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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza dell'11.2.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2686/2023 R.G.
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Carlo Pisapia Parte_1
e Alessandra Pisapia
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1
procura in atti, dagli avv.ti G. Gambardella, M. Siviero e G. Ronconi
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data 13.10.2021, esponeva: Parte_1
che, dipendente della convenuta dal 4.3.2002, prestava la propria attività Controparte_1
lavorativa presso il Centro Elettronico dello stabilimento O.M.C. di Santa Maria La Bruna, con inquadramento nel livello D, posizione retributiva D1, figura professionale Operatore Specializzato
Manutenzione; che, a decorrere dal gennaio 2015, poiché in possesso delle capacità tecniche e di specifiche conoscenze professionali, era stato utilizzato, in modo continuativo ed ininterrotto, nelle funzioni superiori di Tecnico, mansioni riconducibili al livello professionale C (Tecnici), figura professionale Tecnico Manutenzione Rotabili;
che, invero, egli operava su apparecchiature elettroniche complesse (“Caricabatterie statico
Parizzi” e “ Westinghouse”) e provvedeva alla loro manutenzione, alla individuazione delle anomalie, alla risoluzione dei guasti e al collaudo finale, attività svolta mediante lo studio e l'utilizzo di schemi elettrici, disegni e tecnologie complesse, in piena autonomia e senza alcun controllo da parte di personale gerarchicamente superiore.
Tanto premesso, chiedeva al giudice adito, di “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello professionale C – Tecnico, Tecnico della Manutenzione Rotabili, posizione retributiva C2, di cui al CCNL della Mobilità / Attività Ferroviarie del 20.7.12 e rinnovo del 16.12.2016, a far data dal 01.04.2015, ex artt. 26 del CCNL, ovvero dal 01.07.2015, ex art.
2103 cc, ovvero dalla diversa data di giustizia e, per l'effetto, condannare la società convenuta,
, in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Roma, Piazza della Croce CP_1
Rossa n. 1, alla ricostruzione economica e giuridica della carriera del ricorrente, con inquadramento nel livello C, Tecnico della Manutenzione Rotabili, posizione retributiva iniziale
C2, a decorrere dalla data del 01.04.2015, ovvero dalla data del 01.07.2015, ovvero dalla diversa data di giustizia, nonché al pagamento di tutte le conseguenziali differenze retributive maturate con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali”, con vittoria di spese, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Costituitasi la convenuta, che contestava la fondatezza della domanda, ammessa ed espletata la prova per testi, con sentenza n. 806/2023 il Tribunale rigettava il ricorso, per non avere l'istante provato gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè lo svolgimento continuativo e prevalente di mansioni riconducibili all'invocato inquadramento, e compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 6.11.2023,
dolendosi di una errata interpretazione delle declaratorie contrattuali e di una Parte_1
errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Invocava, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con integrale accoglimento delle domande avanzate in primo grado e vittoria di spese del doppio grado.
Ricostruito il contraddittorio, all'udienza dell'11.2.2025, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti. *****
2. Preliminarmente va esaminata e respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte appellata, atteso che il gravame contiene motivi di impugnazione formulati in modo specifico, tali da permettere di determinare esattamente i capi della sentenza di primo grado censurati e da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa della controparte.
3. Quanto all'appello, esso è infondato e va rigettato per le motivazioni che si vanno ad illustrare.
Ed invero, posto che spetta a colui che agisce in giudizio provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela se, come nella specie, vi è contestazione, il giudice di prime cure ha correttamente analizzato le declaratorie contrattuali e valutato le risultanze istruttorie.
È onere, infatti, del lavoratore che agisca per il riconoscimento del livello superiore allegare e provare gli elementi posti a base della domanda, essendo egli, in particolare, tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti l'inquadramento invocato, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver concretamente svolto.
Pertanto, il lavoratore, deve dimostrare non solo l'effettivo svolgimento di determinate mansioni, ma anche la loro riconducibilità al livello superiore invocato.
Applicando tali principi al caso di specie, questa Corte ritiene che, nel corso del giudizio di primo grado, non sia stata fornita adeguata prova dello svolgimento da parte di di Parte_1
mansioni riconducibili al livello C del CCNL di categoria, in luogo del livello D del medesimo
CCNL in cui il dipendente è stato formalmente inquadrato.
E' opportuno, a questo punto, esaminare le previsioni contenute nel richiamato CCNL.
Secondo la declaratoria contrattuale appartengono al livello livello D, Operatori Specializzati, “i lavoratori che, sulla base di conoscenze professionali specifiche e di adeguata esperienza acquisita nell'esercizio delle proprie mansioni, ovvero attraverso specifici percorsi formativi, svolgono attività operative, tecniche ed amministrative, nell'ambito di metodi e procedure predefiniti comprese attività di addestramento al lavoro e di coordinamento di personale di livello pari o inferiore. … Rientrano in tale livello i lavoratori che in possesso delle prescritte abilitazioni e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso moduli formativi di specializzazione e esperienza professionale maturata nei livelli inferiori , nell'ambito dei rispettivi settori di attività, concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento dei processi e delle attività di livello pario inferiore.
Tra le figure professionali, appartenenti a tale livello, rientra l'Operatore Specializzato
Manutenzione Rotabili;
trattasi di “lavoratori che svolgono attività pratico-operative relative a installazione, riparazione, manutenzione e verifica sul materiale rotabile e sulle apparecchiature, svolgendo, altresì, le mansioni di uso comune comprese le operazioni amministrative connesse;
effettuano, altresì, la messa in esercizio dei mezzi di trasporto”.
Appartengono, invece, al livello C (quello rivendicato dall'odierno appellante) “i lavoratori che svolgono con autonomia operativa e con margini di discrezionalità , nell'ambito di procedure ed istruzioni ricevute, attività richiedenti un qualificato livello di conoscenze e professionalità nonché competenze tecniche, specialistiche, commerciali e/o gestionali, di protezione aziendale, finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi , anche attraverso l'addestramento al lavoro, il controllo di attività operative e il coordinamento di personale di livello pari o inferiore. Rientrano in tale livello i lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni/patenti e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso una specifica formazione o esperienza professionale maturata nelle posizioni retributive e nei livelli professionali inferiori, nell'ambito dei rispettivi settori di attività concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento e il controllo delle attività di personale di livello pari o inferiore”.
Tra le figure professionali, appartenenti a tale livello, rientra il “Tecnico della Manutenzione
Rotabili”; si tratta di “Lavoratori che svolgono attività tecnico-operative di installazione e manutenzione degli apparati e del materiale rotabile, anche attraverso l'utilizzo di schemi, disegni,
e tecnologie complesse , realizzando, inoltre, il connesso controllo amministrativo”.
Ciò posto, le declaratorie di riferimento pongono una fondamentale distinzione tra i due livelli a confronto, che non risiede nell'assenza di autonomia operativa in capo ai lavoratori del livello inferiore.
Al contrario, costoro, definiti Operatori Specializzati proprio in ragione del riconosciuto grado specialistico di conoscenze, sono senz'altro chiamati ad operare in maniera autonoma, sulla scorta del bagaglio delle competenze professionali specifiche e dell'esperienza acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi, ma pur sempre “nell'ambito di metodi e procedure predefiniti”. Inoltre, possono svolgere anche “attività di addestramento al lavoro e di coordinamento di personale di livello pari o inferiore”, compiti che inevitabilmente comportano margini di autonomia operativa e connessa responsabilità.
In particolare, come si è visto, nel profilo dell' “Operatore Specializzato Manutenzione Rotabili” rientrano i “Lavoratori che svolgono attività pratico-operative relative a installazione, riparazione, manutenzione e verifica sul materiale rotabile e sulle apparecchiature, svolgendo altresì le mansioni di uso comune comprese le operazioni amministrative connesse;
effettuano, altresì, la messa in esercizio dei mezzi di trazione”. Emerge agevolmente dalla lettura della declaratoria dell'Operatore Specializzato Manutenzione
Rotabili che non può considerarsi estraneo al profilo in esame un certo grado di autonomia in sede operativa, indispensabile a portare a termine determinati processi produttivi (installazione, riparazione, manutenzione e verifica sul materiale rotabile e sulle apparecchiature), nonché ad assicurare la messa in esercizio dei mezzi di trazione;
a tale livello di autonomia operativa, indiscutibilmente esistente, è naturale che corrisponda un certo grado di responsabilità per il risultato delle “attività operative, tecniche ed amministrative” compiute.
Va detto, al riguardo, che nella definizione di “processo produttivo” rientra qualsiasi sequenza di operazioni che permettano di ottenere un risultato finale.
Ne consegue che, seppure non espressamente menzionato, è senz'altro richiesto anche dalla declaratoria del livello D un determinato grado di autonomia operativa, adeguato all'ampiezza limitata del processo produttivo in concreto affidato all'Operatore Specializzato, il quale svolge
“attività operative, tecniche ed amministrative”, ma “nell'ambito di metodi e procedure predefiniti”.
Al livello C (Tecnici) appartengono, invece, i lavoratori che svolgono con autonomia operativa e con margini di discrezionalità, nell'ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un qualificato livello di conoscenze e professionalità nonché competenze tecniche, specialistiche, commerciali e/o gestionali, di protezione aziendale, finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi, anche attraverso l'addestramento al lavoro, il controllo di attività operative ed il coordinamento di personale di livello pari o inferiore. Nello specifico profilo del “Tecnico della
Manutenzione Rotabili” rientrano i “Lavoratori che svolgono attività tecnico-operative di installazione e manutenzione degli apparati e del materiale rotabile, anche attraverso l'utilizzo di schemi, disegni e tecnologie complesse, realizzando, inoltre, il connesso controllo amministrativo”.
Ebbene, alla luce dell'istruttoria svolta, appare pienamente condivisibile la decisione del Tribunale, in ordine alla mancanza di elementi probatori utili ad affermare la riconducibilità delle mansioni di fatto svolte dallo al superiore livello rivendicato. Pt_1
Ciò che caratterizza il livello C rispetto al livello D è l'autonomia e la discrezionalità del lavoratore nello svolgimento di attività che vanno oltre “metodi e procedure predefiniti” e, con specifico riferimento alla figura professionale del Tecnico della Manutenzione Rotabili, la complessità dell'attività svolta.
Ed invero, mentre le “attività pratico-operative” di installazione, riparazione, manutenzione e verifica poste in essere dall'Operatore Specializzato Manutenzione Rotabili riguardano materiale rotabile e “apparecchiature”, le “attività tecnico operative” del Tecnico della Manutenzione
Rotabili riguardano, oltre che materiale rotabile, “apparati” , ovvero sistemi indubbiamente più ampi e complessi rispetto alle mere apparecchiature, e possono, infatti, richiedere anche “l'utilizzo di schemi, disegni e tecnologie complesse”.
Quanto poi alle possibili (anche se non indispensabili) attività coordinamento, mentre per il livello D si tratta di “coordinamento di personale di pari livello o inferiore”, per quello C trattasi di compiti, più pregnanti, di “coordinamento” ma anche “controllo delle attività di personale di livello pari o inferiore”.
Al riguardo occorre chiarire che la distinzione tra le verifiche sulle apparecchiature (attività propria dell'Operatore ) ed il controllo sulle attività operative Parte_2
(attività del Tecnico della risiede nell'oggetto dell'attività accertativa;
nel Parte_2
primo caso si tratta di manufatti, nel secondo di attività ed operazioni demandate ad altri lavoratori.
Si tratta di una differenza essenziale, che non sempre viene ben evidenziata e che comporta solo rispetto al superiore livello C, e non anche rispetto al livello D, un'assunzione di responsabilità che va oltre i risultati personalmente conseguiti attraverso il proprio diretto agire, per estendersi anche al “controllo” e ai risultati dell'attività compiuta da altri operatori.
In sostanza, la verifica che compie l'Operatore Specializzato “sul materiale rotabile e sulle apparecchiature”, finalizzata a stabilirne la conformità allo schema di perfetto funzionamento, resta pur sempre nell'ambito di quelle attività “pratico-operative” del cui esito l'operatore risponde direttamente e personalmente.
Viceversa, l'eventuale (ma, va ripetuto, non indispensabile) attività di “controllo” compiuta dal
Tecnico riguarda l'attività posta in essere da altri operatori (di livello pari o inferiore) ed è suscettibile di essere riguardata come prestazione in sé, ossia come modalità operativa distinta dall'intervento sul manufatto, e comporta che egli assuma su di sé anche la responsabilità circa la correttezza dell'altrui modus procedendi oggetto del controllo.
L'appellante non ha mai allegato, né chiesto di provare, di avere effettuato controlli di attività operative poste in essere da altro personale, ma si è limitato a dedurre e a provare per testi di avere compiuto attività di manutenzione, individuazione del guasto, riparazione e verifica di regolare funzionamento di “apparecchiature” (caricabatterie) e successiva compilazione di modulistica sull'attività svolta.
Si tratta di mansioni che rientrano in quelle “attività operative, tecniche ed amministrative, nell'ambito di metodi e procedure predefiniti”, proprie del livello di inquadramento e del profilo professionale dell'Operatore Specializzato Manutenzione Rotabili.
L'odierno appellante, tenuto ad operare nel rispetto delle istruzioni riportate nella documentazione tecnica di cui deve avvalersi, neppure ha dedotto di applicare (e di poter applicare) metodi e procedure diversi da quelli predefiniti. Né ha mai dedotto che la sua attività avesse ad oggetto non mere apparecchiature, ma “apparati”, elemento, quest'ultimo, che caratterizza le più complesse attività tecnico-operative proprie del
Tecnico della Manutenzione Rotabili.
Dalle deposizione dei testi escussi - , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
e - si ricava agevolmente che l'autonomia delle mansioni come pure la Testimone_4
discrezionalità dello sono limitate al piano della manutenzione o riparazione da eseguire nel Pt_1
rispetto degli schemi e delle procedure di cui ai manuali in dotazione per ogni singola apparecchiatura (“Il lavoro svolto dal ricorrente inizia in seguito ad ordine di lavoro caricato a sistema RSMS dal Capo Tecnico livello B. L'operatore segue le istruzioni tecniche indicate nel
PRC, tutte le fasi sono normate e all'esito dell'intervento manutentivo l'operator attesta di aver seguito la sequenza delle indicazioni riportate nelle varie istruzioni tecniche e lettere argomentate.
(…) le istruzioni tecniche riportano anche disegni e fotografie. (...) Gli strumenti di misura al fine di verificare il pezzo sono indicati nelle istruzioni tecniche di cui l'operatore si serve;
preciso che
l'operatore quando utilizza tali strumenti deve indicare nel PRC quale strumento ha usato e la matricola di appartenenza dello strumento. (...) Gli operatori devono seguire puntualmente i passaggi riportati nella documentazione di cui si avvalgono”; cfr. teste ). Testimone_1
I manuali prevedono anche, quale fase della procedura da seguire, la prova del funzionamento del pezzo sottoposto a riparazione o manutenzione.
Di tale prova funzionale, espressamente menzionata nei P.R.C. e definita da taluni testimoni
“collaudo”, è chiamato ad occuparsi proprio l'Operatore Specializzato, che svolge attività di installazione, riparazione, manutenzione e verifica sul materiale rotabile e sulle apparecchiature.
La prova del corretto funzionamento del pezzo, prima della collocazione dello stesso nella sede di destinazione, è prodromica al collaudo della carrozza operato da altro settore come pure specificato dai testi escussi (“Il ricorrente provvede ad una prova funzionale del caricabatterie oggetto di manutenzione. (…) In esito alla prova funzionale il caricabatterie viene inviato a reparto e montato sulla carrozza da altra squadra e una volta installato viene collaudato sul rotabile”; cfr. teste ). Testimone_4
La stessa procedura di “individuazione” del guasto, che a ben vedere riflette l'ubi consistam delle mansioni assegnate all'Operatore Specializzato, si snoda attraverso fasi prestabilite, peraltro con l'uso di manuali di manutenzione che contengono non solo la descrizione del funzionamento del pezzo ma anche gli schemi da seguire nelle operazioni di riparazione (“E' vero che l'attività di individuazione dei guasti delle relative riparazioni ed eventuali modifiche avviene mediante
l'utilizzo di schemi elettrici e lo studio di manuali riguardanti ogni apparecchiatura ove occorre
(…). Tutta l'attività svolta dal ricorrente (...) viene riportata nel documento Piano di Riparazione e Controllo (PRC) Io sottoscrivo il PRC solo come un controllo amministrativo circa la corretta compilazione del PRC e non è un controllo tecnico”; cfr. teste . Testimone_2
E' evidente che trattasi di attività spesso ripetitive, tali da consentire al dipendente anche di non fare uso dei manuali di riferimento.
Dalle dichiarazioni testimoniali e dalla documentazione in atti emerge, dunque, la piena riconducibilità delle attività svolte dallo , di manutenzione, riparazione e verifica di Pt_1
“apparecchiature”, nell'ambito di “metodi” e “procedure predefiniti”, a quelle proprie della declaratoria del Livello D.
L'autonomia operativa valorizzata dallo altro non è se non l'essenza stessa dei compiti da Pt_1
questi disimpegnati quale Operatore Specializzato Manutenzione Rotabili, che svolge attività relative a “installazione, riparazione, manutenzione e verifica sul materiale rotabile e sulle apparecchiature”. Essa nulla ha a che vedere con l'autonomia mansionale descritta dalla declaratoria del Livello “C” che, certamente non per caso, resta affiancata a margini di discrezionalità operativa. Discrezionalità che non è ravvisabile nel caso di specie, caratterizzato, invece, dalla necessità di operare nell'ambito di metodi e procedure predefiniti indicati nei P.R.C..
Alla stregua dei sopra esposti argomenti, assorbita la questione relativa all'eccezione di prescrizione riproposta dalla società appellata, la sentenza impugnata va qui confermata.
Le ragioni della decisione, la qualità delle parti e la natura degli interessi coinvolti inducono, tuttavia, a disporre la parziale compensazione, per un mezzo, delle spese di lite del presente grado, che, per il resto, seguono la soccombenza e si liquidano nell'importo indicato in dispositivo, così quantificato in considerazione del valore della causa, delle attività svolte e dell'assenza della fase istruttoria.
Va, infine, dato atto della sussistenza per l'appellante del presupposto processuale di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte così decide: rigetta l'appello; compensa tra le parti per un mezzo le spese di lite del presente grado di giudizio e condanna parte appellante alla rifusione in favore dell'appellata della residua parte, che liquida in misura già ridotta in euro 1.700,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, 11.2.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza dell'11.2.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2686/2023 R.G.
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Carlo Pisapia Parte_1
e Alessandra Pisapia
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1
procura in atti, dagli avv.ti G. Gambardella, M. Siviero e G. Ronconi
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data 13.10.2021, esponeva: Parte_1
che, dipendente della convenuta dal 4.3.2002, prestava la propria attività Controparte_1
lavorativa presso il Centro Elettronico dello stabilimento O.M.C. di Santa Maria La Bruna, con inquadramento nel livello D, posizione retributiva D1, figura professionale Operatore Specializzato
Manutenzione; che, a decorrere dal gennaio 2015, poiché in possesso delle capacità tecniche e di specifiche conoscenze professionali, era stato utilizzato, in modo continuativo ed ininterrotto, nelle funzioni superiori di Tecnico, mansioni riconducibili al livello professionale C (Tecnici), figura professionale Tecnico Manutenzione Rotabili;
che, invero, egli operava su apparecchiature elettroniche complesse (“Caricabatterie statico
Parizzi” e “ Westinghouse”) e provvedeva alla loro manutenzione, alla individuazione delle anomalie, alla risoluzione dei guasti e al collaudo finale, attività svolta mediante lo studio e l'utilizzo di schemi elettrici, disegni e tecnologie complesse, in piena autonomia e senza alcun controllo da parte di personale gerarchicamente superiore.
Tanto premesso, chiedeva al giudice adito, di “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello professionale C – Tecnico, Tecnico della Manutenzione Rotabili, posizione retributiva C2, di cui al CCNL della Mobilità / Attività Ferroviarie del 20.7.12 e rinnovo del 16.12.2016, a far data dal 01.04.2015, ex artt. 26 del CCNL, ovvero dal 01.07.2015, ex art.
2103 cc, ovvero dalla diversa data di giustizia e, per l'effetto, condannare la società convenuta,
, in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Roma, Piazza della Croce CP_1
Rossa n. 1, alla ricostruzione economica e giuridica della carriera del ricorrente, con inquadramento nel livello C, Tecnico della Manutenzione Rotabili, posizione retributiva iniziale
C2, a decorrere dalla data del 01.04.2015, ovvero dalla data del 01.07.2015, ovvero dalla diversa data di giustizia, nonché al pagamento di tutte le conseguenziali differenze retributive maturate con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali”, con vittoria di spese, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Costituitasi la convenuta, che contestava la fondatezza della domanda, ammessa ed espletata la prova per testi, con sentenza n. 806/2023 il Tribunale rigettava il ricorso, per non avere l'istante provato gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè lo svolgimento continuativo e prevalente di mansioni riconducibili all'invocato inquadramento, e compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 6.11.2023,
dolendosi di una errata interpretazione delle declaratorie contrattuali e di una Parte_1
errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Invocava, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con integrale accoglimento delle domande avanzate in primo grado e vittoria di spese del doppio grado.
Ricostruito il contraddittorio, all'udienza dell'11.2.2025, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti. *****
2. Preliminarmente va esaminata e respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte appellata, atteso che il gravame contiene motivi di impugnazione formulati in modo specifico, tali da permettere di determinare esattamente i capi della sentenza di primo grado censurati e da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa della controparte.
3. Quanto all'appello, esso è infondato e va rigettato per le motivazioni che si vanno ad illustrare.
Ed invero, posto che spetta a colui che agisce in giudizio provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela se, come nella specie, vi è contestazione, il giudice di prime cure ha correttamente analizzato le declaratorie contrattuali e valutato le risultanze istruttorie.
È onere, infatti, del lavoratore che agisca per il riconoscimento del livello superiore allegare e provare gli elementi posti a base della domanda, essendo egli, in particolare, tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti l'inquadramento invocato, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver concretamente svolto.
Pertanto, il lavoratore, deve dimostrare non solo l'effettivo svolgimento di determinate mansioni, ma anche la loro riconducibilità al livello superiore invocato.
Applicando tali principi al caso di specie, questa Corte ritiene che, nel corso del giudizio di primo grado, non sia stata fornita adeguata prova dello svolgimento da parte di di Parte_1
mansioni riconducibili al livello C del CCNL di categoria, in luogo del livello D del medesimo
CCNL in cui il dipendente è stato formalmente inquadrato.
E' opportuno, a questo punto, esaminare le previsioni contenute nel richiamato CCNL.
Secondo la declaratoria contrattuale appartengono al livello livello D, Operatori Specializzati, “i lavoratori che, sulla base di conoscenze professionali specifiche e di adeguata esperienza acquisita nell'esercizio delle proprie mansioni, ovvero attraverso specifici percorsi formativi, svolgono attività operative, tecniche ed amministrative, nell'ambito di metodi e procedure predefiniti comprese attività di addestramento al lavoro e di coordinamento di personale di livello pari o inferiore. … Rientrano in tale livello i lavoratori che in possesso delle prescritte abilitazioni e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso moduli formativi di specializzazione e esperienza professionale maturata nei livelli inferiori , nell'ambito dei rispettivi settori di attività, concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento dei processi e delle attività di livello pario inferiore.
Tra le figure professionali, appartenenti a tale livello, rientra l'Operatore Specializzato
Manutenzione Rotabili;
trattasi di “lavoratori che svolgono attività pratico-operative relative a installazione, riparazione, manutenzione e verifica sul materiale rotabile e sulle apparecchiature, svolgendo, altresì, le mansioni di uso comune comprese le operazioni amministrative connesse;
effettuano, altresì, la messa in esercizio dei mezzi di trasporto”.
Appartengono, invece, al livello C (quello rivendicato dall'odierno appellante) “i lavoratori che svolgono con autonomia operativa e con margini di discrezionalità , nell'ambito di procedure ed istruzioni ricevute, attività richiedenti un qualificato livello di conoscenze e professionalità nonché competenze tecniche, specialistiche, commerciali e/o gestionali, di protezione aziendale, finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi , anche attraverso l'addestramento al lavoro, il controllo di attività operative e il coordinamento di personale di livello pari o inferiore. Rientrano in tale livello i lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni/patenti e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso una specifica formazione o esperienza professionale maturata nelle posizioni retributive e nei livelli professionali inferiori, nell'ambito dei rispettivi settori di attività concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento e il controllo delle attività di personale di livello pari o inferiore”.
Tra le figure professionali, appartenenti a tale livello, rientra il “Tecnico della Manutenzione
Rotabili”; si tratta di “Lavoratori che svolgono attività tecnico-operative di installazione e manutenzione degli apparati e del materiale rotabile, anche attraverso l'utilizzo di schemi, disegni,
e tecnologie complesse , realizzando, inoltre, il connesso controllo amministrativo”.
Ciò posto, le declaratorie di riferimento pongono una fondamentale distinzione tra i due livelli a confronto, che non risiede nell'assenza di autonomia operativa in capo ai lavoratori del livello inferiore.
Al contrario, costoro, definiti Operatori Specializzati proprio in ragione del riconosciuto grado specialistico di conoscenze, sono senz'altro chiamati ad operare in maniera autonoma, sulla scorta del bagaglio delle competenze professionali specifiche e dell'esperienza acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi, ma pur sempre “nell'ambito di metodi e procedure predefiniti”. Inoltre, possono svolgere anche “attività di addestramento al lavoro e di coordinamento di personale di livello pari o inferiore”, compiti che inevitabilmente comportano margini di autonomia operativa e connessa responsabilità.
In particolare, come si è visto, nel profilo dell' “Operatore Specializzato Manutenzione Rotabili” rientrano i “Lavoratori che svolgono attività pratico-operative relative a installazione, riparazione, manutenzione e verifica sul materiale rotabile e sulle apparecchiature, svolgendo altresì le mansioni di uso comune comprese le operazioni amministrative connesse;
effettuano, altresì, la messa in esercizio dei mezzi di trazione”. Emerge agevolmente dalla lettura della declaratoria dell'Operatore Specializzato Manutenzione
Rotabili che non può considerarsi estraneo al profilo in esame un certo grado di autonomia in sede operativa, indispensabile a portare a termine determinati processi produttivi (installazione, riparazione, manutenzione e verifica sul materiale rotabile e sulle apparecchiature), nonché ad assicurare la messa in esercizio dei mezzi di trazione;
a tale livello di autonomia operativa, indiscutibilmente esistente, è naturale che corrisponda un certo grado di responsabilità per il risultato delle “attività operative, tecniche ed amministrative” compiute.
Va detto, al riguardo, che nella definizione di “processo produttivo” rientra qualsiasi sequenza di operazioni che permettano di ottenere un risultato finale.
Ne consegue che, seppure non espressamente menzionato, è senz'altro richiesto anche dalla declaratoria del livello D un determinato grado di autonomia operativa, adeguato all'ampiezza limitata del processo produttivo in concreto affidato all'Operatore Specializzato, il quale svolge
“attività operative, tecniche ed amministrative”, ma “nell'ambito di metodi e procedure predefiniti”.
Al livello C (Tecnici) appartengono, invece, i lavoratori che svolgono con autonomia operativa e con margini di discrezionalità, nell'ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un qualificato livello di conoscenze e professionalità nonché competenze tecniche, specialistiche, commerciali e/o gestionali, di protezione aziendale, finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi, anche attraverso l'addestramento al lavoro, il controllo di attività operative ed il coordinamento di personale di livello pari o inferiore. Nello specifico profilo del “Tecnico della
Manutenzione Rotabili” rientrano i “Lavoratori che svolgono attività tecnico-operative di installazione e manutenzione degli apparati e del materiale rotabile, anche attraverso l'utilizzo di schemi, disegni e tecnologie complesse, realizzando, inoltre, il connesso controllo amministrativo”.
Ebbene, alla luce dell'istruttoria svolta, appare pienamente condivisibile la decisione del Tribunale, in ordine alla mancanza di elementi probatori utili ad affermare la riconducibilità delle mansioni di fatto svolte dallo al superiore livello rivendicato. Pt_1
Ciò che caratterizza il livello C rispetto al livello D è l'autonomia e la discrezionalità del lavoratore nello svolgimento di attività che vanno oltre “metodi e procedure predefiniti” e, con specifico riferimento alla figura professionale del Tecnico della Manutenzione Rotabili, la complessità dell'attività svolta.
Ed invero, mentre le “attività pratico-operative” di installazione, riparazione, manutenzione e verifica poste in essere dall'Operatore Specializzato Manutenzione Rotabili riguardano materiale rotabile e “apparecchiature”, le “attività tecnico operative” del Tecnico della Manutenzione
Rotabili riguardano, oltre che materiale rotabile, “apparati” , ovvero sistemi indubbiamente più ampi e complessi rispetto alle mere apparecchiature, e possono, infatti, richiedere anche “l'utilizzo di schemi, disegni e tecnologie complesse”.
Quanto poi alle possibili (anche se non indispensabili) attività coordinamento, mentre per il livello D si tratta di “coordinamento di personale di pari livello o inferiore”, per quello C trattasi di compiti, più pregnanti, di “coordinamento” ma anche “controllo delle attività di personale di livello pari o inferiore”.
Al riguardo occorre chiarire che la distinzione tra le verifiche sulle apparecchiature (attività propria dell'Operatore ) ed il controllo sulle attività operative Parte_2
(attività del Tecnico della risiede nell'oggetto dell'attività accertativa;
nel Parte_2
primo caso si tratta di manufatti, nel secondo di attività ed operazioni demandate ad altri lavoratori.
Si tratta di una differenza essenziale, che non sempre viene ben evidenziata e che comporta solo rispetto al superiore livello C, e non anche rispetto al livello D, un'assunzione di responsabilità che va oltre i risultati personalmente conseguiti attraverso il proprio diretto agire, per estendersi anche al “controllo” e ai risultati dell'attività compiuta da altri operatori.
In sostanza, la verifica che compie l'Operatore Specializzato “sul materiale rotabile e sulle apparecchiature”, finalizzata a stabilirne la conformità allo schema di perfetto funzionamento, resta pur sempre nell'ambito di quelle attività “pratico-operative” del cui esito l'operatore risponde direttamente e personalmente.
Viceversa, l'eventuale (ma, va ripetuto, non indispensabile) attività di “controllo” compiuta dal
Tecnico riguarda l'attività posta in essere da altri operatori (di livello pari o inferiore) ed è suscettibile di essere riguardata come prestazione in sé, ossia come modalità operativa distinta dall'intervento sul manufatto, e comporta che egli assuma su di sé anche la responsabilità circa la correttezza dell'altrui modus procedendi oggetto del controllo.
L'appellante non ha mai allegato, né chiesto di provare, di avere effettuato controlli di attività operative poste in essere da altro personale, ma si è limitato a dedurre e a provare per testi di avere compiuto attività di manutenzione, individuazione del guasto, riparazione e verifica di regolare funzionamento di “apparecchiature” (caricabatterie) e successiva compilazione di modulistica sull'attività svolta.
Si tratta di mansioni che rientrano in quelle “attività operative, tecniche ed amministrative, nell'ambito di metodi e procedure predefiniti”, proprie del livello di inquadramento e del profilo professionale dell'Operatore Specializzato Manutenzione Rotabili.
L'odierno appellante, tenuto ad operare nel rispetto delle istruzioni riportate nella documentazione tecnica di cui deve avvalersi, neppure ha dedotto di applicare (e di poter applicare) metodi e procedure diversi da quelli predefiniti. Né ha mai dedotto che la sua attività avesse ad oggetto non mere apparecchiature, ma “apparati”, elemento, quest'ultimo, che caratterizza le più complesse attività tecnico-operative proprie del
Tecnico della Manutenzione Rotabili.
Dalle deposizione dei testi escussi - , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
e - si ricava agevolmente che l'autonomia delle mansioni come pure la Testimone_4
discrezionalità dello sono limitate al piano della manutenzione o riparazione da eseguire nel Pt_1
rispetto degli schemi e delle procedure di cui ai manuali in dotazione per ogni singola apparecchiatura (“Il lavoro svolto dal ricorrente inizia in seguito ad ordine di lavoro caricato a sistema RSMS dal Capo Tecnico livello B. L'operatore segue le istruzioni tecniche indicate nel
PRC, tutte le fasi sono normate e all'esito dell'intervento manutentivo l'operator attesta di aver seguito la sequenza delle indicazioni riportate nelle varie istruzioni tecniche e lettere argomentate.
(…) le istruzioni tecniche riportano anche disegni e fotografie. (...) Gli strumenti di misura al fine di verificare il pezzo sono indicati nelle istruzioni tecniche di cui l'operatore si serve;
preciso che
l'operatore quando utilizza tali strumenti deve indicare nel PRC quale strumento ha usato e la matricola di appartenenza dello strumento. (...) Gli operatori devono seguire puntualmente i passaggi riportati nella documentazione di cui si avvalgono”; cfr. teste ). Testimone_1
I manuali prevedono anche, quale fase della procedura da seguire, la prova del funzionamento del pezzo sottoposto a riparazione o manutenzione.
Di tale prova funzionale, espressamente menzionata nei P.R.C. e definita da taluni testimoni
“collaudo”, è chiamato ad occuparsi proprio l'Operatore Specializzato, che svolge attività di installazione, riparazione, manutenzione e verifica sul materiale rotabile e sulle apparecchiature.
La prova del corretto funzionamento del pezzo, prima della collocazione dello stesso nella sede di destinazione, è prodromica al collaudo della carrozza operato da altro settore come pure specificato dai testi escussi (“Il ricorrente provvede ad una prova funzionale del caricabatterie oggetto di manutenzione. (…) In esito alla prova funzionale il caricabatterie viene inviato a reparto e montato sulla carrozza da altra squadra e una volta installato viene collaudato sul rotabile”; cfr. teste ). Testimone_4
La stessa procedura di “individuazione” del guasto, che a ben vedere riflette l'ubi consistam delle mansioni assegnate all'Operatore Specializzato, si snoda attraverso fasi prestabilite, peraltro con l'uso di manuali di manutenzione che contengono non solo la descrizione del funzionamento del pezzo ma anche gli schemi da seguire nelle operazioni di riparazione (“E' vero che l'attività di individuazione dei guasti delle relative riparazioni ed eventuali modifiche avviene mediante
l'utilizzo di schemi elettrici e lo studio di manuali riguardanti ogni apparecchiatura ove occorre
(…). Tutta l'attività svolta dal ricorrente (...) viene riportata nel documento Piano di Riparazione e Controllo (PRC) Io sottoscrivo il PRC solo come un controllo amministrativo circa la corretta compilazione del PRC e non è un controllo tecnico”; cfr. teste . Testimone_2
E' evidente che trattasi di attività spesso ripetitive, tali da consentire al dipendente anche di non fare uso dei manuali di riferimento.
Dalle dichiarazioni testimoniali e dalla documentazione in atti emerge, dunque, la piena riconducibilità delle attività svolte dallo , di manutenzione, riparazione e verifica di Pt_1
“apparecchiature”, nell'ambito di “metodi” e “procedure predefiniti”, a quelle proprie della declaratoria del Livello D.
L'autonomia operativa valorizzata dallo altro non è se non l'essenza stessa dei compiti da Pt_1
questi disimpegnati quale Operatore Specializzato Manutenzione Rotabili, che svolge attività relative a “installazione, riparazione, manutenzione e verifica sul materiale rotabile e sulle apparecchiature”. Essa nulla ha a che vedere con l'autonomia mansionale descritta dalla declaratoria del Livello “C” che, certamente non per caso, resta affiancata a margini di discrezionalità operativa. Discrezionalità che non è ravvisabile nel caso di specie, caratterizzato, invece, dalla necessità di operare nell'ambito di metodi e procedure predefiniti indicati nei P.R.C..
Alla stregua dei sopra esposti argomenti, assorbita la questione relativa all'eccezione di prescrizione riproposta dalla società appellata, la sentenza impugnata va qui confermata.
Le ragioni della decisione, la qualità delle parti e la natura degli interessi coinvolti inducono, tuttavia, a disporre la parziale compensazione, per un mezzo, delle spese di lite del presente grado, che, per il resto, seguono la soccombenza e si liquidano nell'importo indicato in dispositivo, così quantificato in considerazione del valore della causa, delle attività svolte e dell'assenza della fase istruttoria.
Va, infine, dato atto della sussistenza per l'appellante del presupposto processuale di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte così decide: rigetta l'appello; compensa tra le parti per un mezzo le spese di lite del presente grado di giudizio e condanna parte appellante alla rifusione in favore dell'appellata della residua parte, che liquida in misura già ridotta in euro 1.700,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, 11.2.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone