TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/02/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 06 del mese di febbraio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale
Ordinario di Messina, Seconda Sezione Civile sezione civile, dott. Valerio Brecciaroli, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3030/2018 R.G.
E' comparso, per parte appellante, l'avv. Barbara Bombaci, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso, per parte appellata, l'avv. Giuseppe Di Pietro, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3030/2018 R.G., promossa da
(c.f. e p.iva , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Cati e dall'avv. Barbara
Bombaci, appellante contro TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Di CP_1 C.F._1
Pietro, appellato avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30 maggio 2018, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 2482/2017, depositata in data 30
[...] novembre 2017, con la quale il Giudice di Pace di Messina aveva accolto l'opposizione avanzata da avverso il decreto ingiuntivo n. 334/2015 del 19 gennaio 2015 di condanna al CP_1 pagamento nei confronti dell'odierna appellante della somma di € 4.172,40 (comprensivo dell'i.v.a. sull'importo dovuto di € 3.420,00, oltre i.v.a.) a titolo di corrispettivo dovuto per il periodo ricompreso tra il 28 ottobre 2012 ed il 28 ottobre 2014 (e precisamente € 1.800,00 per l'annualità del 28 ottobre 2012-27 ottobre 2013 ed € 1.620,00 a titolo di acconto del 90% della tariffa annuale relativa al periodo 28 ottobre 2013-27 ottobre 2014) in forza del contratto di ormeggio stipulato in data 11 giugno 1987 a rogito del Notaio rep. n. 34864 e racc. n. 7640 per Persona_1
l'ormeggio e la fornitura di servizi portuali connessi con l'uso del posto barca contrassegnato nella categoria C con il numero 24, ubicato nella zona “antistante il Lotto 1” presso il porto turistico di
, e precisamente per aver erogato i seguenti servizi: pulizia periodica dei fondali con Parte_1
recupero dei rifiuti pericolosi, speciali e non;
raccolta differenziata dei rifiuti, tramite realizzazione di isole ecologiche;
raccolta dei rifiuti pericolosi sparsi nell'area portuale;
unità mobile per aspirazione stoccaggio e scarico di acque nere;
unità mobile per aspirazione stoccaggio e scarico di acque di sentina;
autocarro per trasporto acque nere, acque di sentina, rifiuti differenziati;
approntamento aree di stoccaggio per rifiuti pericolosi;
battellini con motore fuoribordo di servizio per pulizia specchio acqueo, recupero cime danneggiate, recupero trappe-pendino danneggiato, recupero briccole danneggiate, assistenza al recupero delle cime in fase di ormeggio/disormeggio, sostituzione cime, sostituzione trappe-pendino, sostituzione maniglioni, lavori di messa in sicurezza imbarcazioni con apporto di doppie cime;
lavori di manutenzione periodica agli impianti tecnologici: sistema integrato di sicurezza, quadri, sottoquadri, pompe, colonnine utenze, antenne, ponti-radio; lavori di manutenzione periodica ai cunicoli di servizio utenze, con sostituzione dei TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
piani di calpestio;
lavori di manutenzione molo/banchine tramite taglio ed asporto radici arbusti di proprietà altrui, previo ripristino piano di calpestio;
derattizzazione periodica cunicoli tramite pesticidi;
impianti dissuasori di video-sorveglianza; impianti dissuasori d'ingresso ai moli;
dotazione porto servizi igienici per diportisti;
impianto termico-idraulico alimentato a metano/gpl; implementazione impianto di illuminazione portuale;
servizio di assistenza portuale h/24 tramite chiamata su telefonia mobile;
costi sopportati in riferimento a vincoli normativi inerenti la valutazione rischi (art. 28 D.Lgs. n. 81/2008), per la realizzazione di impianti a norma (art. 7 D.M.
n. 37/2008), per l'omologazione degli impianti (D.P.R. n. 462/2001), e per la conformità degli impianti alle direttive europee (direttive 98/37/CEE, 73/23/CEE, 89/336/CEE); costi sostenuti in ottemperanza alle normative cogenti finalizzate all'operatività del porto, per TARSU, trasporto materiali di risulta e rifiuti assoggettati alle normative, smaltimento rifiuti pericolosi/speciali assoggettati ai processi di recupero con i consorzi e ditte abilitate alla normativa S.I.S.T.R.I., per licenze/autorizzazioni Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per incrementi ISTAT e materie prime.
