Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/03/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
2340/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RE NN, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 2340/2024, avente ad oggetto divorzio congiunto, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
35, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paola di Gennaro, sito in Piano di Sorrento alla Piazza Cota n. 8, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, e CP_1
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], elettivamente
[...] domiciliato presso lo studio dell'avv. Annarita Guida, sito in Vico Equense alla Via S. Andrea n. 38, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di RE NN
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note congiunte di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 05.03.2025, i coniugi si sono riportati al ricorso e hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
Il P.M., in data 11.03.2025, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.11.2024, le parti in epigrafe individuate hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in data 10.10.2009 nel Comune di Vico Equense, nel corso del quale è nata la figlia , in Vico Equense in data 09.12.2010, ancora minorenne;
che essendo intervenuta tra i Per_1
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RE NN, come risulta dal decreto di omologa del 31.05.2021 n. 4421/2021 (prevedendo l'affidamento condiviso della minore con residenza privilegiata presso la madre, la disciplina del diritto di visita da parte del padre tenuto conto della circostanza che, all'epoca, questi lavorava e abitava a Venezia;
l'obbligo per il padre di versare l'importo mensile di euro 350,00 a titolo di mantenimento della minore oltre spese straordinarie al 70% a suo carico).
Quanto alla situazione economico patrimoniale, le parti hanno allegato che svolge Parte_1
l'attività di cameriera con contratto stagionale che le consente di essere economicamente autosufficiente, è proprietaria di un'automobile utilitaria ed uno scooter già saldati, non possiede immobili né quote sociali;
che per l'anno 2022 ha riportato un reddito pari ad € 5.230,57, per l'anno
2023 un reddito pari ad € 4.016,62 (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti) e occupa, unitamente alla figlia minore , l'abitazione di proprietà del padre di . Per_1 Controparte_1
Per quanto, poi, concerne , è emerso che questi lavora come appuntato scelto dei Controparte_1
Carabinieri e percepisce uno stipendio mensile di circa euro 1.900,00, è proprietario di un'auto Fiat
DA (acquistata con finanziamento a rata mensile, con trattenuta di 1/5 dello stipendio, ancora in corso pari ad euro 200,00) e di un motociclo (acquistato con finanziamento a rata mensile ancora in corso pari ad euro 260,00), non è proprietario di beni immobili né di quote sociali;
che per l'anno
2021 ha riportato un reddito di € 32.539,07, per l'anno 2022 un reddito di € 35.500,30 e per l'anno
2023 un reddito di € 35.083,61, (cfr. CUD allegati in atti); che, infine, non ha oneri di locazione poiché essendosi da poco trasferito da Venezia a Napoli è temporaneamente ospitato dai genitori nel comune di Vico Equense.
Ciò premesso, hanno esposto che dal momento della separazione non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia, chiedendo dunque di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 05.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., con ordinanza resa all'esito delle predette note, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per il prescritto parere.
Tanto premesso la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di RE NN con decreto n. 4421/2021 del 31.05.2021.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente delegato del Tribunale di RE NN, sostituita
2 dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., nel procedimento di separazione consensuale
(19.05.2021), terminato con decreto di omologa del 31.05.2021 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme imperative e con l'interesse della prole, possono essere poste alla base della presente decisione.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di RE NN, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 25.11.2024, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Vico Equense in data
10.10.2009 tra le parti in causa;
b) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
1. i coniugi continueranno a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza, ma con gli obblighi del mutuo rispetto e di comunicarsi reciprocamente eventuali cambiamenti di domicilio;
2. la figlia minore avrà collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, attualmente in Vico Equense (NA) alla Via Pacognano n. 35 e la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la stessa relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
3. avrà facoltà di tenere con sé la minore nei fine settimana a settimane Controparte_1
alternate e due pomeriggi infrasettimanali. Inoltre, il padre, previo accordo con la madre, potrà vedere la minore in qualunque altro giorno infrasettimanale compatibilmente con gli impegni di quest'ultima;
4. durante le feste natalizie il padre terrà con sé la minore ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio. La minore trascorrerà le vacanze pasquali con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni. Per ciò che concerne le vacanze estive la minore trascorrerà con il padre quindici giorni consecutivi, giorni che saranno comunicati dal sig. entro il 31 CP_1
maggio di ogni anno, tenuto conto delle ferie che gli saranno riconosciute, nonché degli impegni della figlia;
si comincerà nel 2024 con il primo periodo con la madre, per poi alternarsi;
3 5. , a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore, verserà all'altro Controparte_1 genitore, entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno di € 350,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno, e contribuirà, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludico-sportive e mediche) sostenute nell'interesse della stessa, preventivamente concordate tra i coniugi e documentate così come parametri fissati dal “Protocollo d'Intesa fra il Tribunale di RE NN (prima sezione civile) e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulle spese per i figli, in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.”. L'assegno Anf e futuri similari, sono logicamente attribuiti alla madre, onde consentire un apporto economico al sostentamento della figlia adolescente;
6. i genitori assumono reciprocamente l'impegno di consentire la frequentazione dei nonni da parte della minore;
7. i ricorrenti sono entrambi autonomi sul piano economico e dichiarano di rinunciare reciprocamente nei confronti l'uno dell'altro ad ogni pretesa di carattere economico sia a titolo di alimenti che di mantenimento e di aver provveduto a definire ogni rapporto economico e patrimoniale fra loro pendente e di non aver null'altro da pretendere l'uno dall'altro;
8. i coniugi si rilasciano vicendevolmente assenso ai passaporti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Vico Equense per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (Atto n. 261, parte 2, serie A, anno 2009 del Comune di
Vico Equense);
d) nulla sulle spese.
Così deciso in RE NN nella camera di consiglio del 11.03.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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