Sentenza 17 maggio 2023
Massime • 1
A seguito delle pronunce della Corte di cassazione o del Tribunale in esito al procedimento incidentale di impugnazione di misure cautelari, non è preclusa la reiterazione di provvedimenti aventi il medesimo oggetto di quello annullato ove fondati su presupposti diversi. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso un provvedimento di sequestro preventivo riemesso, dopo un precedente annullamento, in relazione a un reato di truffa finalizzata all'ottenimento di erogazioni pubbliche, sul rilievo che le ulteriori indagini svolte avevano consentito di accertare sia il diverso importo del contributo ottenuto grazie a false attestazioni, sia la diversa natura della condotta illecita rispetto a quella esaminata nel primo provvedimento cautelare).
Commentario • 1
- 1. Sequestro preventivo: Che cos'è e qual è la disciplina prevista dall'art. 321 c.p.p.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 agosto 2023
Articolo 321 c.p.p. - Oggetto del sequestro preventivo 1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero [262] il giudice competente a pronunciarsi nel merito [91 att.] ne dispone il sequestro [104 att.] con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale [405] provvede il giudice per le indagini preliminari [328]. 2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca [240 c.p.; 737, 737-bis, 745]. 2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/05/2023, n. 21108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21108 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2023 |
Testo completo
sentite le conclusioni del PG LUIGI ORSI che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e del sequestro preventivo. udito il difensore avv.to Amedeo Barletta il quale chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 Il tribunale della libertà di Napoli, con ordinanza in data 27 dicembre 2022, respingeva l'istanza di riesame proposta da De MA RI avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. presso lo stesso tribunale 1'1-12-2022 con il quale era stato disposto il vincolo sino alla concorrenza di 300.000 euro quale profitto del reato di truffa finalizzata all'ottenimento di erogazioni pubbliche di cui al capo A) della rubrica. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Amedeo Barletta, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - erronea applicazione della legge penale e violazione degli artt. 640 bis cod.pen. e 13 D.L. 23/2020 (decreto di sostegno alle imprese in fase di lockdown) posto che si era errato nella valutazione della attività svolta dal ricorrente quale agente in attività finanziaria privo di qualsiasi profilo pubblicistico e di poteri di verifica della documentazione prodotta dalle imprese, trattandosi di un semplice procacciatore di affari;
in ogni caso non poteva configurarsi la Penale Sent. Sez. 2 Num. 21108 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 10/05/2023 fattispecie contestata avuto riguardo al disposto del citato art., 13 - secondo cui l'ente. erogatore del finanziamento non è tenuto a svolgere alcun accertamento rispetto a quanto dichiarato e ciò rendeva non configurabile la più grave ipotesi di cui all'art. 640 bis cod.pen. rispetto alla disposizione di cui all'art. 316 ter cod.pen. od a quella di cui all'art. 137 TUB;
- violazione del ne bis in idem processuale e del giudicato cautelare posto che il provvedimento adottato dapprima dal G.I.P. e confermato in sede di riesame era in insanabile contrasto rispetto al primo provvedimento di sequestro poi annullato;
difatti la contestazione si fondava sulla falsificazione della medesima documentazione inoltrata all'ente erogatore sicchè, immutate le condizioni legittimanti l'applicazione della misura, non poteva procedersi ad una mera rivalutazione degli stessi elementi;
-violazione di legge in relazione all'art. 321 comma secondo cod.proc.pen. in relazione al principio solidaristico posto che il profitto del reato in capo al De MA doveva limitarsi all'importo delle provvigioni ottenute. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 II ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto. Quanto alla prima doglianza contenuta nel primo motivo, la stessa insiste in una diversa prospettazione di elementi probatori che appaiono correttamente valutati dal tribunale in sede di riesame e che non sono contestabili nella presente sede di legittimità nei ricorsi avverso provvedimenti cautelari reali ammessi solo per violazione di legge. Il Tribunale di Napoli ha verificato che il finanziamento a favore delle imprese venne ottenuto grazie al concorso delle false attestazioni del De MA circa la sussistenza dei requisiti della impresa richiedente ed a fronte di tale verifica il ricorso prospetta un ruolo differente e marginale del De MA con non consentite ricostruzioni di fatto. La seconda doglianza contenuta nel primo motivo, ed avente ad oggetto la qualificazione giuridica dei fatti, appare reiterare aspetti già adeguatamente analizzati dal riesame che ha sottolineato come nei casi di finanziamenti per importi pari a quello ricevuto dalle aziende coinvolte (300.000 euro) l'erogazione delle somme non avviene in forza della semplice rappresentazione dell'istante bensì a seguito di una istruttoria svolta dagli erogatori i quali, ove tratti in inganno dalle false rappresentazioni dell'impresa richiedente, vengono ad assumere la veste di persone offese del contestato reato. Il tribunale della libertà quindi ha escluso in primo luogo la riconducibilità del finanziamento al decreto liquidità citato in ricorso ed esclusa quindi l'applicazione del citato art. 13 DL 23/2020 ha sottolineato come la richiesta sia stata effettuata in forza di diversa normativa integrandosi così la contestata fattispecie. Quanto poi alla prospettata riconducibilità dei fatti all'art. 316 ter cod.pen. va ricordato come la suddetta norma costituisca fattispecie residuale rispetto alle ipotesi di truffa finalizzate al conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640 bis cod.pen.; il principio risulta innanzi tutto dalla lettera inequivocabile della norma che proprio si apre con una precisa clausola di riserva escludendo l'applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 316 ter cod.pen. ogni qual volta ricorrono i casi di cui all'art. 640 bis cod.pen.. Così che l'interprete per procedere alla esatta 2 qualificazione giuridica dei fatti deve dapprima escludere l'ipotesi della truffa e solo dopo eventualmente inquadrare la fattispecie concreta in altro e diverso reato;
ove quindi sussistano sia gli artifici e raggiri che l'induzione in errore tramite inganno non vi è dubbio che va applicata la fattispecie più grave di cui al citato art. 640 bis cod.pen.. Detto principio risulta inequivocabilmente affermato dalle Sezioni Unite in quella pronuncia (Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Rv. 235962 - 01) che in motivazione espressamente precisa come "la costruzione del delitto di cui all'art. 316 ter c.p. come un'ipotesi speciale di truffa finirebbe per vanificare l'intento del legislatore che, anche in adempimento di obblighi comunitari, aveva perseguito l'obiettivo di espandere ed aggravare la responsabilità per le condotte decettive consumate ai danni dello Stato o dell'Unione europea;
mentre proprio tali condotte risulterebbero invece punite meno severamente a norma dell'art. 316 ter comma 1 c.p. o addirittura sottratte alla sanzione penale a norma dell'art. 316 ter comma 2 c.p. nei casi di minore gravità. Ora non v'è dubbio che il legislatore del 2000, quando ha inserito nel codice penale l'art. 316 ter, ha ritenuto appunto di estendere la punibilità a condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa, esattamente come già il legislatore del 1986, che aveva previsto un'analoga fattispecie criminosa (art. 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898). E questa possibile diversità della fattispecie di truffa rispetto a quelle introdotte nel 1986 e nel 2000 è stata più volte riconosciuta sia dalla Corte costituzionale sia da queste stesse Sezioni unite, sebbene con un affidamento all'interprete del compito di verificare caso per caso se sia configurabile il delitto di truffa aggravata (art. 640 bis c.p.) ovvero quello residuale previsto appunto dall'art. 316 ter c.p. (C. cost., n. 25/1994, C. cost., n. 433/1998, C. cost., n. 95/2004; Cass., sez. un., 24 gennaio 1996, Panigoni, m. 203969)..... Non rimane quindi che privilegiare il secondo orientamento interpretativo, con la consapevolezza tuttavia che, in conformità del resto ai dichiarati intenti de/legislatore, l'ambito di applicabilità dell'art. 316 ter c.p. si riduce così a situazioni del tutto marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale". L'applicazione dei suddetti principi al caso in esame deve fare concludere anche per la non fondatezza della doglianza in punto qualificazione giuridica poiché, esclusa dal tribunale l'applicazione dell'art. 13 decreto liquidità in ragione delle somme erogate e verificato che per effetto della documentazione prodotta anche ad iniziativa del De MA l'ente erogatore veniva tratto in inganno, correttamente si procedeva alla qualificazione dei fatti ex art. 640 bis cod.pen.. 2.2 Anche il secondo motivo non appare fondato;
ed invero in tema di giudicato cautelare le Sezioni Unite hanno affermato che la decisione emessa sull'appello instaurato dal pubblico ministero contro l'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare personale, una volta divenuta definitiva, ha efficacia preclusiva, "rebus sic stantibus", in ordine alle questioni in fatto o in diritto esplicitamente o implicitamente dedotte, non anche a quelle deducibili, in quel giudizio;
pertanto le questioni dedotte, in difetto di nuove acquisizioni probatorie che implichino un mutamento della situazione di fatto sulla quale la decisione era fondata, restano precluse nel 3 procedimento cautelare ev.entualmente attivato dal P.M. mediante nuova richiesta nei confronti dello stesso soggetto e per lo stesso fatto (Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Rv. 227359 - 01). Tale riferimento trova ulteriori conferme in quelle pronunce secondo cui la "preclusione processuale", che si forma a seguito delle pronunce emesse dalla Corte di cassazione o dal Tribunale all'esito del procedimento incidentale di impugnazione avverso la misura cautelare, rende inammissibile la reiterazione di provvedimenti aventi il medesimo oggetto di quello annullato qualora la situazione di fatto sia rimasta immutata (Sez. 2, n. 34607 del 26/06/2008, Rv. 240703 - 01). Orbene, come spiegato dal riesame nel provvedimento impugnato, nel caso in esame il nuovo sequestro risulta adottato a seguito di ulteriori indagini dalle quali emergeva innanzi tutto che l'importo del finanziamento erogato era ben differente e superiore a quello oggetto della precedente contestazione ammontando a 300.000 C a favore di ATF ottenuto grazie a false attestazioni prodotte nella fase istruttoria sicchè i presupposti del provvedimento appaiono differenti sia in relazione al quantum del profitto che alla natura della condotta illecita;
così che l'invocata violazione del ne bis in idem proprio per la differenza delle condotte ricostruite nei diversi procedimenti non pare sussistere. 2.3 Infine in relazione al terzo motivo va ricordato come nel caso in cui la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche riguardi l'erogazione di mutui agevolati, il profitto realizzato dall'agente (che consiste nella percezione della somma mutuata dall'istituto finanziario) coincide con il danno patrimoniale subito dall'ente erogante, ed è equivalente all'importo del finanziamento indebitamente ottenuto (Sez. 2, n. 35355 del 12/05/2011, Rv. 251178 - 01). E poiché nel caso di specie l'importo complessivo della truffa è pari a quello del sequestro operato alcuna illegittimità sussiste non potendo farsi riferimento esclusivo all'entità delle provvigioni del De MA chiamato a rispondere del delitto a titolo di concorso ex art. 110 cod.pen.. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 10 maggio 2023 IL CONSIGLIE f EST. ttotPlycyck, Giova•iotallevi IL IDE NTE