L'appellante, in particolare, ha ritenuto erronea la pronuncia del Giudice di Pace, evidenziando la fondatezza della domanda avanzata in sede monitoria e riproponendo nell'odierno grado d'appello le eccezioni già avanzate in primo grado, ossia l'assenza nel contratto di ormeggio di una clausola di invarianza delle tariffe annuali e la corretta determinazione della tariffa individuata nell'importo annuale di € 1.800,00, oltre i.v.a.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28 ottobre 2018 si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello avversario. CP_1
La causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale il Giudicante ha pronunciato la seguente sentenza.
L'appello promosso da deve essere rigettato, Parte_1 ritenendosi fondata l'opposizione avanzata in primo grado da , seppur con CP_1
motivazione diversa rispetto a quella riportata nella impugnata sentenza.
Deve, in primo luogo, osservarsi che la società opposta è vincolata alla disciplina dettata dal contratto di ormeggio stipulato in data 11 giugno 1987, essendo Portorosa Marina Yachting s.c.a.r.l. subentrata nel rapporto contrattuale in forza del contratto di affidamento del 6 dicembre 2011 stipulato con la curatela del fallimento di (dichiarata fallita con sentenza del Controparte_2 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Tribunale di Messina dell'8 marzo 1994), il cui art. 4 prevede che l'affidataria, per tutta la durata del rapporto oggetto del contratto, deve garantire a quanti hanno stipulato con la CP_2 il c.d. contratto di ormeggio l'uso dei posti barca specificamente dedotti in ciascun contratto e
[...] dei servizi portuali essenziali e l'art. 5 che “nella determinazione della tariffa per i titolari di diritto di ormeggio, l'affidataria deve osservare i contratti stipulati a suo tempo dalla . Controparte_2
Tanto premesso, ai sensi dell'art. 3 del contratto di ormeggio, il corrispettivo dovuto per il posto barca è stato pattuito nell'importo di £ 20.000.000 di cui alla lett. a (già corrisposto al momento della stipulazione del contratto), nonché nell'importo di anno in anno predisposto dalla Società e determinato al momento della stipula del contratto nell'importo annuale di £ 800.000 di cui alla lett.
b a fronte dell'erogazione dei servizi portuali elencati nell'art. 2 del contratto (ormeggio protetto, pulizia dello specchio acqueo;
servizi antincendio e antinquinamento;
vigilanza in ambito portuale sugli arredi ed impianti del porto medesimo, sulle imbarcazioni in sosta ed in movimento;
assistenza all'ormeggio ed al disormeggio dei natanti, manutenzione ordinaria e straordinaria dei moli di sopraflutto e di sottoflutto, degli impianti, arredi ed attrezzature esistenti all'interno del porto, dei pontili, delle catenarie dei corpi morti, delle briccole di ormeggio, ed infine mantenimento dei fondali;
illuminazione pubblica del porto, nonché cura e manutenzione dei segnalamenti marittimi, di entrata e dei fanali interni al porto;
assistenza ed ascolto radio in banda
VHF e CB;
servizio meteorologico;
canone di concessione demaniale;
ogni altro servizio collettivo del quale dovesse essere riconosciuta la necessità e l'opportunità di istituzione, in prosieguo di tempo, per il migliore funzionamento dell'approdo sotto il profilo sia turistico che tecnico). L'art. 3 lett. c del contratto di ormeggio prevede, infine, la possibilità per la società di richiedere all'utente il pagamento di somme per “eventuali servizi portuali non compresi nell'elencazione di cui all'art. 2 del presente atto, ovvero di altri consumi attribuibili all'utente”.
