Articolo 5 della Legge 25 novembre 1971, n. 1041
Articolo 4Articolo 6
Versione
30 dicembre 1971
Art. 5.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le somme disponibili per i titoli di cui al precedente articolo 1 conseguite anteriormente alla data medesima, saranno versate con le modalita' indicate nello stesso articolo 1.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1971
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