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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 21/03/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- Sezione prima - in composizione monocratica, nella persona del Dott. Dario Colasanti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 828 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
(c.f. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
avv.ti Giordano Meda e Paola Conti
ATTORE
CONTRO
(c.f. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. Mauro Tosoni
CONVENUTA che hanno reso le seguenti
CONCLUSIONI
ATTORE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE:
- Disporsi, per i motivi esposti in atti, ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. - munita di clausola di provvisoria esecutorietà ex art. 63 disp. att. c.c. - nei confronti della sig.ra
[...]
per la somma di € 5.355,94 pari all'ammontare delle rate per spese condominiali CP ordinarie scadute sino all'11.11.2022, data di rilascio dell'immobile a seguito di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, di cui in atti, inerenti alla casa coniugale assegnatale in sede di divorzio, oltre a interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo, spese, competenze, onorari di giudizio, sussistendone i presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, che i beni mobili, arredi e corredi della casa coniugale sita in Osnago (LC), via Cantù n. 4, sono stati acquistati e pagati a suo tempo dall'attore e dai suoi genitori;
pertanto sono di proprietà del sig. Parte_1
- accertare e dichiarare che la sig.ra ha asportato illegittimamente ed Controparte_1 indebitamente, all'atto del rilascio dell'immobile, tutti gli arredi e corredi presenti nella casa coniugale sita in Osnago (LC), Via Cantù n. 4, di proprietà dell'attore;
- accertare e dichiarare che il valore dei beni mobili, arredi e corredi asportati illegittimamente ed indebitamente dalla sig.ra dalla casa coniugale sita in Osnago (LC), Via Cantù Controparte_1
n. 4, di proprietà dell'attore, ammonta a complessivi € 34.256,45 e/o per quell'altra maggiore o minore somma meglio ritenuta di giustizia e/o determinata in corso di causa e per l'effetto, condannare la sig.ra al pagamento in favore del sig. del Controparte_1 Parte_1 corrispondente valore dei bani (mobili, arredi e corredi) illegittimamente asportati pari ad euro €
34.256,45 e/o per quell'altra maggiore o minore somma meglio ritenuta di giustizia e/o determinata in corso di causa, anche in via equitativa, dal Giudice adito;
- accertare e dichiarare i danni cagionati all'immobile di proprietà dell'attore da parte della convenuta durante l'assegnazione e/o in sede di trasloco pari ad almeno € 6.370,00 e/o per quell'altra maggiore o minore somma meglio ritenuta di giustizia e/o determinata in corso di causa e per l'effetto, condannare la sig.ra al pagamento a favore del sig. Controparte_1 [...] dell'importo di € 6.370,00 e/o per quell'altra maggiore o minore somma meglio ritenuta di Pt_1 giustizia e/o determinata in corso di causa, anche in via equitativa, dal Giudice adito;
- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atto di citazione, l'obbligo della sig.ra
[...] di rifondere in favore dell'attore la somma di € 5.355,94 pari all'ammontare delle rate CP scadute relative alle spese condominiali ordinarie sino all'11.11.2022, data di rilascio effettivo dell'immobile, e regolarmente saldate dal sig. e per l'effetto, condannare la sig.ra Parte_1
al pagamento a favore del sig. dell'importo di € 5.355,94 e/o per Controparte_1 Parte_1 quell'altra maggiore o minore somma meglio determinata in corso di causa, anche in via equitativa, dal Giudice adito.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie ed oneri di legge.
CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco adito,
IN VIA PREGIUDIZIALE rigettare la richiesta di concessione di ordinanza di ingiunzione
NEL MERITO
2 contrariis rejectis, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia, respingere siccome del tutto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, non provate o come meglio, tutte le domande proposte contro la signora CP
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese di causa, Iva e Cpa, come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) OGGETTO DELLA DECISIONE. La causa ha ad oggetto la restituzione al sig. degli arredi asseritamente asportati dalla sig.ra Pt_1
alla casa familiare a lei assegnata al momento della riconsegna, CP
(o in subordine il pagamento del corrispondente valore, indicato in euro
34.256,45), oltre al risarcimento dei danni cagionati all'immobile (quantificati in euro 6.370,00) ed il rimborso delle spese condominiali spettanti alla convenuta e saldate dall'attore (per euro 5.355,94).
a) Difese attoree. La difesa del sig. , a sostengo della domanda Pt_1
riguardante la restituzione dei mobili ed il risarcimento dei danni all'abitazione, produce le foto dell'immobile dopo il rilascio, “spoglio e privo di qualsivoglia arredo, corredo, suppellettile e elettrodomestico”, gli ordini di acquisto del mobilio
(invero cointestati) e gli scontrini, il preventivo delle riparazioni, le foto del trasloco della moglie, di cui non sarebbe stato preavvertito. Inoltre, ha formulato capitoli di prova orale per interrogatorio formale della controparte su chi abbia comprato il mobilio e sul fatto che l'immobile sia stato rilasciato vuoto, e per testi sulla proprietà del mobilio, sul trasloco e sullo stato dell'immobile. Infine, sostiene che la comunicazione del legale della convenuta del 22.9.2022, che avvisava che la cliente avrebbe asportato i beni di sua proprietà, costituirebbe una sostanziale ammissione del trafugamento, in ragione della prova che l'arredamento della casa familiare era stato acquistato dall'attore.
Con riferimento al rimborso delle spese condominiali, ha prodotto la prova documentale del pagamento ed il riparto consuntivo inviatogli dall'Amministratore, dichiarando di surrogarsi nel credito del per il pagamento delle spese Parte_2
3 ordinarie in conformità con quanto affermato nella sentenza del Giudice di Pace di
Lecco, che si è pronunciato su una precedente controversia tra le parti. Ha altresì chiesto l'interrogatorio formale di controparte e la testimonianza dell'Amministratore condominiale.
b) Difese della convenuta. La difesa della sig.ra si fonda CP
sull'affermazione che la casa familiare le fu consegnata praticamente senza mobilio
(se non cucina da lei acquistata, cameretta della bimba ed arredo dei bagni), sporca e non tinteggiata, e di averla rilasciata senza danni, se non quelli relativi alla normale usura. Ha poi contestato i conteggi condominiali, che non avrebbero tenuto conto della sentenza del Giudice di Pace, che attestava nulla fosse dovuto all'attore, né dei versamenti effettuati direttamente all'ex coniuge.
2) RIGETTO DELLE DOMANDE DI RESTITUZIONE E
RISARCIMENTO. La domanda riguardante il mobilio asseritamente asportato ed i danni all'abitazione non può essere accolta sulla base della fondamentale constatazione dell'assenza di un inventario o di un verbale di consegna, che abbia documentato lo stato dell'immobile al momento in cui la sig.ra ha CP
conseguito il godimento della casa familiare.
In assenza di tale prova essenziale e di fronte alle contestazioni della convenuta, che nega che al tempo fossero presenti mobili di proprietà dell'attore e sostiene che la casa non era stata né pulita, né tinteggiata, la documentazione fotografica, relativo al momento della riconsegna, e gli ordini di acquisto prodotti sono del tutto superflui ai fini della decisione. Parimenti le prove orali richieste sarebbero state assunte inutilmente, in mancanza della dimostrazione di cosa sia stato originariamente consegnato alla sig.ra che invece ha recisamente CP
negato in atti le allegazioni avversarie.
Infine, con specifico riguardo ai danni all'immobile, non si può che constatare come dalle fotografie depositate non emergano condizioni di dissesto o grave trascuratezza, ma una situazione compatibile con il normale uso dell'immobile, di cui
4 ha beneficiato in primis la figlia delle parti, tanto che il preventivo depositato riguarda esclusivamente opere di lamatura, verniciatura e pulitura.
3) ACCOGLIMENTO PARZIALE DELLA DOMANDA DI RIMBORSO.
Sulla domanda attinente alle spese condominiali, alla luce dell'esito dell'interrogatorio formale, in cui la sig.ra a ribadito la sua posizione, e CP
della natura documentale della controversia, questo Giudice non può che richiamare le motivazioni già svolte nell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., basate sull'esame della documentazione depositata dall'attore.
Infatti, la pretesa attorea è fondata essenzialmente sui documenti 24 e 25 con riguardo alla quantificazione delle spese condominiali imputabili alla convenuta e sul documento 26 con riferimento all'avvenuto integrale pagamento da parte dell'attore di quanto preteso dall'amministratore. Tuttavia, dai suddetti documenti 24 e 25 non si trae il dettaglio delle spese imputate alla sig.ra con riferimento alla CP
posta relativa alle gestioni passate e alla rata successiva al maggio 2022. In particolare, non è possibile dedurre la composizione ed i criteri di attribuzione delle spese imputate alla sig.ra con riferimento alla posta CP
relativa alle gestioni passate (doc. 24 voce dieci, seconda riga, colonna 12) e alla rata successiva al maggio 2022 (doc. 25), nè stati prodotti i bilanci o rendiconti al fine di documentare il criterio seguito nella ripartizione tra proprietario e assegnataria dell'appartamento in relazioni a tali poste.
Dunque, sono documentati specificamente solo la spesa relativa al periodo dall'1.6.2021 al 31.5.2022 per euro 2.886,10 ed i versamenti per euro 1.234,70, con la conseguenza che non è stata prodotta prova idonea a supportare l'intera pretesa attorea in quanto le somme di cui non sono specificati i criteri di imputazione alla sig.ra on possono esserle addossate. CP
Di contro le difese della convenuta sono in parte superflue nella misura in cui sono indirizzate a contestare il debito pregresso ed in parte sprovviste di prova idonea nella parte in cui affermano la sussistenza di un credito senza la produzione (o l'istanza di esibizione) dei bilanci condominiali relativi agli anni di riferimento.
5 In conclusione, la pretesa attorea è provata limitatamente alla somma di euro
1.651,40, in ragione del fatto che il sig. ha dimostrato di aver pagato Pt_1
l'importo suddetto che invece spettava alla sig.ra CP
3) REGOLAZIONE DELLE SPESE DI LITE. Infine, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., si deve constatare la sussistenza dei presupposti della soccombenza reciproca, in ragione del rigetto della domanda risarcitoria/restitutoria e dell'accoglimento parziale di quella di rimborso. Dunque, a differenza di quanto stabilito nell'ordinanza interinale che si è occupata solo del rimborso, le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
contro , ogni diversa istanza ed eccezione Pt_1 Controparte_1
disattesa o assorbita,
REVOCA
l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del 22-23/10/2023;
CONDANNA
al pagamento a favore di della somma Controparte_1 Parte_1
di euro 1.651,40, oltre interessi legali dalla data del pagamento al al Parte_2
saldo;
RIGETTA le restanti domande avanzate dall'attore;
COMPENSA le spese tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per gli incombenti di competenza.
Così deciso in Lecco, 21.3.2025.
Il Giudice
Dario Colasanti
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