Ritiene il presente Giudice, conformante a quanto deciso da questo Tribunale in casi analoghi (v. sentenza n. 1103/2021 emessa in data 27 maggio 2021; sentenza n. 184/2023 emessa in data 30 gennaio 2023), che il contratto deve essere interpretato nel senso che il canone annuo previsto dall'art. 3, lett. b, comprende tutti i servizi elencati all'art.2, ivi compreso “ogni altro servizio collettivo del quale dovesse essere riconosciuta la necessità e l'opportunità di istituzione, in prosieguo di tempo, per il migliore funzionamento dell'approdo sotto il profilo sia turistico che tecnico”. Tale interpretazione è dettata dal chiaro riferimento che l'art. 3, lett. c, opera TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
esclusivamente in ordine ai “servizi portuali non compresi nell'elencazione di cui all'art. 2 del presente atto”.
Ebbene, andando ad analizzare il caso di specie, ritiene il presente Giudice condivisibile l'orientamento assunto da questo Tribunale in casi analoghi secondo il quale, diversamente da quanto opinato dalla società appellante, i già supra menzionati servizi (di cui al doc. 5 allegato al fascicolo monitorio), per i quali è stata emessa la fattura oggetto del ricorso monitorio n.
489/2014/F, non possono ritenersi erogati dalla società ai sensi dell'art. 3, lett. c, del contratto, essendo i medesimi inclusi tra i servizi di cui all'art. 2 del contratto, in quanto in parte coincidenti con quelli dettagliatamente indicati dalla medesima clausola ed in parte, in ragione del carattere collettivo del servizio, sussumibili nella clausola omnicomprensiva dei servizi collettivi dei quali dovesse essere riconosciuta la necessità e l'opportunità di istituzione “in prosieguo di tempo” per il migliore funzionamento dell'approdo sotto il profilo sia turistico che tecnico.
Alla luce di quanto fin qui dedotto, appare fondata l'opposizione avanzata da nel CP_1
giudizio di primo grado, considerato (conformemente a quanto già deciso da questo Tribunale con le richiamate sentenze) che la domanda avanzata in sede monitoria dalla società appellante per l'importo omnicomprensivo annuale di € 1.800,00, concretizzandosi in un nuovo canone sostitutivo di quello fissato in contratto (richiesto sia per i servizi di cui all'art. 2 del contratto di ormeggio, sia per i servizi aggiuntivi previsti dall'art. 3 lett. c) senza indicazioni specifiche sui criteri di calcolo osservati per la determinazione della somma oggetto di ingiunzione (e della diversa imputazione delle somme richiesta a titolo di tariffa annuale prevista dall'art. 3, lett. 2, ovvero di spese per servizi non ricompresi nell'art. 2), non permette di verificare che il canone annuo sia rimasto realmente invariato rispetto all'originaria pattuizione, non risultando specificamente allegato e provato in che termini le spese straordinarie hanno inciso sulle maggiori somme richieste.
Ritiene il presente Giudice, pertanto, che il canone annuo che l'appellante può pretendere da sia pari all'importo di cui all'originario contratto di ormeggio (pari ad attuali € CP_1
413,16), con la conseguenza che l'importo già corrisposto dall'utente (in assenza di specifiche contestazioni da parte dell'odierna appellante: v. pag. 19 della comparsa conclusionale depositata dall'appellante) di € 898,62 per l'annualità 2012/2013 e di € 915,56 per l'annualità 2013/2014, considerando la rivalutazione secondo i canoni ISTAT, appare satisfattivo delle ragioni creditorie dell'appellante. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Ritiene il presente Giudice che sussistono i presupposti di legge per integralmente compensare le spese di lite tra le parti in causa, considerata la complessità delle questioni trattate in ordine all'interpretazione del contratto di ormeggio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa vertente tra contro , nel Parte_2 CP_1
procedimento n. 3030/2018 R.G., così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_2
;
[...]
2) dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
3) si dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, modificato dalla L. n. 228/2012, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 6 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Valerio Brecciaroli
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 06 del mese di febbraio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale
Ordinario di Messina, Seconda Sezione Civile sezione civile, dott. Valerio Brecciaroli, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3030/2018 R.G.
E' comparso, per parte appellante, l'avv. Barbara Bombaci, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso, per parte appellata, l'avv. Giuseppe Di Pietro, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3030/2018 R.G., promossa da
(c.f. e p.iva , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Cati e dall'avv. Barbara
Bombaci, appellante contro TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Di CP_1 C.F._1
Pietro, appellato avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30 maggio 2018, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 2482/2017, depositata in data 30
[...] novembre 2017, con la quale il Giudice di Pace di Messina aveva accolto l'opposizione avanzata da avverso il decreto ingiuntivo n. 334/2015 del 19 gennaio 2015 di condanna al CP_1 pagamento nei confronti dell'odierna appellante della somma di € 4.172,40 (comprensivo dell'i.v.a. sull'importo dovuto di € 3.420,00, oltre i.v.a.) a titolo di corrispettivo dovuto per il periodo ricompreso tra il 28 ottobre 2012 ed il 28 ottobre 2014 (e precisamente € 1.800,00 per l'annualità del 28 ottobre 2012-27 ottobre 2013 ed € 1.620,00 a titolo di acconto del 90% della tariffa annuale relativa al periodo 28 ottobre 2013-27 ottobre 2014) in forza del contratto di ormeggio stipulato in data 11 giugno 1987 a rogito del Notaio rep. n. 34864 e racc. n. 7640 per Persona_1
l'ormeggio e la fornitura di servizi portuali connessi con l'uso del posto barca contrassegnato nella categoria C con il numero 24, ubicato nella zona “antistante il Lotto 1” presso il porto turistico di
, e precisamente per aver erogato i seguenti servizi: pulizia periodica dei fondali con Parte_1
recupero dei rifiuti pericolosi, speciali e non;
raccolta differenziata dei rifiuti, tramite realizzazione di isole ecologiche;
raccolta dei rifiuti pericolosi sparsi nell'area portuale;
unità mobile per aspirazione stoccaggio e scarico di acque nere;
unità mobile per aspirazione stoccaggio e scarico di acque di sentina;
autocarro per trasporto acque nere, acque di sentina, rifiuti differenziati;
approntamento aree di stoccaggio per rifiuti pericolosi;
battellini con motore fuoribordo di servizio per pulizia specchio acqueo, recupero cime danneggiate, recupero trappe-pendino danneggiato, recupero briccole danneggiate, assistenza al recupero delle cime in fase di ormeggio/disormeggio, sostituzione cime, sostituzione trappe-pendino, sostituzione maniglioni, lavori di messa in sicurezza imbarcazioni con apporto di doppie cime;
lavori di manutenzione periodica agli impianti tecnologici: sistema integrato di sicurezza, quadri, sottoquadri, pompe, colonnine utenze, antenne, ponti-radio; lavori di manutenzione periodica ai cunicoli di servizio utenze, con sostituzione dei TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
piani di calpestio;
lavori di manutenzione molo/banchine tramite taglio ed asporto radici arbusti di proprietà altrui, previo ripristino piano di calpestio;
derattizzazione periodica cunicoli tramite pesticidi;
impianti dissuasori di video-sorveglianza; impianti dissuasori d'ingresso ai moli;
dotazione porto servizi igienici per diportisti;
impianto termico-idraulico alimentato a metano/gpl; implementazione impianto di illuminazione portuale;
servizio di assistenza portuale h/24 tramite chiamata su telefonia mobile;
costi sopportati in riferimento a vincoli normativi inerenti la valutazione rischi (art. 28 D.Lgs. n. 81/2008), per la realizzazione di impianti a norma (art. 7 D.M.
n. 37/2008), per l'omologazione degli impianti (D.P.R. n. 462/2001), e per la conformità degli impianti alle direttive europee (direttive 98/37/CEE, 73/23/CEE, 89/336/CEE); costi sostenuti in ottemperanza alle normative cogenti finalizzate all'operatività del porto, per TARSU, trasporto materiali di risulta e rifiuti assoggettati alle normative, smaltimento rifiuti pericolosi/speciali assoggettati ai processi di recupero con i consorzi e ditte abilitate alla normativa S.I.S.T.R.I., per licenze/autorizzazioni Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per incrementi ISTAT e materie prime.
L'appellante, in particolare, ha ritenuto erronea la pronuncia del Giudice di Pace, evidenziando la fondatezza della domanda avanzata in sede monitoria e riproponendo nell'odierno grado d'appello le eccezioni già avanzate in primo grado, ossia l'assenza nel contratto di ormeggio di una clausola di invarianza delle tariffe annuali e la corretta determinazione della tariffa individuata nell'importo annuale di € 1.800,00, oltre i.v.a.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28 ottobre 2018 si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello avversario. CP_1
La causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale il Giudicante ha pronunciato la seguente sentenza.
L'appello promosso da deve essere rigettato, Parte_1 ritenendosi fondata l'opposizione avanzata in primo grado da , seppur con CP_1
motivazione diversa rispetto a quella riportata nella impugnata sentenza.
Deve, in primo luogo, osservarsi che la società opposta è vincolata alla disciplina dettata dal contratto di ormeggio stipulato in data 11 giugno 1987, essendo Portorosa Marina Yachting s.c.a.r.l. subentrata nel rapporto contrattuale in forza del contratto di affidamento del 6 dicembre 2011 stipulato con la curatela del fallimento di (dichiarata fallita con sentenza del Controparte_2 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Tribunale di Messina dell'8 marzo 1994), il cui art. 4 prevede che l'affidataria, per tutta la durata del rapporto oggetto del contratto, deve garantire a quanti hanno stipulato con la CP_2 il c.d. contratto di ormeggio l'uso dei posti barca specificamente dedotti in ciascun contratto e
[...] dei servizi portuali essenziali e l'art. 5 che “nella determinazione della tariffa per i titolari di diritto di ormeggio, l'affidataria deve osservare i contratti stipulati a suo tempo dalla . Controparte_2
Tanto premesso, ai sensi dell'art. 3 del contratto di ormeggio, il corrispettivo dovuto per il posto barca è stato pattuito nell'importo di £ 20.000.000 di cui alla lett. a (già corrisposto al momento della stipulazione del contratto), nonché nell'importo di anno in anno predisposto dalla Società e determinato al momento della stipula del contratto nell'importo annuale di £ 800.000 di cui alla lett.
b a fronte dell'erogazione dei servizi portuali elencati nell'art. 2 del contratto (ormeggio protetto, pulizia dello specchio acqueo;
servizi antincendio e antinquinamento;
vigilanza in ambito portuale sugli arredi ed impianti del porto medesimo, sulle imbarcazioni in sosta ed in movimento;
assistenza all'ormeggio ed al disormeggio dei natanti, manutenzione ordinaria e straordinaria dei moli di sopraflutto e di sottoflutto, degli impianti, arredi ed attrezzature esistenti all'interno del porto, dei pontili, delle catenarie dei corpi morti, delle briccole di ormeggio, ed infine mantenimento dei fondali;
illuminazione pubblica del porto, nonché cura e manutenzione dei segnalamenti marittimi, di entrata e dei fanali interni al porto;
assistenza ed ascolto radio in banda
VHF e CB;
servizio meteorologico;
canone di concessione demaniale;
ogni altro servizio collettivo del quale dovesse essere riconosciuta la necessità e l'opportunità di istituzione, in prosieguo di tempo, per il migliore funzionamento dell'approdo sotto il profilo sia turistico che tecnico). L'art. 3 lett. c del contratto di ormeggio prevede, infine, la possibilità per la società di richiedere all'utente il pagamento di somme per “eventuali servizi portuali non compresi nell'elencazione di cui all'art. 2 del presente atto, ovvero di altri consumi attribuibili all'utente”.
Ritiene il presente Giudice, conformante a quanto deciso da questo Tribunale in casi analoghi (v. sentenza n. 1103/2021 emessa in data 27 maggio 2021; sentenza n. 184/2023 emessa in data 30 gennaio 2023), che il contratto deve essere interpretato nel senso che il canone annuo previsto dall'art. 3, lett. b, comprende tutti i servizi elencati all'art.2, ivi compreso “ogni altro servizio collettivo del quale dovesse essere riconosciuta la necessità e l'opportunità di istituzione, in prosieguo di tempo, per il migliore funzionamento dell'approdo sotto il profilo sia turistico che tecnico”. Tale interpretazione è dettata dal chiaro riferimento che l'art. 3, lett. c, opera TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
esclusivamente in ordine ai “servizi portuali non compresi nell'elencazione di cui all'art. 2 del presente atto”.
Ebbene, andando ad analizzare il caso di specie, ritiene il presente Giudice condivisibile l'orientamento assunto da questo Tribunale in casi analoghi secondo il quale, diversamente da quanto opinato dalla società appellante, i già supra menzionati servizi (di cui al doc. 5 allegato al fascicolo monitorio), per i quali è stata emessa la fattura oggetto del ricorso monitorio n.
489/2014/F, non possono ritenersi erogati dalla società ai sensi dell'art. 3, lett. c, del contratto, essendo i medesimi inclusi tra i servizi di cui all'art. 2 del contratto, in quanto in parte coincidenti con quelli dettagliatamente indicati dalla medesima clausola ed in parte, in ragione del carattere collettivo del servizio, sussumibili nella clausola omnicomprensiva dei servizi collettivi dei quali dovesse essere riconosciuta la necessità e l'opportunità di istituzione “in prosieguo di tempo” per il migliore funzionamento dell'approdo sotto il profilo sia turistico che tecnico.
Alla luce di quanto fin qui dedotto, appare fondata l'opposizione avanzata da nel CP_1
giudizio di primo grado, considerato (conformemente a quanto già deciso da questo Tribunale con le richiamate sentenze) che la domanda avanzata in sede monitoria dalla società appellante per l'importo omnicomprensivo annuale di € 1.800,00, concretizzandosi in un nuovo canone sostitutivo di quello fissato in contratto (richiesto sia per i servizi di cui all'art. 2 del contratto di ormeggio, sia per i servizi aggiuntivi previsti dall'art. 3 lett. c) senza indicazioni specifiche sui criteri di calcolo osservati per la determinazione della somma oggetto di ingiunzione (e della diversa imputazione delle somme richiesta a titolo di tariffa annuale prevista dall'art. 3, lett. 2, ovvero di spese per servizi non ricompresi nell'art. 2), non permette di verificare che il canone annuo sia rimasto realmente invariato rispetto all'originaria pattuizione, non risultando specificamente allegato e provato in che termini le spese straordinarie hanno inciso sulle maggiori somme richieste.
Ritiene il presente Giudice, pertanto, che il canone annuo che l'appellante può pretendere da sia pari all'importo di cui all'originario contratto di ormeggio (pari ad attuali € CP_1
413,16), con la conseguenza che l'importo già corrisposto dall'utente (in assenza di specifiche contestazioni da parte dell'odierna appellante: v. pag. 19 della comparsa conclusionale depositata dall'appellante) di € 898,62 per l'annualità 2012/2013 e di € 915,56 per l'annualità 2013/2014, considerando la rivalutazione secondo i canoni ISTAT, appare satisfattivo delle ragioni creditorie dell'appellante. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Ritiene il presente Giudice che sussistono i presupposti di legge per integralmente compensare le spese di lite tra le parti in causa, considerata la complessità delle questioni trattate in ordine all'interpretazione del contratto di ormeggio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa vertente tra contro , nel Parte_2 CP_1
procedimento n. 3030/2018 R.G., così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_2
;
[...]
2) dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
3) si dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, modificato dalla L. n. 228/2012, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 6 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Valerio Brecciaroli