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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/03/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2286/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 18/03/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n.
2286/2022 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv. ELIA FRANCESCO e dall'Avv. Parte_1
Daniela DE SALVATORE, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
- in persona del Presidente legale Controparte_1
rapp.te p.t., rappresentato e difeso anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Laura Loreni e dall'Avv. CIARELLI ANNA PAOLA, giusta procura generale alle liti in atti
-resistente-
avente ad oggetto: imponibile su cui calcolare la trattenuta IRPEF dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente ha adito il Tribunale di Latina, sezione Lavoro
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro chiedendo di “accertare e dichiarare l'inesistenza della trattenuta pari ad euro 17636,90, ricalcolandola in euro 8275,08 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, accertando il credito pensionistico corrispondente a favore del ricorrente, per le motivazioni tutte espresse in narrativa”
A sostegno della domanda, in punto di fatto, ha dedotto
-di essere titolare del trattamento di pensione di vecchiaia VO n. 10089031, con decorrenza dal 01.07.2017, per euro 1657,85 a lordo di imposta;
-che con nota del 18.05.2021 l liquidava in suo favore le somme arretrate, per euro CP_1
85190,20, cui veniva sottratto a titolo di indebito l'importo di euro 43814,76, con applicazione di una trattenuta fiscale pari ad euro 17636,90;
-che la ritenuta fiscale applicata, aveva determinato la minore erogazione della prestazione pensionistica, che quindi doveva ritenersi erronea.
Il ricorrente, in punto di diritto, ha quindi rappresentato che la base imponibile su cui l aveva calcolato la ritenuta tributaria “non doveva essere la somma effettivamente CP_1
percepita a lordo di imposta (85.190,20-43.814,76 =41375,44) bensì sulla somma piena atteso che euro 17636 sono circa il 20% di 85000, ed il 38% di euro 41375,44” e che la trattenuta non poteva essere quella applicata bensì quella di euro 8275,08.
Si è costituito in giudizio l che ha eccepito il difetto di giurisdizione dell'Ago in CP_1
favore della nel merito ha contestato la fondatezza del ricorso di Controparte_2
cui ha chiesto il rigetto
All' odierna udienza – in esito alla discussione orale - la causa, istruita documentalmente, è stata assunta in decisione.
****
Ritiene il Tribunale che, in esito alla discussione orale della causa ed in virtù di maggior approfondimento del petitum e della causa petendi oggetto della domanda attorea,
l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall è fondata. CP_1
Invero parte ricorrente chiede dichiararsi il proprio diritto a conseguire dall' la CP_1 restituzione di parte della somma trattenuta dall'Ente, quale sostituto d'imposta, a titolo di
IRPEF sugli arretrati pensionistici erogati in suo favore, contestando l'imponibile considerato dall' sul quale è stata calcolata la predetta ritenuta fiscale. CP_1
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Il Tribunale ritiene di aderire all'orientamento espresso da ultimo dal Tribunale di Roma sezione lavoro con sentenza del 29.05.2023 (prodotta in atti dall' ) le cui motivazioni CP_1
si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c.
Sul punto occorre osservare che i giudici di legittimità hanno affermato che è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario la controversia promossa dal sostituito d'imposta nei confronti del sostituto, ai fini delle imposte dirette, per pretendere il pagamento (anche) di quella parte del suo credito che il convenuto abbia trattenuto e versato a titolo di ritenuta d'imposta (cfr. Cass. S.U. n. 22266/2007).
Secondo la Corte di Cassazione la controversia tra sostituto d'imposta e sostituito, avente a oggetto la pretesa del primo di rivalersi delle somme versate a titolo di ritenuta d'acconto non detratta dagli importi erogati al secondo - non diversamente da quella promossa dal sostituito nei confronti del sostituto, per pretendere il pagamento (anche) di quella parte del suo credito che il convenuto abbia trattenuto e versato a titolo di ritenuta d'imposta - rientra nella giurisdizione delle commissioni tributarie, e non del giudice ordinario, posto che, in entrambi i casi, l'indagine sulla legittimità della ritenuta non integra una mera questione pregiudiziale, suscettibile di essere delibata incidentalmente, ma comporta una causa tributaria avente carattere pregiudiziale, la quale deve essere definita, con effetti di giudicato sostanziale, dal giudice cui la relativa cognizione spetta per ragioni di materia, in litisconsorzio necessario anche dell'Amministrazione finanziaria.
