Art. 3.
Il trattamento economico del personale dei ruoli di cui ai precedenti articoli, il quale e' assegnato al servizio centrale delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, istituito dall' articolo 23 del regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639 , e' anticipato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma.
Con proprio decreto, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, provvede a disciplinare i versamenti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma delle quote di riparto gravanti sulle singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, comprese le relative spese di amministrazione ((e di funzionamento del Servizio centrale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato))
Il trattamento economico del personale dei ruoli di cui ai precedenti articoli, il quale e' assegnato al servizio centrale delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, istituito dall' articolo 23 del regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639 , e' anticipato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma.
Con proprio decreto, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, provvede a disciplinare i versamenti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma delle quote di riparto gravanti sulle singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, comprese le relative spese di amministrazione ((e di funzionamento del Servizio centrale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato))