli e macroscopicamente erronei a fronte delle oggettive diversità delle offerte nel loro complesso, emergenti dagli stessi giudizi commissariali nei termini suindicati; ciò tanto più se si considera la complessiva latitudine del sub-criterio valutativo, che ricomprendeva tutte le “ macchine e strumentazioni fornite ” (e, come già osservato, per l’offerta ON sono stati valorizzati anche elementi quali il sistema di pompaggio dei fanghi disidratati e lo scrubber per le emissioni odorigene; ciò oltre a tutti gli altri componenti previsti nell’offerta tecnica, sub punti 3.1.1 ss.).
Anche la dedotta variazione in pejus delle previsioni progettuali sui ventilatori non è in sé conducente, considerato in via assorbente che l’apprezzamento dell’offerta non può che essere eseguito in termini globali sul singolo sub-criterio (nella specie, alla luce di tutte le “ macchine e strumentazioni fornite ”), e in proposito l’appellante non dimostra ragioni di macroscopica illogicità nel giudizio (complessivamente) espresso dall’amministrazione.
Il che parimenti è a dirsi in relazione alla valutazione comparativa fra le due offerte, rispetto a cui le deduzioni dell’appellante non valgono a far ritenere macroscopicamente erroneo od illogico il (pur opinabile) apprezzamento dell’amministrazione.
1.6.3. Considerazioni non dissimili valgono per le valutazioni relative al sub-criterio b.2.1, avente a oggetto “ Soluzioni finalizzate al contenimento del consumo energetico delle utenze energivore con particolare riferimento alla riduzione dei consumi dei sistemi di trattamento aria, nel rispetto degli obiettivi previsti dal progetto, comprovato da bilancio energetico delle soluzioni proposte ”, nell’ambito del criterio sub B.2, concernente “ Soluzioni tecniche, tecnologiche finalizzate alla minimizzazione degli oneri e dei costi di gestione energetici ”.
Al riguardo, la valutazione espressa dalla commissione giudicatrice sull’offerta del TI ON dava conto che “ La proposta progettuale del concorrente ha un fabbisogno energetico totale di circa 2,600,000 kW/anno corrispondenti ad un fabbisogno specifico di 0,175 kW/kg di fango introdotto. / La proposta di ventilatori da 0,63 kW comporta rispetto alle previsioni del progetto (1,1 kW) un risparmio di circa 147.500 kWh/anno pari al 43% del consumo dei ventilatori di progetto ”.
Quanto all’offerta dell’appellante, la commissione si esprimeva nei termini seguenti: “ Il concorrente propone:
installazione di sei scrubber verticali a doppio stadio a flusso controcorrente del tipo FOG - verticale a due stadi di lavaggio a flussi controcorrente realizzato in polipropilene, dimensionato per una portata di 55.000 Nm3/h, associata 3 ad una logica di controllo e regolazione (sensori di H2S).
Il concorrente dichiara:
una riduzione della potenza elettrica installata pari al 56.3% una diminuzione dei consumi energetici, dovuti sia alla miglior efficienza degli scrubber previsti che alla più evoluta strategia di controllo dei gas odorigeni prodotti, pari al 62.8%
una riduzione dei costi di esercizio pari al 62.8%
una riduzione delle emissioni di CO2 pari al 62.8% ”.
Alla luce di ciò, le valutazioni espresse dalla commissione erano pari, in media, a 0,667 per ON (coefficienti di 0,7, 0,6 e 0,7) e a 0,6 per IS, sicché l’offerta della controinteressata risultava quella maggiormente apprezzata, ricevendo il massimo punteggio, pari a 15 punti.
Anche in questo caso, le deduzioni dell’appellante non dimostrano la macroscopica inattendibilità della valutazione dell’amministrazione in relazione al dato del fabbisogno energetico complessivo , come apprezzato dalla commissione giudicatrice; e il che vale anche rispetto ai dati di potenza, da valorizzare appunto in termini globali , in funzione degli “ obiettivi previsti dal progetto ”, a tenore del pertinente sub-criterio valutativo, e nel contesto delle soluzioni tecniche complessive offerte dal concorrente.
Ciò senza considerare peraltro i rilievi dell’amministrazione, laddove evidenzia la non omogeneità dei dati valorizzati dall’appellante, che pone in raffronto quelli di potenza assorbita con quelli di potenza installata.
Allo stesso modo, le deduzioni comparative rispetto all’offerta della IS costituiscono espressione del giudizio proprio della stessa appellante, non in grado di condurre sic et simpliciter a ravvisare manifesti errori od illogicità nella (pur opinabile e rimessa ad apprezzamento tecnico-discrezionale) valutazione espressa dalla commissione giudicatrice.
