Art. 5.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le somme disponibili per i titoli di cui al precedente articolo 1 conseguite anteriormente alla data medesima, saranno versate con le modalita' indicate nello stesso articolo 1.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le somme disponibili per i titoli di cui al precedente articolo 1 conseguite anteriormente alla data medesima, saranno versate con le modalita' indicate nello stesso articolo 1.