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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 244/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3868/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello N. 28 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29120249012569200000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210047400282000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210055283955000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte l'Intimazione di pagamento n. 291 2024 90125692 00 000 notificata a mezzo pec il 15 Ottobre 2024 (di € 821,73) riferita alle seguenti Cartelle:
- n. 291 2021 00474002 82 000 (notificata il 02/02/2023) per Tassa Auto - anno 2016 di € 419,45;
-n. 291 2021 00552839 55 000 (notificata il 02/02/2023) per Tassa auto anno 2018 di € 402,28 (cfr. provvedimenti in atti).
Ha dedotto l'intervenuta prescrizione ed ha concluso per l'annullamento (cfr. ricorso in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto concludendo per l'inammissibilità – rigetto del ricorso (cfr. controdeduzioni in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso del'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame è inammissibile.
1.- Le cartelle sottese al provvedimento impugnato sono state ritualmente notificate (cfr. documentazione in atti).
Il ruolo 2021/001303 (anno tributo 2016) è stato preso in consegna da parte dell'Agente della riscossione il
10/05/2021 il quale ha provveduto alla notifica delle cartelle il 02/02/2023 (cfr. documentazione in atti).
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che qualora l'ente impositore o l'agente della riscossione convenuti forniscano in giudizio la prova della regolare avvenuta notifica degli atti di rispettiva competenza, il ricorso in tal modo proposto (formalmente avverso l'estratto di ruolo ma sostanzialmente avverso l'atto impositivo, ovvero avverso l'atto di riscossione) non può che essere dichiarato inammissibile in quanto, a fronte della notifica, le cartelle sono divenute definitive per omessa tempestiva impugnazione (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 19704 del 2015).
2.- In disparte quanto precede va, inoltre, richiamata la “sospensione” della riscossione (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021) disposta dalla disciplina emergenziale COVID-19.
Il Decreto-legge n. 18/2020 (“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d.
Decreto “Cura Italia”), convertito in legge, con modifiche, dalla L. n. 27/2020, infatti, ha disposto la
“sospensione” delle attività di riscossione.
Pertanto, successivamente alla notifica della cartella di pagamento n. 29120210047400282000 non può ritenersi decorso il più termine prescrizionale triennale (la notifica della cartella è stata eseguita nel 2023).
l ruolo 2021/00063 – riferito alla cartella n. 29120210055283955000 - è stato consegnato all'ente della riscossione in data 25/02/2021 ed è stato notificato dall'Agenzia delle entrate riscossione il 02/02/2023: successivamente alla revoca della sospensione delle attività di riscossione, in vigore dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021.
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione, che liquida in euro 300,00 (trecento/00) oltre accessori se dovuti.
Agrigento, 26 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
AZ NN
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3868/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello N. 28 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29120249012569200000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210047400282000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210055283955000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte l'Intimazione di pagamento n. 291 2024 90125692 00 000 notificata a mezzo pec il 15 Ottobre 2024 (di € 821,73) riferita alle seguenti Cartelle:
- n. 291 2021 00474002 82 000 (notificata il 02/02/2023) per Tassa Auto - anno 2016 di € 419,45;
-n. 291 2021 00552839 55 000 (notificata il 02/02/2023) per Tassa auto anno 2018 di € 402,28 (cfr. provvedimenti in atti).
Ha dedotto l'intervenuta prescrizione ed ha concluso per l'annullamento (cfr. ricorso in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto concludendo per l'inammissibilità – rigetto del ricorso (cfr. controdeduzioni in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso del'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame è inammissibile.
1.- Le cartelle sottese al provvedimento impugnato sono state ritualmente notificate (cfr. documentazione in atti).
Il ruolo 2021/001303 (anno tributo 2016) è stato preso in consegna da parte dell'Agente della riscossione il
10/05/2021 il quale ha provveduto alla notifica delle cartelle il 02/02/2023 (cfr. documentazione in atti).
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che qualora l'ente impositore o l'agente della riscossione convenuti forniscano in giudizio la prova della regolare avvenuta notifica degli atti di rispettiva competenza, il ricorso in tal modo proposto (formalmente avverso l'estratto di ruolo ma sostanzialmente avverso l'atto impositivo, ovvero avverso l'atto di riscossione) non può che essere dichiarato inammissibile in quanto, a fronte della notifica, le cartelle sono divenute definitive per omessa tempestiva impugnazione (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 19704 del 2015).
2.- In disparte quanto precede va, inoltre, richiamata la “sospensione” della riscossione (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021) disposta dalla disciplina emergenziale COVID-19.
Il Decreto-legge n. 18/2020 (“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d.
Decreto “Cura Italia”), convertito in legge, con modifiche, dalla L. n. 27/2020, infatti, ha disposto la
“sospensione” delle attività di riscossione.
Pertanto, successivamente alla notifica della cartella di pagamento n. 29120210047400282000 non può ritenersi decorso il più termine prescrizionale triennale (la notifica della cartella è stata eseguita nel 2023).
l ruolo 2021/00063 – riferito alla cartella n. 29120210055283955000 - è stato consegnato all'ente della riscossione in data 25/02/2021 ed è stato notificato dall'Agenzia delle entrate riscossione il 02/02/2023: successivamente alla revoca della sospensione delle attività di riscossione, in vigore dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021.
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione, che liquida in euro 300,00 (trecento/00) oltre accessori se dovuti.
Agrigento, 26 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
AZ NN