1.6.4. Ancora, relativamente alle critiche inerenti al sub-criterio b.2.2, relativo a “ Soluzioni finalizzate alla produzione in loco di energia elettrica ”, nell’ambito del medesimo suddetto criterio sub B.2, va osservato che la commissione giudicatrice ha valorizzato al riguardo, per l’offerta ON, che “ Il concorrente propone l’installazione di pannelli fotovoltaici di tipo grin-connected, trifase in bassa tensione, formato da 250 pannelli da 500 Wf cadauno per una potenza fotovoltaica installata di 125,0 kWf. La produzione di energia annua attesa è di circa 184.926 kWh […] , derivante da 250 moduli fotovoltaici. Il concorrente dichiara che la produzione fotovoltaica attesa soddisferà circa il 10,0% dell’intero fabbisogno del sistema di essiccamento solare ”.
In tale contesto, ON riceveva peraltro un punteggio finale (pari a 3,890 punti) inferiore a quello ricevuto da IS (di 4,445 punti).
Tanto premesso, non è di suo conducente la doglianza incentrata sul dedotto non corretto posizionamento dei pannelli, considerato che non è contestato il fatto che gli stessi sono comunque collocati in area nella disponibilità dell’affidatario, mentre il denunciato “impedimento” alla circolazione rientra nell’apprezzamento rimesso all’amministrazione, che - a fronte delle dimensioni complessive e conformazione dell’area - può valutare (come ha fatto, menzionando nella motivazione i “ pannelli ”, e dunque prendendoli specificamente in considerazione) gli effetti di tale posizionamento e il carattere eventualmente determinante delle ostruzioni, aspetto che peraltro i resistenti contestano in ordine ai mezzi di servizio, senza che ciò venga confutato dall’appellante.
1.6.5. Anche in relazione ai sub-criteri b.3.1 (“ Soluzioni finalizzate al mantenimento delle condizioni ottimali di esercizio delle opere in progetto a garanzia/miglioramento della massima efficienza del processo di essiccamento solare ”) e b.3.2 (“ Soluzioni finalizzate a migliorare la durabilità e delle prestazioni dei materiali previsti con riferimento alla durabilità, prestazioni e agli aspetti manutentivi ”) le suddette doglianze formulate dall’appellante si risolvono a ben vedere nell’invocare una valutazione diversa, secondo i propri personali giudizi, dell’apprezzamento della propria offerta.
In relazione alla stessa, tuttavia, la commissione ha espressamente tenuto conto degli elementi dell’offerta IS, invocati dall’appellante, rappresentanti dall’“ Utilizzo di vetro temperato di sicurezza - in luogo del policarbonato compatto - per la copertura e le pareti di tamponatura delle serre / Sistema di controllo e automazione per l’ottimizzazione del processo Clima Control, in base alla quasi trentennale esperienza di THERMO SYSTEM / Speciale trattamento protettivo anticorrosione e protettivo della pavimentazione in calcestruzzo dei moduli con indurente minerale RE HI RE ” (sub-criterio b.3.1), e della “ Estensione a 4 anni della garanzia di buon funzionamento dei rivoltatori e dei sistemi di ventilazione / Estensione a 15 anni della garanzia sulle strutture metalliche delle serre / Realizzazione di una porta scorrevole aggiuntiva in ciascuna serra per facilitare le attività manutentive ” (sub-criterio b.3.2), oltreché dell’“ Utilizzo di vetro temperato di sicurezza - in luogo del policarbonato compatto - per la copertura e le pareti di tamponatura delle serre ”.
In tale contesto, le censure dell’appellante si limitano a proporre un diverso giudizio di merito sugli elementi offerti, senza fornire motivazioni in ordine alle ragioni per cui quello espresso dall’amministrazione sarebbe macroscopicamente erroneo o manifestamente inattendibile (in specie, in termini di “sottovalutazione” dell’offerta IS), tantomeno nella comparazione rispetto alle altre offerte.
D’altra parte, per quanto già argomentato, spetta al ricorrente fornire dimostrazione della macroscopica inattendibilità delle valutazioni dell’amministrazione, ciò che qui non può ritenersi soddisfatto.
1.6.6. Le critiche mosse in relazione alla valutazione nell’ambito del criterio sub b.1.5 non sono infine rilevanti, né conducenti, dal momento che non consentono di superare la prova di resistenza, se si considera che il detto criterio corrisponde a un punteggio complessivo pari a 5 punti, mentre il divario fra le due offerte in rilievo è pari a oltre 16 punti.
1.7. Alla luce di ciò, l’appellante non fornisce prove od elementi idonei a ravvisare e dimostrare la manifesta inattendibilità delle valutazioni dell’amministrazione, ciò che è sufficiente alla decisione, in termini di rigetto delle doglianze, con assorbimento di ogni altro profilo.
2. In conclusione, per le suesposte ragioni l’appello va respinto.
2.1. Le spese sono poste a carico dell’appellante, secondo criterio di soccombenza, e liquidate nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge;
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese, che liquida nella misura di € 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna appellata costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Alberto Urso, Consigliere, Estensore
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Urso | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO