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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4537/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4537/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Pierluigi Mostratisi e dell'avv. Alessandra Leali Parte_1
ATTORE
contro
CP_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
, in Sangano in data 30/5/2009 e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Sangano CP_1
pagina 1 di 3 anno 2009, numero 2, Parte II, serie A, Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Sangano di provvedere agli incombenti di legge.
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
SANGANO, il 30/05/2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SANGANO (atto n.
2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
2.11.2022.
Con ricorso depositato il 12.03.2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n.
2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Avanti al Giudice Delegato la parte convenuta non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Sentita la parte, il Giudice visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava il difensore a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore si richiamava ai propri scritti e il Giudice, dichiarata la contumacia di parte convenuta, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che non si è costituito.
Non sono state spiegate ulteriori domande e non vi è prole. pagina 2 di 3 Nulla sulle spese considerate la natura necessaria del giudizio e la non opposizione del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione o istanza,
PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri Parte_1 CP_1
dello stato civile sono indicati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANGANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese.
Così deciso in Torino, il 8.1.2025
Il Presidente
dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
dott. Isabella Messina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4537/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Pierluigi Mostratisi e dell'avv. Alessandra Leali Parte_1
ATTORE
contro
CP_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
, in Sangano in data 30/5/2009 e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Sangano CP_1
pagina 1 di 3 anno 2009, numero 2, Parte II, serie A, Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Sangano di provvedere agli incombenti di legge.
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
SANGANO, il 30/05/2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SANGANO (atto n.
2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
2.11.2022.
Con ricorso depositato il 12.03.2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n.
2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Avanti al Giudice Delegato la parte convenuta non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Sentita la parte, il Giudice visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava il difensore a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore si richiamava ai propri scritti e il Giudice, dichiarata la contumacia di parte convenuta, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che non si è costituito.
Non sono state spiegate ulteriori domande e non vi è prole. pagina 2 di 3 Nulla sulle spese considerate la natura necessaria del giudizio e la non opposizione del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione o istanza,
PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri Parte_1 CP_1
dello stato civile sono indicati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANGANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese.
Così deciso in Torino, il 8.1.2025
Il Presidente
dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
dott. Isabella Messina
pagina 3 di 3