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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 28/02/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone in persona del giudice onorario dott.ssa Antonella Iacoboni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al n. 2798 /22 R.G. avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
rapp.to e difeso avv. CLAUDIA MANCINI come da procura Parte_1
in atti
- Opponente -
E
DI ASSICURAZIONI spa in persona del lrpt rapp.ta e difesa da avv. Danilo Grilli
come da procura in atti
- Opposta -
CONCLUSIONI : come precisate dalle parti all'udienza di discussione ex art 281 sexies cpc del 28.02.2025
Svolgimento del processo e motivi della decisione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 809 /22 emesso in data Parte_1
19.7.22 dal giudice dell'intestato Tribunale in favore del creditore DI spa chiedendo la revoca del decreto opposto. Si costituiva il creditore il quale chiedeva il rigetto dell'avversa opposizione e la concessione della provvisoria esecuzione.
In fase istruttoria il giudice dott. Ferdinandi, con ordinanza riservata, rigettava l'istanza avanzata dal creditore ex art 648 cpc, rilevando come “ …non risultava provato dal creditore l'elemento del periculum in mora ….” ( Cfr ordinanza in atti ) .
Nel corso dell'istruttoria il procedimento perveniva avanti questo giudice il quale, ritenuto di poter decidere allo stato degli atti, dichiarava conclusa l'istruttoria e fissava udienza al 28.2. 25 per discussione orale ex art 281 sexies cpc con deposito contestuale della sentenza .
******
L'opposizione risulta infondata e pertanto deve essere disattesa.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso sul presupposto del contratto di finanziamento stipulato dall'opponente con l'istituto finanziario , in base al quale in ragione del finanziamento ottenuto di euro 38.400,00, il debitore si impegnava alla restituzione mediante il pagamento di n 120 rate (cfr contratto in atti e piano di ammortamento ) .
Il predetto contratto era assistito da polizza assicurativa per rischio morte e perdita impiego che il lavoratore sottoscriveva con la DI AS .
Assumeva, dunque, la DI che provvedeva ad estinguere il finanziamento pagando l'importo di euro 25.160,00, quale debito residuo, all'istituto finanziario e pertanto si surrogava nel diritti dell'istituto nei confronti del debitore azionando in monitorio la pretesa creditoria .
Quando sopra dedotto dalla difesa dell' opposta risulta dimostrato dalla documentazione prodotta in atti. Di contro , è da dire come l'opponente non ha fornito alcun riscontro probatorio a sostegno della sua opposizione . E' principio noto, come la pretesa monitoria , oggetto di contestazione , debba essere provata anche nel presente giudizio di cognizione ordinaria, ritenuto che il creditore ha l'onere di provare la fonte negoziale ( legale o negoziale) del suo diritto al fine di richiedere il pagamento della propria prestazione.
Atteso che, peraltro, nel giudizio di opposizione, il creditore opposto assume la posizione probatoria attorea , mentre l'opponente quella di convenuto rispetto, appunto, la pretesa creditoria azionata ( tra le altre, Cass.
4.5.94 n. 4286 ). Deriva come , nel giudizio a cognizione piena , il creditore opposto sia tenuto a dimostrare la pretesa creditoria in termini più rigorosi.
Nella presente controversia, rileva come il credito azionato sia fondato su prova scritta,
ritenuto inoltre che , nella svolta istruttoria, il creditore ha fornito prova documentale delle proprie allegazioni, in particolare la quietanza di pagamento in favore della DI rilasciata dall'Istituto finanziario, a dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'importo versato a saldo del finanziamento erogato al . Parte_1
Tali documenti vanno, quindi, apprezzati dal giudice, inizialmente o nel prosieguo, nel quadro complessivo delle emergenze processuali e devono essere liberamente apprezzati dal giudice nel contesto di altri elementi probatori (anche, Cass. 2019 n. 11543).
Per le motivazioni che precedono , la creditrice ha fornito la prova di cui era onerata e pertanto la spiegata opposizione deve essere disattesa con conseguente conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione .
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore dell'opposta.
PQM
L'intestato Tribunale, definitivamente pronunziando , ogni contraria istanza ed eccezione disattesa , così decide :
- Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti Parte_1
di DI spa in persona del lrpt e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n 809 /22
emesso il 19.7.22 dal giudice dell'intestato tribunale;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della soc opposta Parte_1
che, considerata attività svolta, liquida in complessivi euro 3500,00 di cui 100,00 per spese ed euro 3400,00 per compensi, oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge.
Così deciso a verbale d'udienza del 28.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Iacoboni