Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 244
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione

    Il giudice ha ritenuto che le cartelle sottese al provvedimento impugnato siano state ritualmente notificate. Ha inoltre richiamato la sospensione della riscossione disposta dalla normativa emergenziale COVID-19, escludendo che il termine prescrizionale triennale sia decorso successivamente alla notifica delle cartelle. La giurisprudenza di legittimità è stata richiamata nel senso che, a fronte della prova della regolare notifica degli atti, il ricorso è inammissibile in quanto le cartelle sono divenute definitive per omessa impugnazione.

  • Accolto
    Regolare notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che le cartelle sottese al provvedimento impugnato siano state ritualmente notificate. Il ruolo 2021/001303 (anno tributo 2016) è stato preso in consegna dall'Agente della riscossione il 10/05/2021 e le cartelle sono state notificate il 02/02/2023. La giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 19704 del 2015) è stata richiamata nel senso che, a fronte della prova della regolare notifica degli atti, il ricorso è inammissibile in quanto le cartelle sono divenute definitive per omessa tempestiva impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 244
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 244
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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