Articolo 3 della Legge 25 luglio 1971, n. 557
Articolo 2Articolo 4
Versione
24 agosto 1971
>
Versione
21 marzo 1993
Art. 3.
Il trattamento economico del personale dei ruoli di cui ai precedenti articoli, il quale e' assegnato al servizio centrale delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, istituito dall' articolo 23 del regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639 , e' anticipato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma.
Con proprio decreto, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, provvede a disciplinare i versamenti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma delle quote di riparto gravanti sulle singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, comprese le relative spese di amministrazione ((e di funzionamento del Servizio centrale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato))
Entrata in vigore il 21 marzo 1993