Cass. pen., sez. II, sentenza 17/05/2023, n. 21108
CASS
Sentenza 17 maggio 2023

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

A seguito delle pronunce della Corte di cassazione o del Tribunale in esito al procedimento incidentale di impugnazione di misure cautelari, non è preclusa la reiterazione di provvedimenti aventi il medesimo oggetto di quello annullato ove fondati su presupposti diversi. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso un provvedimento di sequestro preventivo riemesso, dopo un precedente annullamento, in relazione a un reato di truffa finalizzata all'ottenimento di erogazioni pubbliche, sul rilievo che le ulteriori indagini svolte avevano consentito di accertare sia il diverso importo del contributo ottenuto grazie a false attestazioni, sia la diversa natura della condotta illecita rispetto a quella esaminata nel primo provvedimento cautelare).

Commentario1

  • 1Sequestro preventivo: Che cos'è e qual è la disciplina prevista dall'art. 321 c.p.p.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 agosto 2023

    Articolo 321 c.p.p. - Oggetto del sequestro preventivo 1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero [262] il giudice competente a pronunciarsi nel merito [91 att.] ne dispone il sequestro [104 att.] con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale [405] provvede il giudice per le indagini preliminari [328]. 2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca [240 c.p.; 737, 737-bis, 745]. 2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 17/05/2023, n. 21108
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21108
Data del deposito : 17 maggio 2023

Testo completo