Sentenza 6 aprile 2011
Massime • 1
È legittimo il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti in zona qualificata come agricola dallo strumento urbanistico comunale, in quanto tale categoria di impianti è compatibile con qualsiasi destinazione di zona, stante l'attitudine a servire in relazione ad ogni tipo di attività. (In motivazione la Corte - nel ricordare che la loro localizzazione, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, non è esclusa neppure dalla destinazione dell'area a verde pubblico o a verde attrezzato - ha aggiunto che la valutazione della legittimità del titolo abilitativo impone, da un lato, di verificare se l'impianto rientri nelle previsioni dettate dal citato decreto in materia di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti e, dall'altro, di accertare se a tale normativa si uniformi il piano comunale di localizzazione della rete di distribuzione carburanti approvato dall'ente locale).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/04/2011, n. 17873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17873 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 06/04/2011
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 730
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 38768/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA IR, n. a Rizziconi il 27.3.1961;
avverso l'ordinanza in data 11.6.2010 del Tribunale di Reggio Calabria, con la quale è stato confermato il decreto di sequestro preventivo di due manufatti emesso dal G.I.P. del Tribunale di Palmi in data 11.5.2010;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOMBARDI Alfredo Maria;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della impugnata ordinanza e del provvedimento di sequestro;
Udito il difensore dell'indagato Avv. Contestabile Guido, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
1 Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo di un fabbricato in c.a. di due piani e di una pensilina in acciaio emesso dal G.I.P. del Tribunale di Palmi in data 11.5.2010 nei confronti di CA IR, indagato, unitamente ad altri, dei reati di cui all'art. 323 c.p. e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b). Il Tribunale ha ribadito la valutazione del G.I.P. in ordine alla illegittimità del permesso di costruire n. 18bis del 2006 rilasciato all'indagato per la realizzazione di un impianto di distribuzione commerciale di carburanti, da realizzarsi in zona qualificata agricola dagli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Taurianova.
Si osserva che il permesso di costruire risulta in contrasto con l'art. 38 delle norme di attuazione del PRG del Comune di Taurianova, come modificato con determina n. 393 del 29.8.2003, a seguito della emanazione della legge urbanistica regionale n. 19/02, che inibisce nella sottozona E1 - agricola produttiva del PRG del Comune di Taurianova - qualunque edificazione - residenziale, infrastrutturale - non strettamente funzionale alle attività agricole. Si osserva inoltre che la L.R. n. 19 del 2002, art. 73 stabilisce espressamente che dalla data di entrata in vigore della medesima sono abrogate tutte le norme in contrasto con essa.
Quanto alle norme e disposizioni degli strumenti urbanistici, delle NTA e dei regolamenti edilizi che non siano conformi si intenderanno sostituite da quelle della presente legge.
Si deduce, quindi, che le previsioni del piano carburanti (che ha natura di atto di pianificazione e quindi di strumento urbanistico) non conformi alle disposizioni della legge regionale e delle successive norme di attuazione adottate in ambito comunale devono intendersi caducate e sostituite dalle nuove previsioni. Nella specie la determina n. 293/2003 vieta nella sottozona E1 ogni attività che comporti trasformazione dell'uso del suolo tanto da renderlo incompatibile con la produzione vegetale o con l'allevamento. Dalle norme e disposizioni citate si desume, quindi, che nella zona E1 non è consentita la installazione di impianti di carburante, trattandosi di intervento palesemente non funzionale alle attività agricole.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato, che la denuncia per violazione di legge.
Si deduce che il Tribunale del riesame ha operato una interpretazione estensiva della L.R. n. 19 del 2002, attribuendo ad essa una portata abrogatrice del D.Lgs n. 32 del 1998, che disciplina il sistema di distribuzione dei carburanti su scala nazionale, demandando alle competenti autorità locali - province e comuni - il compito di individuare i criteri ed i requisiti delle aree idonee alla installazione di distributori di carburanti, anche in difformità dei vigenti strumenti urbanistici.
Si osserva, poi, che ai sensi del D.Lgs. n. 32 del 1998, art. 2 i comuni devono individuare nel termine di trenta giorni i criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati tali impianti. Decorso il termine previsto dalla norma, oggetto di successive proroghe e riduzioni, senza che i comuni abbiano provveduto a quanto prescritto, provvedono in via sostitutiva le regioni entro il termine di trenta giorni.
Nel caso in esame il commissario ad acta, nominato dalla giunta regionale a seguito della inottemperanza del Comune Taurianova, ha approvato il piano di localizzazione della rete di distribuzione dei carburanti per uso autotrazione con Delib. 19 maggio 2003, n.
1. A conferma della legittimità della citata deliberazione si osserva che ai sensi del comma 1 bis del D.Lgs. n. 32 del 1998 "la localizzazione degli impianti di carburante costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposto a particolari vincoli paesaggistici ed ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A".
Il D.Lgs n. 32 del 1998, art. 2, nel testo sostituito dal D.Lgs. n.346 del 1999, art. 1, inoltre attribuisce agli enti locali la facoltà di consentire, in sede di pianificazione della rete, la localizzazione di nuovi impianti anche nelle zone del PRG soggette a diversa destinazione, alla sola condizione che le stesse non siano soggette a particolari vincoli.
Sul punto vengono, poi, citate decisione della giustizia amministrativa, secondo le quali la localizzazione di un impianto di carburanti, ai sensi del D.Lgs. n. 32 del 1998, art. 2, non è esclusa nemmeno dalla destinazione dell'area a verde attrezzato oppure a zona agricola. L'impianto di distribuzione di carburanti costituisce una infrastruttura compatibile con qualunque destinazione urbanistica, salvo espressi divieti, e non necessita, dunque, di una variante di piano, costituendo piuttosto la sua localizzazione un mero adeguamento degli strumenti urbanistici. Si osserva, infine, che secondo quanto stabilito dal D.L. n. 112 del 2008, convertito in L. n. 133 del 2008 le disposizioni regionali e degli enti locali,
qualora contenenti vincoli e restrizioni all'accesso e all'esercizio per l'attività di distribuzione carburanti, sono in contrasto con le disposizioni statali sopravvenute e devono essere disapplicate dal momento della entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. n. 112 del 2008. Nel caso in esame, pertanto, non doveva ritenersi caducato il piano carburanti per contrasto con la legge regionale, ma doveva essere disapplicata quest'ultima, se ritenuta in contrasto con le disposizioni statali dettate in materia di impianti di carburanti. Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito vengono precisati.
Nel caso in cui si ravvisi un conflitto tra la legislazione statale e quella regionale, che disciplinino in termini differenti la stessa materia, tale conflitto non può essere risolto sulla base del criterio meramente cronologico della priorità dell'una o dell'altra legge, che riguarda le norme provenienti dalla stessa fonte e di pari dignità, ma deve essere valutato con riferimento ai parametri dettati dall'art. 117 Cost., come sostituito dalla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, art. 3, in tema di distribuzione della competenza legislativa tra lo Stato e le Regioni. Ove, poi, si ritenga effettivamente sussistente un conflitto la soluzione dello stesso va rimessa alla Corte Costituzionale, sollevando la questione della non manifesta infondatezza della questione di illegittimità dell'una o dell'altra legge.
Con riferimento al D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, finalizzato alla "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 4, comma 4, lett. c)", si osserva che lo stesso detta regole, in parte in materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato, essendo, tra l'altro, ispirato da ragioni di tutela dei consumatori e, quindi, della concorrenza (art. 117 Cost., comma 1, lett. e)), ed in parte in materie di legislazione concorrente, quali quelle afferenti alle reti di comunicazione, di distribuzione dell'energia, governo del territorio (art. 117, comma 2).
La L.R. Calabria 16 aprile 2002, n. 19, disciplina, invece, la pianificazione, la tutela ed il recupero del territorio in ambito locale, nonché l'esercizio delle competenze e delle funzioni amministrative ad esso attinenti (art. 1).
Sicché, mentre quest'ultima legge detta disposizioni di carattere generale, da valere nell'ambito dell'intera Regione per il governo del territorio in materia di pianificazione urbanistica, la legge statale si riferisce ad uno specifico settore, afferente alla dislocazione delle reti di distribuzione del carburante, in cui gli interessi tutelati riguardano precipuamente la tutela dei consumatori, la funzionalità delle reti di comunicazione e solo marginalmente si intersecano con quelli relativi alla tutela del territorio.
La L. n. 32 del 1998, pertanto, ha innegabile carattere di specialità rispetto alla normativa che, in ambito locale, detta regole generali per il governo del territorio, sicché, per ritenere sussistente un conflitto tra sistemi normativi solo parzialmente concorrenti, la legge regionale avrebbe dovuto contenere uno specifico riferimento agli impianti di distribuzione di carburante, per escluderne la dislocabilità in determinate aree territoriali in contrasto con quanto previsto dalla legge statale;
riferimento che nella specie non sussiste.
Deve rilevarsi in proposito che gli impianti di distribuzione di carburante, considerato il loro limitato impatto ambientale e la natura non residenziale della struttura, non si palesano certamente idonei a snaturare la destinazione impressa dall'ente locale a determinate aree, quali quelle agricole.
Peraltro, il D.Lgs n. 32 del 1998, art. 2, comma 1 bis, fa espressamente salvi i vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali esistenti sul territorio.
Va ancora rilevato che, in evidente applicazione degli indicati criteri ermeneutici, la giurisprudenza amministrativa risulta assolutamente consolidata nell'affermare che gli impianti di distribuzione di carburante sono compatibili con qualsiasi destinazione di zona, stante la loro attitudine a servire in relazione a ogni tipo di attività, sicché è stato affermato che la loro localizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 32 del 1998, art. 2, non è esclusa neppure dalla destinazione dell'area a verde pubblico o a verde attrezzato (cfr. Cons. St., sez. 5, 21 settembre 2005, n. 4945;
Cons. St sez. 5, 19.9.2007 n. 4887; Cons. Stat, Sez. 5, 9 giungo 2008, n. 2857; id. 23 gennaio 2007, n. 192; id. 13 dicembre 2006, n. 7377; Tar Veneto, Sez. 3, 1 agosto 2007, n. 2626; Tar. Veneto, sez. 3, 16.6.2009 n. 1805). Non appare, infine, priva di rilievo, nel caso in esame, la circostanza che il Piano comunale di distribuzione carburanti per il Comune di Taurianova è stato deliberato ed approvato da un organo che costituisce emanazione dello stesso ente regionale (Commissario ad acta all'uopo nominato dalla Regione).
Non sussiste, pertanto, nel caso in esame, conflitto tra la legislazione in materia di governo del territorio dettata dalla Regione e la legislazione statale in materia di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, dovendo trovare applicazione, per il principio di specialità, solo quest'ultima con riferimento alla installazione di tale tipo di struttura. La valutazione della legittimità del permesso di costruire rilasciato per la installazione dell'impianto per la distribuzione di carburante oggetto di sequestro deve, pertanto, essere effettuata tenendo conto di quanto disposto in materia dal D.Lgs. n. 32 del 1998 e successive modificazioni, valutando in particolare se la struttura di cui è stata autorizzata nel suo complesso la realizzazione rientra nelle previsioni della normativa in materia di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti e ad essa si sia uniformato lo stesso Piano comunale di distribuzione carburanti approvato per il Comune di Taurianova.
L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annulla con rinvio per un nuovo esame che tenga conto degli enunciati principi di diritto.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2011. Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011