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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 20/11/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 492/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 492/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Martina Notari;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Martina Controparte_1 C.F._2
Notari;
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.02.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Grecia (Skopelou) il 04.09.2021 e che dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c.
Con provvedimento in data 17.02.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 24.04.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
In data 24.04.2025 il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza emessa in data 28.04.2025 il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e con contestuale ordinanza rimetteva la causa sul ruolo, fissando l'udienza del 13.11.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale il Presidente Relatore, lette le note depositate dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso, depositato in data 12.02.2025, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Grecia (Skopelou) il 04.09.2021 tra e , trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1
n onio atto n. 1 Parte 2 Serie C dell'anno 2023.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare ad ogni contributo al loro mantenimento e/o altro sostegno economico.
2) I coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione di natura patrimoniale e di non aver da pretendere nient'altro l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o causale.
3) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 13.11.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 492/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Martina Notari;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Martina Controparte_1 C.F._2
Notari;
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.02.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Grecia (Skopelou) il 04.09.2021 e che dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c.
Con provvedimento in data 17.02.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 24.04.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
In data 24.04.2025 il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza emessa in data 28.04.2025 il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e con contestuale ordinanza rimetteva la causa sul ruolo, fissando l'udienza del 13.11.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale il Presidente Relatore, lette le note depositate dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso, depositato in data 12.02.2025, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Grecia (Skopelou) il 04.09.2021 tra e , trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1
n onio atto n. 1 Parte 2 Serie C dell'anno 2023.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare ad ogni contributo al loro mantenimento e/o altro sostegno economico.
2) I coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione di natura patrimoniale e di non aver da pretendere nient'altro l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o causale.
3) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 13.11.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra