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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/05/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 805 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante in carica, con gli Avv.ti Lucia Orsingher, Pt_1
Maria Teresa Pugliano, Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli ---- appellante
E
, con l'Avv. Mauro Marranzini ---- appellata CP_1
oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro.
Assegno sociale.
Conclusioni per l'appellante: “… a. Dichiarare ed accertare l'omissione di pronuncia da parte del giudice di prime cure e conseguente vizio della sentenza appellata, con conseguente accertamento e declaratoria dell'improponibilità dell'azione giudiziale ovvero della decadenza dalla stessa ex art.42 d.l.269/2003 e/o ex art. 47 D.P.R. 639/70,
b. In via principale subordinata, rigettare tutte le domande istanze ed eccezioni di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto.
c. Rifusione di spese e competenze del presente grado di giudizio e del precedente grado di giudizio.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di conferma delle ragioni avverse,
38. Accertare e dichiarare che l'assegno sociale sostitutivo poteva essere riconosciuto
a parte appellata solo a partire dal 1.9.10 ovvero dall' 1.11.2011
39. Accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale dei ratei, da calcolarsi a ritroso dalla data della domanda giudiziale (non essendoci agli atti domande amministrative relative all'assegno sociale) ovvero dalla data della domanda del 9.5.18”;
Conclusioni per l'appellata: “… 1. Rigettare l'appello proposto dall poiché Pt_1
inammissibile e/o comunque infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto confermare la Sentenza n. 39/2022 appellata;
2. Con condanna dell alla refusione delle spese e competenze del presente grado Pt_1
di giudizio e del precedente grado di giudizio in favore del sottoscritto difensore con distrazione”.
Svolgimento del processo
1. L'appellata, invalida con riduzione della capacità lavorativa pari all'86%, con ricorso presentato innanzi al Tribunale di Paola, aveva chiesto il riconoscimento del proprio diritto all'assegno sociale automaticamente spettantele,
a far data dal compimento del sessantacinquesimo anno di età (14/8/2010), per avere precedentemente goduto (con decorrenza 1°/11/2009) dell'assegno di invalidità civile.
Aveva lamentato, in particolare, che l' cui aveva trasmesso tramite patronato Pt_1
la documentazione attestante i propri redditi familiari, era rimasto ingiustificatamente inerte, rispetto alle proprie istanze, sino a quando, in data
21/2/2019, le aveva espressamente rigettate con la seguente generica motivazione che aveva necessitato l'immediata attivazione del rimedio giudiziale: “La prestazione risulta eliminata dal 1 settembre 2010”.
2. Il tribunale, sul presupposto dell'incontestata ricorrenza del requisito reddituale (“nel caso de quo l' non contesta la sussistenza dei requisiti reddituale Pt_1
ed anagrafico in capo all'istante”), aveva ritenuto dovuta l'automatica trasformazione dell'assegno di invalidità civile in assegno sociale, al naturale compimento del sessantacinquesimo anno di età, in applicazione dell'art. 19 della L.
n° 118/1971.
Aveva, inoltre, rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dall affermando Pt_1
che i ratei ancora non liquidati soggiacevano alla prescrizione ordinaria decennale, nella fattispecie non maturata.
3. L' grava d'appello la sentenza del Tribunale, sollevando le Pt_1
seguenti censure: a) la prima, è che il preteso automatismo, nella fattispecie in esame, non poteva avere luogo giacché il beneficio dell'assegno di invalidità civile era stato corrisposto in unica soluzione in data 24/4/2014, in forza di una sentenza che lo aveva riconosciuto, in favore della Sig.ra esattamente dal 1°/11/2009 al CP_1
14/8/2010, data in cui quest'ultima compiva il 65° anno di età; e poiché l'assegno sociale era stato chiesto con domanda amministrativa del 9/5/2018, la cesura tra le prestazioni rappresentata dal periodo “neutro”, decorrente dal 14/10/2010, interrompeva il diritto all'automatica trasformazione del beneficio chiesta solo successivamente dalla parte privata;
b) la seconda, è che il giudice di primo grado non aveva colto che nel ricorso conclusosi con la sentenza di accertamento del diritto all'assegno di invalidità civile il ricorrente aveva chiesto solo tale beneficio e non la trasformazione dello stesso in assegno sociale, al compimento dei 65 anni;
sicché, la sentenza in questione poteva incidere solo sulla prima provvidenza e non anche sulla seconda;
mentre il giudice di prime cure di questo giudizio l'aveva utilizzata come presupposto anche per far ottenere all'assistibile la trasformazione di cui trattasi;
c) la terza, è che non aveva rilevato l'improponibilità dell'azione per essere stata presentata la domanda amministrativa solo il 9/5/2018; che non aveva altresì rilevato la decadenza semestrale ex art. 42 D.L. 269/2003, applicabile al caso di specie per essere la domanda di assegno sociale dipendente dalla trasformazione dell'assegno di invalidità civile;
che non aveva, infine, rilevato la decadenza di cui all'art. 47 del DPR n° 639/70 (termine di 3 anni e 300 giorni), decorrente dal 27/5/2014 (data di liquidazione dell'assegno di invalidità civile;
d) la quarta, è che aveva disatteso l'eccezione di prescrizione quinquennale, avendo fatto applicazione della prescrizione decennale.
4. Resiste in appello la Sig.ra CP_1
5. All'udienza fissata, la Corte, acquisito il fascicolo di primo grado ed ascoltate le conclusioni dei procuratori presenti, ha deciso la causa come da dispositivo letto in udienza.
Motivi della decisione
I. L'appello è infondato.
II. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di prescrizione.
Secondo l' è quinquennale;
mentre secondo il tribunale di Paola è decennale. Pt_1
La Corte concorda con la statuizione del giudice di prime cure.
La giurisprudenza della Suprema Corte, con orientamento uniforme nel tempo, ha stabilito che soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella quinquennale che presuppone la liquidità del credito, da non intendersi secondo la nozione comune ricavabile dall'art. 1282 c.c., bensì quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione), con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come emerge dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935, secondo cui si prescrivono in cinque anni
a favore dell'istituto le sole rate di pensione "non riscosse", fermo restando che anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, che costituiscono parte integrante dei ratei corrisposti in ritardo, si prescrivono nel termine di dieci anni, permanendo
l'illiquidità per la parte residua anche in caso di pagamento solo parzialmente estintivo>> (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2563 del 09/02/2016).
E poiché nella fattispecie in esame la pretesa della parte privata non riguarda ratei di pensione/assegno non riscossi bensì ratei di una prestazione (l'assegno sociale) mai liquidati, non v'è dubbio che il regime estintivo dell'azione deve intendersi decennale e non quinquennale, come auspicato dall'appellante.
Ciò in ossequio anche ai rilievi dottrinali, secondo cui in materia assistenziale, qual è quella che ci occupa, il principio affermato dalla Cassazione – riassunto nell'arresto sopra trascritto – non trova deroga alcuna.
III. Quanto agli altri motivi di gravame, va osservato, preliminarmente, che la questione relativa alla decadenza ex art. 47 del DPR n° 639/70 è inammissibile, in quanto introdotta per la prima volta in appello.
IV. Esaminando, infine, le altre doglianze in forma unitaria, emerge quanto segue.
IV.1 L'introduzione dell'assegno sociale, in luogo della pensione sociale, ha comportato che, in caso di trasformazione dell'assegno di invalidità civile in assegno sociale, per raggiungimento dell'età soglia, essa trasformazione avviene automaticamente;
quindi senza necessità di una nuova domanda amministrativa.
In tal senso: corresponsione dell'assegno in luogo della pensione sociale in favore degli ultrasessantacinquenni che abbiano maturato il requisito dell'età anagrafica successivamente al 1 gennaio 1996, si applica anche a favore degli invalidi civili aventi diritto, ai sensi dell'art. 19, primo comma, della legge n. 118 del 1971, alla trasformazione automatica del loro trattamento assistenziale al compimento dei sessantacinque anni di età, che compiano l'età richiesta nel dicembre 1995, atteso che l'art. 19 citato consente l'accesso alla prestazione "sostitutiva" dal primo giorno del mese successivo al compimento dei sessantacinque anni, con la conseguenza che tale data designa non la mera decorrenza del nuovo trattamento ma l'insorgenza del diritto al trattamento medesimo, il quale, pertanto, matura nella vigenza del nuovo regime introdotto dalla legge n. 335 del 1995>> (Sez. L, Sentenza n. 23168 del 08/11/2011).
IV.2 Tale valutazione era già stata effettuata dal Tribunale di Paola e, confermata da questa Corte, denerva le critiche dell' afferenti a questioni relative alla Pt_1
tardività o alla mancanza di regolarità formale della domanda amministrativa, riferite alla condotta procedimentale della Sig.ra CP_1
IV.3 Chiarito quanto sopra, l'automatismo accennato determina che l'assegno sociale spetta all'appellata anche se la sentenza presupposta dalle sue istanze aveva deciso meramente sul diritto all'assegno di invalidità civile e non anche sul diritto all'assegno sociale;
posto che la maturazione del primo ha determinato la consequenziale maturazione del secondo.
IV.4 Tale ragionamento chiarisce come nessuna “cesura” si ravvisi tra il momento della cessazione del diritto all'assegno di invalidità civile e quello dell'insorgenza del diritto all'assegno sociale;
di talché, alla maturazione del primo beneficio ed al determinarsi delle condizioni anagrafiche, il diritto al secondo beneficio è maturato senza soluzione di continuità.
Ed in tal stregua è stato rivendicato dalla parte, mediante la corposa corrispondenza pec versata in atti.
IV.5 Tutto quanto sopra si afferma anche in considerazione del fatto che il requisito economico non è stato mai revocato in dubbio da parte dell il quale, Pt_1
avverso il corrispondente capo di sentenza, che lo accertava, non ha mosso censura alcuna.
V. Consegue a quanto detto che l'appello va rigettato.
VI. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
VII. Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso Pt_1
depositato in data 4 agosto 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, Giudice del Lavoro, n. 39/2022 resa in data 17 febbraio 2022, così provvede:
1.- Rigetta l'appello;
2.- Condanna l' al pagamento dei compensi del presente grado, liquidati Pt_1
in € 3.000,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta, in favore del procuratore antistatario di parte appellata, come per legge;
3.- Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, il 15 maggio 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 805 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante in carica, con gli Avv.ti Lucia Orsingher, Pt_1
Maria Teresa Pugliano, Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli ---- appellante
E
, con l'Avv. Mauro Marranzini ---- appellata CP_1
oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro.
Assegno sociale.
Conclusioni per l'appellante: “… a. Dichiarare ed accertare l'omissione di pronuncia da parte del giudice di prime cure e conseguente vizio della sentenza appellata, con conseguente accertamento e declaratoria dell'improponibilità dell'azione giudiziale ovvero della decadenza dalla stessa ex art.42 d.l.269/2003 e/o ex art. 47 D.P.R. 639/70,
b. In via principale subordinata, rigettare tutte le domande istanze ed eccezioni di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto.
c. Rifusione di spese e competenze del presente grado di giudizio e del precedente grado di giudizio.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di conferma delle ragioni avverse,
38. Accertare e dichiarare che l'assegno sociale sostitutivo poteva essere riconosciuto
a parte appellata solo a partire dal 1.9.10 ovvero dall' 1.11.2011
39. Accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale dei ratei, da calcolarsi a ritroso dalla data della domanda giudiziale (non essendoci agli atti domande amministrative relative all'assegno sociale) ovvero dalla data della domanda del 9.5.18”;
Conclusioni per l'appellata: “… 1. Rigettare l'appello proposto dall poiché Pt_1
inammissibile e/o comunque infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto confermare la Sentenza n. 39/2022 appellata;
2. Con condanna dell alla refusione delle spese e competenze del presente grado Pt_1
di giudizio e del precedente grado di giudizio in favore del sottoscritto difensore con distrazione”.
Svolgimento del processo
1. L'appellata, invalida con riduzione della capacità lavorativa pari all'86%, con ricorso presentato innanzi al Tribunale di Paola, aveva chiesto il riconoscimento del proprio diritto all'assegno sociale automaticamente spettantele,
a far data dal compimento del sessantacinquesimo anno di età (14/8/2010), per avere precedentemente goduto (con decorrenza 1°/11/2009) dell'assegno di invalidità civile.
Aveva lamentato, in particolare, che l' cui aveva trasmesso tramite patronato Pt_1
la documentazione attestante i propri redditi familiari, era rimasto ingiustificatamente inerte, rispetto alle proprie istanze, sino a quando, in data
21/2/2019, le aveva espressamente rigettate con la seguente generica motivazione che aveva necessitato l'immediata attivazione del rimedio giudiziale: “La prestazione risulta eliminata dal 1 settembre 2010”.
2. Il tribunale, sul presupposto dell'incontestata ricorrenza del requisito reddituale (“nel caso de quo l' non contesta la sussistenza dei requisiti reddituale Pt_1
ed anagrafico in capo all'istante”), aveva ritenuto dovuta l'automatica trasformazione dell'assegno di invalidità civile in assegno sociale, al naturale compimento del sessantacinquesimo anno di età, in applicazione dell'art. 19 della L.
n° 118/1971.
Aveva, inoltre, rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dall affermando Pt_1
che i ratei ancora non liquidati soggiacevano alla prescrizione ordinaria decennale, nella fattispecie non maturata.
3. L' grava d'appello la sentenza del Tribunale, sollevando le Pt_1
seguenti censure: a) la prima, è che il preteso automatismo, nella fattispecie in esame, non poteva avere luogo giacché il beneficio dell'assegno di invalidità civile era stato corrisposto in unica soluzione in data 24/4/2014, in forza di una sentenza che lo aveva riconosciuto, in favore della Sig.ra esattamente dal 1°/11/2009 al CP_1
14/8/2010, data in cui quest'ultima compiva il 65° anno di età; e poiché l'assegno sociale era stato chiesto con domanda amministrativa del 9/5/2018, la cesura tra le prestazioni rappresentata dal periodo “neutro”, decorrente dal 14/10/2010, interrompeva il diritto all'automatica trasformazione del beneficio chiesta solo successivamente dalla parte privata;
b) la seconda, è che il giudice di primo grado non aveva colto che nel ricorso conclusosi con la sentenza di accertamento del diritto all'assegno di invalidità civile il ricorrente aveva chiesto solo tale beneficio e non la trasformazione dello stesso in assegno sociale, al compimento dei 65 anni;
sicché, la sentenza in questione poteva incidere solo sulla prima provvidenza e non anche sulla seconda;
mentre il giudice di prime cure di questo giudizio l'aveva utilizzata come presupposto anche per far ottenere all'assistibile la trasformazione di cui trattasi;
c) la terza, è che non aveva rilevato l'improponibilità dell'azione per essere stata presentata la domanda amministrativa solo il 9/5/2018; che non aveva altresì rilevato la decadenza semestrale ex art. 42 D.L. 269/2003, applicabile al caso di specie per essere la domanda di assegno sociale dipendente dalla trasformazione dell'assegno di invalidità civile;
che non aveva, infine, rilevato la decadenza di cui all'art. 47 del DPR n° 639/70 (termine di 3 anni e 300 giorni), decorrente dal 27/5/2014 (data di liquidazione dell'assegno di invalidità civile;
d) la quarta, è che aveva disatteso l'eccezione di prescrizione quinquennale, avendo fatto applicazione della prescrizione decennale.
4. Resiste in appello la Sig.ra CP_1
5. All'udienza fissata, la Corte, acquisito il fascicolo di primo grado ed ascoltate le conclusioni dei procuratori presenti, ha deciso la causa come da dispositivo letto in udienza.
Motivi della decisione
I. L'appello è infondato.
II. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di prescrizione.
Secondo l' è quinquennale;
mentre secondo il tribunale di Paola è decennale. Pt_1
La Corte concorda con la statuizione del giudice di prime cure.
La giurisprudenza della Suprema Corte, con orientamento uniforme nel tempo, ha stabilito che soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella quinquennale che presuppone la liquidità del credito, da non intendersi secondo la nozione comune ricavabile dall'art. 1282 c.c., bensì quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione), con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come emerge dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935, secondo cui si prescrivono in cinque anni
a favore dell'istituto le sole rate di pensione "non riscosse", fermo restando che anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, che costituiscono parte integrante dei ratei corrisposti in ritardo, si prescrivono nel termine di dieci anni, permanendo
l'illiquidità per la parte residua anche in caso di pagamento solo parzialmente estintivo>> (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2563 del 09/02/2016).
E poiché nella fattispecie in esame la pretesa della parte privata non riguarda ratei di pensione/assegno non riscossi bensì ratei di una prestazione (l'assegno sociale) mai liquidati, non v'è dubbio che il regime estintivo dell'azione deve intendersi decennale e non quinquennale, come auspicato dall'appellante.
Ciò in ossequio anche ai rilievi dottrinali, secondo cui in materia assistenziale, qual è quella che ci occupa, il principio affermato dalla Cassazione – riassunto nell'arresto sopra trascritto – non trova deroga alcuna.
III. Quanto agli altri motivi di gravame, va osservato, preliminarmente, che la questione relativa alla decadenza ex art. 47 del DPR n° 639/70 è inammissibile, in quanto introdotta per la prima volta in appello.
IV. Esaminando, infine, le altre doglianze in forma unitaria, emerge quanto segue.
IV.1 L'introduzione dell'assegno sociale, in luogo della pensione sociale, ha comportato che, in caso di trasformazione dell'assegno di invalidità civile in assegno sociale, per raggiungimento dell'età soglia, essa trasformazione avviene automaticamente;
quindi senza necessità di una nuova domanda amministrativa.
In tal senso: corresponsione dell'assegno in luogo della pensione sociale in favore degli ultrasessantacinquenni che abbiano maturato il requisito dell'età anagrafica successivamente al 1 gennaio 1996, si applica anche a favore degli invalidi civili aventi diritto, ai sensi dell'art. 19, primo comma, della legge n. 118 del 1971, alla trasformazione automatica del loro trattamento assistenziale al compimento dei sessantacinque anni di età, che compiano l'età richiesta nel dicembre 1995, atteso che l'art. 19 citato consente l'accesso alla prestazione "sostitutiva" dal primo giorno del mese successivo al compimento dei sessantacinque anni, con la conseguenza che tale data designa non la mera decorrenza del nuovo trattamento ma l'insorgenza del diritto al trattamento medesimo, il quale, pertanto, matura nella vigenza del nuovo regime introdotto dalla legge n. 335 del 1995>> (Sez. L, Sentenza n. 23168 del 08/11/2011).
IV.2 Tale valutazione era già stata effettuata dal Tribunale di Paola e, confermata da questa Corte, denerva le critiche dell' afferenti a questioni relative alla Pt_1
tardività o alla mancanza di regolarità formale della domanda amministrativa, riferite alla condotta procedimentale della Sig.ra CP_1
IV.3 Chiarito quanto sopra, l'automatismo accennato determina che l'assegno sociale spetta all'appellata anche se la sentenza presupposta dalle sue istanze aveva deciso meramente sul diritto all'assegno di invalidità civile e non anche sul diritto all'assegno sociale;
posto che la maturazione del primo ha determinato la consequenziale maturazione del secondo.
IV.4 Tale ragionamento chiarisce come nessuna “cesura” si ravvisi tra il momento della cessazione del diritto all'assegno di invalidità civile e quello dell'insorgenza del diritto all'assegno sociale;
di talché, alla maturazione del primo beneficio ed al determinarsi delle condizioni anagrafiche, il diritto al secondo beneficio è maturato senza soluzione di continuità.
Ed in tal stregua è stato rivendicato dalla parte, mediante la corposa corrispondenza pec versata in atti.
IV.5 Tutto quanto sopra si afferma anche in considerazione del fatto che il requisito economico non è stato mai revocato in dubbio da parte dell il quale, Pt_1
avverso il corrispondente capo di sentenza, che lo accertava, non ha mosso censura alcuna.
V. Consegue a quanto detto che l'appello va rigettato.
VI. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
VII. Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso Pt_1
depositato in data 4 agosto 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, Giudice del Lavoro, n. 39/2022 resa in data 17 febbraio 2022, così provvede:
1.- Rigetta l'appello;
2.- Condanna l' al pagamento dei compensi del presente grado, liquidati Pt_1
in € 3.000,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta, in favore del procuratore antistatario di parte appellata, come per legge;
3.- Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, il 15 maggio 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni