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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/10/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 7 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 3634/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3 ed al d.l. n. 5/2012,“e vertente
T R A
(c.f. , elettivamente domiciliata in Salerno alla Via Eugenio Parte_1 C.F._1
Caterina n. 6 presso lo studio dell'Avv. Pasqualino Capozzoli, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bove CP_1
RESISTENTE
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza:
i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 12 giugno 2025 premesso: che aveva promosso un ricorso Parte_1 per ottenere, ex art. 445 bis c.p.c., l'accertamento del proprio stato invalidante per il riconoscimento dei benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3, ed al d.l. n. 5/2012, art. 4; che il giudice assegnava al consulente tecnico dott. l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni Persona_1 sanitare per poter accedere ai benefici connessi allo stato invalidante sopra detto;
che, espletato l'incarico, la esprimeva il proprio motivato dissenso ex art. 445, bis co.4 c.p.c.; tanto premesso Pt_1 il ricorrente adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perché verificate le incongruità della consulenza tecnica, dichiarasse che il proprio stato patologico era tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dei benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3 ed al d.l. n. 5/2012, art. 4, sin dalla data della domanda amministrativa. Chiedeva infine di condannare, altresì, l' , in persona CP_1 del Presidente p.t. al pagamento delle spese ed onorario del difensore, con attribuzione.
Costituitosi il contraddittorio il convenuto eccepiva innanzitutto la nullità del ricorso ai sensi CP_2 dell'art.414 c.p.c., essendo lo stesso del tutto generico e indeterminato per quanto riguardava gli elementi di fatto e di diritto e le condizioni della pretesa azionata, anche essa indeterminata ed imprecisata, che non consentiva al resistente di assumere una precisa posizione processuale;
contestava comunque l'avverso dedotto riportandosi alle argomentazioni di cui alla consulenza tecnica in atti;
in subordine indicava dei consulenti di parte qualora il giudice del lavoro si fosse determinato per disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
***************
Il ricorso è infondato .
Lamenta la ricorrente che il CTU nominato in prime cure ha negato il beneficio richiesto pur in presenza di un grave quadro patologico capace di determinare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap grave.
La ricorrente ha censurato il giudizio del c.t.u. assumendo che questi ha valutato in modo riduttivo le patologie diagnosticate.
Questo giudicante , tuttavia , ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure sia esauriente e persuasiva perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche. In particolare, emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico del periziando, corredato dalle indagini specialistiche necessarie, ed ha tenuto conto della incidenza concreta delle patologie
Le critiche della ricorrente alla c.t.u. non trovano riscontro nella documentazione clinica in atti, né da questa emerge un aggravamento .Né risulta prodotta nell'attuale giudizio nuova documentazione idonea a mutare il quadro esaminato dal primo Consulente ovvero capace di dimostrare l'intervenuto aggravamento delle condizioni .
A tal punto occorre precisare che la condizione di soggetto portatore di “handicap grave” ai sensi dell'art. 3, comma 3° della già citata L. 104/1992 può essere attribuita, come è noto, a quei soggetti che, a causa della minorazione, singola o plurima, dalla quale sono affetti, si trovino “in una condizione di riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Si tratta, all'evidenza, di una condizione soggettiva (o status) al cui semplice riconoscimento sono collegati vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie nonché ogni altra utilità che sia erogata da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi.
L'art.3 così recita :” Soggetti aventi diritto – 1) E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica , psichica o sensoriale , stabilizzata o pregressiva , che è causa di difficoltà di apprendimento , di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2) La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione , alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3) Qualora la minorazione , singola o plurima , abbia ridotto l'autonomia personale , correlata all'età
, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente , continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione , la situazione assume connotazione di gravità . Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e nei interventi dei servizi pubblici.
4) La presente legge si applica anche agli stranieri ed agli apolidi, residenti , domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale . Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordo internazionali”.
Tornando al caso di specie ,il CTU, al termine delle indagini peritali, ha redatto la seguente diagnosi
: La sig.ra è affetta da pregresso intervento chirurgico di tiroidectomia totale per K Parte_1 tiroide, isterectomia totale per fibromiomatosi uterina, pregresso intervento di PTG dx, varicosi delle vene comunicanti di gamba, ipertensione venosa a livello tibiale bilaterale IVC II stadio, ipertensione arteriosa, anemia, diverticolosi, scoliosi lombare sx convessa, discopatie multiple.
La documentazione clinica agli atti, ma soprattutto le evidenze emerse nel corso dell'accertamento peritale consentono di riconoscere la sig.ra “soggetto portatore di handicap (ex art 3 Parte_1 comma 1 L. 104/92)”.
Il CTU , in definitiva , ha ritenuto che le infermità riscontrate non riducono l'autonomia personale , correlata all'età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente , continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione e pertanto giustificano il riconoscimento della sussistenza di una condizione di handicap grave così come previsto dall'art.3 della legge 104/92 .
Questo giudice ritiene di condividere e fare proprio il giudizio espresso dal consulente tecnico d'ufficio, in quanto trae origine da una approfondita e meditata valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali ed è sorretto da valide considerazioni medico-legali, corrette sia sotto il profilo tecnico che logico-conseguenziale.
Quanto ai benefici dell'art. 4 d.lgs. 5/2012 , questi sono stati già attribuiti in sede di visita da parte della Commissione Invalidi che ha riconosciuto in favore della ricorrente la possibilità di avvalersi del contrassegno per invalidi .
Alla stregua delle conclusioni peritali la domanda va pertanto respinta.
Ragioni di equità , in considerazione della materia trattata , inducono a compensare tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese di lite .
Salerno, 7 ottobre 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio