Sentenza 10 dicembre 2021
Massime • 1
Nel caso di ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale presso la corte di appello avverso sentenza astrattamente appellabile, ma per la quale, ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., non sussistono le condizioni legittimanti il diritto da parte dello stesso a proporre appello (avocazione o acquiescenza al provvedimento da parte del procuratore della Repubblica), ricorre l'ipotesi di ricorso immediato per cassazione (ovvero "per saltum"), con conseguente operatività, in caso di accoglimento dell'impugnazione, del meccanismo di rinvio al giudice competente in grado di appello ex art. 569, comma 4, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a ricorso "per saltum", presentato dal procuratore generale prima della scadenza del termine entro il quale il procuratore della Repubblica avrebbe potuto proporre appello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/2021, n. 10692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10692 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2021 |
Testo completo
10692- 22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3186/2021 -Presidente - ROSA PEZZULLO UP 10/12/2021-- ALFREDO GUARDIANO Relatore R.G.N. 9459/2020 MICHELE ROMANO RENATA SESSA ALESSANDRINA TUDINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI nel procedimento a carico di: DE GE IA nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 13/01/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI visti gli atti, provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NICOLA LETTIERI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli. udito il difensore L'avvocato (D'UFFICIO) MICHELA PENTENE' chiede il rigetto del ricorso del PG. FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Napoli dichiarava, ai sensi dell'art. 129, c.p.p., non doversi procedere nei confronti di De EN IA in relazione al delitto ex artt. 624 e 625, n. 2) e n. 7), c.p., in rubrica ascrittole, perché estinto per prescrizione.
2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto, in assenza di ogni determinazione sul punto del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, tempestivo ricorso per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Napoli, lamentando violazione di legge penale. Premesso che la sentenza in questione, essendo stata pronunciata dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ha natura pre-dibattimentale, per cui, essendo inappellabile, può essere impugnata dal pubblico ministero solo con il ricorso per cassazione, ex art. 608, c.p.p., rileva il ricorrente come nel caso in esame il tribunale abbia errato nel ritenere estinto per prescrizione il reato per cui si procede. Ciò in quanto, essendo state contestate due circostanze aggravanti ad effetto speciale, la pena massima da considerare ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere è quella di dieci anni di reclusione, ai sensi dell'art. 625, ultimo comma, c.p., con la conseguenza che, alla data di pronuncia della sentenza impugnata (13.1.2020), il termine di prescrizione del reato commesso il 28.6.2012 (erroneamente calcolato in sette anni e sei mesi), non era affatto perento.
2.2. Con requisitoria scritta del 15.11.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che ricorso venga accolto, disponendosi l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio alla corte di appello di Napoli.
3. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
4. Evidente l'errore commesso dal giudice di primo grado nel considerare decorso il termine di prescrizione del reato per cui si procede, con conseguente pronuncia di non doversi procedere nei confronti dell'imputata per estinzione del reato ascrittole. Ed invero, come evidenziato dal pubblico ministero ricorrente, premesso che alla De EN è stato contestato il reato di cui agli artt. 624 e 625, co. 1, n. 2) e n. 7), c.p., commesso in Napoli il 28.6.2012, la presenza delle suddette circostanze aggravanti ad effetto speciale comporta che la pena massima da considerare ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere sia quella di dieci anni di reclusione, ai sensi dell'art. 625, ultimo comma, c.p. Ciò conformemente alla previsione dell'art. 157, co. 2, c.p., secondo cui, per determinare il tempo necessario a prescrivere, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, tenendo conto dell'aumento massimo di pena previsto per le circostanze ad effetto speciale. Ne consegue che alla data di pronuncia della sentenza impugnata (13.1.2020), il termine di prescrizione del reato commesso il 28.6.2012 (erroneamente calcolato in sette anni e sei mesi), non era affatto perento, per cui la decisione del giudice di primo grado appare resa in violazione delle norme penali in precedenza indicate e va annullata con rinvio per il giudizio alla corte di appello di Napoli. Nel caso in esame, infatti, trova applicazione l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, resa in udienza pubblica dopo il controllo della costituzione delle parti e prima dell'apertura del dibattimento, non è qualificabile come sentenza predibattimentale ed è, pertanto, appellabile dal pubblico ministero nonché, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 593, c.p.p., anche dall'imputato; pertanto, in caso di appellabilità della sentenza, il ricorso immediato in cassazione per violazione di legge costituisce ricorso "per saltum", con la conseguenza che, se il suo accoglimento comporta l'annullamento con A 2 competente per l'appello (cfr. Cass., Sez. 2, n. 673 del 23/10/2019, Rv. 278224). Orientamento confermato anche da un recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione, secondo cui la sentenza di proscioglimento, pronunciata nella udienza pubblica dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469, c.p.p., ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge. (In motivazione, la Corte ha precisato che la sentenza predibattimentale è esclusivamente quella pronunciata fino al compimento delle formalità previste dall'art. 484, c.p.p., nell'ambito dell'udienza camerale appositamente fissata: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 3512 del 28/10/2021, Rv. 282473). La scelta di individuare il giudice del rinvio nella corte di appello di Napoli, si giustifica anche alla luce delle considerazioni svolte in un condivisibile arresto della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel caso, come quello che ci occupa, di ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale presso la Corte di appello avverso sentenza astrattamente appellabile, ma per la quale, ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, c.p., non sussistono le condizioni legittimanti il diritto da parte dello stesso a proporre appello (avocazione o acquiescenza al provvedimento da parte del procuratore della Repubblica, quest'ultima non configurabile avendo l'ufficio del procuratore generale impugnato la sentenza di cui si discute prima della scadenza del termine entro il quale il procuratore della Repubblica presso il tribunale avrebbe potuto proporre appello), ricorre l'ipotesi di ricorso immediato per cassazione (ovvero "per saltum"), con conseguente operatività, in caso di accoglimento dell'impugnazione, del meccanismo di rinvio al giudice competente in grado di appello ex art. 569, comma 4, c.p.p. (RV 27863F In motivazione la Corte ha sottolineato che la mancanza delle suddette condizioni legittimanti non incide sull'ontologica esistenza del diritto ad impugnare in capo al procuratore generale, ma esclusivamente sulla possibilità del suo concreto esercizio: (cfr. Cass., Sez. 3, n. 3165 del 22/11/2019, Rv. 278637; in senso contrario, cfr. Cass., Sez. 5, n. 13808 del 18/02/2020, Rv. 279075, per cui il rinvio va disposto non al giudice 3 competente per l'appello, come previsto dall'art. 569, comma 4, c.p.p., ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma il 10.12.2021. Il Consigliere Estensore Il Presidente W ePezzello E BIA 24 MAR 2022 IL FUNZIONAN GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO CUIDIZIARIO dollissa IA Castina D'Angelo 4