Come chiarito dalla Cassazione, l'applicazione di tale principio non trova ostacolo nel carattere "impugnatorio" della giurisdizione delle Commissioni tributarie (carattere che presuppone la presenza di un provvedimento dell'Amministrazione finanziaria contro cui proporre quel reclamo che costituisce veicolo di accesso, ineludibile, a detta giurisdizione), giacché, come il sostituito, nel caso di prelevamento della ritenuta, potrà promuovere, presentata la dichiarazione annuale, la procedura di rimborso, cosi il sostituto, in caso di versamenti di somme non detratte a titolo di ritenuta, potrà a sua volta formulare richiesta di restituzione al Fisco - in particolare rappresentando le ragioni prospettate dal presunto debitore di imposta per sottrarsi alla rivalsa - impugnandone quindi il rigetto, con ricorso rivolto anche nei confronti del sostituito, effettivo debitore verso il Fisco e, perciò, da considerarsi litisconsorte necessario (cfr. Cass. S.U. n. 1200/1988, n. 23019/2005 e n.
418/2007).
La giurisprudenza della Cassazione è consolidata, quindi, nell'affermare che le controversie
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro fra sostituto e sostituito d'imposta, in cui si discuta della legittimità delle ritenute operate dal sostituto ai fini delle imposte dirette, devono essere portate davanti alla giurisdizione tributaria, attraverso l'impugnazione di un atto (anche di silenzio-rifiuto) dell'Amministrazione (cfr. Cass. S.U. n. 418/2007 e n. 22515/2006), mentre la competenza del giudice ordinario può configurarsi solo ove la ritenuta sia pacificamente dovuta all'Erario e però il sostituto l'abbia trattenuta appropriandosene (cfr. Cass. n. 14033/2006).
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, stante la natura della decisione vertente sull'esame della sola questione pregiudiziale
PQM
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito per appartenere la presente controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice tributario;
2) compensa tra le parti le spese di lite
Latina, 18/03/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 18/03/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n.
2286/2022 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv. ELIA FRANCESCO e dall'Avv. Parte_1
Daniela DE SALVATORE, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
- in persona del Presidente legale Controparte_1
rapp.te p.t., rappresentato e difeso anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Laura Loreni e dall'Avv. CIARELLI ANNA PAOLA, giusta procura generale alle liti in atti
-resistente-
avente ad oggetto: imponibile su cui calcolare la trattenuta IRPEF dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente ha adito il Tribunale di Latina, sezione Lavoro
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro chiedendo di “accertare e dichiarare l'inesistenza della trattenuta pari ad euro 17636,90, ricalcolandola in euro 8275,08 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, accertando il credito pensionistico corrispondente a favore del ricorrente, per le motivazioni tutte espresse in narrativa”
A sostegno della domanda, in punto di fatto, ha dedotto
-di essere titolare del trattamento di pensione di vecchiaia VO n. 10089031, con decorrenza dal 01.07.2017, per euro 1657,85 a lordo di imposta;
-che con nota del 18.05.2021 l liquidava in suo favore le somme arretrate, per euro CP_1
85190,20, cui veniva sottratto a titolo di indebito l'importo di euro 43814,76, con applicazione di una trattenuta fiscale pari ad euro 17636,90;
-che la ritenuta fiscale applicata, aveva determinato la minore erogazione della prestazione pensionistica, che quindi doveva ritenersi erronea.
Il ricorrente, in punto di diritto, ha quindi rappresentato che la base imponibile su cui l aveva calcolato la ritenuta tributaria “non doveva essere la somma effettivamente CP_1
percepita a lordo di imposta (85.190,20-43.814,76 =41375,44) bensì sulla somma piena atteso che euro 17636 sono circa il 20% di 85000, ed il 38% di euro 41375,44” e che la trattenuta non poteva essere quella applicata bensì quella di euro 8275,08.
Si è costituito in giudizio l che ha eccepito il difetto di giurisdizione dell'Ago in CP_1
favore della nel merito ha contestato la fondatezza del ricorso di Controparte_2
cui ha chiesto il rigetto
All' odierna udienza – in esito alla discussione orale - la causa, istruita documentalmente, è stata assunta in decisione.
****
Ritiene il Tribunale che, in esito alla discussione orale della causa ed in virtù di maggior approfondimento del petitum e della causa petendi oggetto della domanda attorea,
l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall è fondata. CP_1
Invero parte ricorrente chiede dichiararsi il proprio diritto a conseguire dall' la CP_1 restituzione di parte della somma trattenuta dall'Ente, quale sostituto d'imposta, a titolo di
IRPEF sugli arretrati pensionistici erogati in suo favore, contestando l'imponibile considerato dall' sul quale è stata calcolata la predetta ritenuta fiscale. CP_1
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Il Tribunale ritiene di aderire all'orientamento espresso da ultimo dal Tribunale di Roma sezione lavoro con sentenza del 29.05.2023 (prodotta in atti dall' ) le cui motivazioni CP_1
si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c.
Sul punto occorre osservare che i giudici di legittimità hanno affermato che è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario la controversia promossa dal sostituito d'imposta nei confronti del sostituto, ai fini delle imposte dirette, per pretendere il pagamento (anche) di quella parte del suo credito che il convenuto abbia trattenuto e versato a titolo di ritenuta d'imposta (cfr. Cass. S.U. n. 22266/2007).
Secondo la Corte di Cassazione la controversia tra sostituto d'imposta e sostituito, avente a oggetto la pretesa del primo di rivalersi delle somme versate a titolo di ritenuta d'acconto non detratta dagli importi erogati al secondo - non diversamente da quella promossa dal sostituito nei confronti del sostituto, per pretendere il pagamento (anche) di quella parte del suo credito che il convenuto abbia trattenuto e versato a titolo di ritenuta d'imposta - rientra nella giurisdizione delle commissioni tributarie, e non del giudice ordinario, posto che, in entrambi i casi, l'indagine sulla legittimità della ritenuta non integra una mera questione pregiudiziale, suscettibile di essere delibata incidentalmente, ma comporta una causa tributaria avente carattere pregiudiziale, la quale deve essere definita, con effetti di giudicato sostanziale, dal giudice cui la relativa cognizione spetta per ragioni di materia, in litisconsorzio necessario anche dell'Amministrazione finanziaria.
Come chiarito dalla Cassazione, l'applicazione di tale principio non trova ostacolo nel carattere "impugnatorio" della giurisdizione delle Commissioni tributarie (carattere che presuppone la presenza di un provvedimento dell'Amministrazione finanziaria contro cui proporre quel reclamo che costituisce veicolo di accesso, ineludibile, a detta giurisdizione), giacché, come il sostituito, nel caso di prelevamento della ritenuta, potrà promuovere, presentata la dichiarazione annuale, la procedura di rimborso, cosi il sostituto, in caso di versamenti di somme non detratte a titolo di ritenuta, potrà a sua volta formulare richiesta di restituzione al Fisco - in particolare rappresentando le ragioni prospettate dal presunto debitore di imposta per sottrarsi alla rivalsa - impugnandone quindi il rigetto, con ricorso rivolto anche nei confronti del sostituito, effettivo debitore verso il Fisco e, perciò, da considerarsi litisconsorte necessario (cfr. Cass. S.U. n. 1200/1988, n. 23019/2005 e n.
418/2007).
La giurisprudenza della Cassazione è consolidata, quindi, nell'affermare che le controversie
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro fra sostituto e sostituito d'imposta, in cui si discuta della legittimità delle ritenute operate dal sostituto ai fini delle imposte dirette, devono essere portate davanti alla giurisdizione tributaria, attraverso l'impugnazione di un atto (anche di silenzio-rifiuto) dell'Amministrazione (cfr. Cass. S.U. n. 418/2007 e n. 22515/2006), mentre la competenza del giudice ordinario può configurarsi solo ove la ritenuta sia pacificamente dovuta all'Erario e però il sostituto l'abbia trattenuta appropriandosene (cfr. Cass. n. 14033/2006).
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, stante la natura della decisione vertente sull'esame della sola questione pregiudiziale
PQM
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito per appartenere la presente controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice tributario;
2) compensa tra le parti le spese di lite
Latina, 18/03/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro