Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/06/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Latina
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2571/2018 del R.G.A.C, trattenuta in decisione nell'udienza a trattazione scritta del 3 aprile 2025 con i termini di cui all'art. 190
c.p.c., e vertente
TRA
- in concordato preventivo (C.F. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
Commissario Liquidatore, e
, in persona dell'amministratore p.t., rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1
Marco Scarchilli, per procura in calce all'atto di citazione
PARTE ATTRICE opponente
E
- Dott. (C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. Laura Bove, per delega in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n. 1037/2018
PARTE CONVENUTA opposta
NONCHÉ
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dagli Avv.ti Benedetta Guardigli e Maria
Rosaria Mozzetti, per procura in calce alla comparsa di costituzione
TERZA CHIAMATA da
[...]
[...]
[...
[...]
(P.I. ), in persona dell'Amministratore Dott. Controparte_3 P.IVA_3 CP_1
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Laura Bove e Fabrizio Tomei, per delega in
[...]
calce alla comparsa di costituzione
TERZA CHIAMATA da CP_2
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta del 3 aprile 2025 i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate in atti.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la in concordato Parte_1 preventivo e la proponevano opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1037/2018, emesso dal Tribunale di Latina in data 12.03.2018 in favore del dott. dell'importo di € 73.747,20 deducendo: Controparte_1
a) di aver conferito incarico al Dott. l 18.01.17 per l'esecuzione di tutte le CP_1 operazioni necessarie per la operatività del subingresso nei 21 punti vendita della dapprima della Navon S.r.l. (affittuaria della azienda) e poi per il Parte_1
trasferimento degli stessi alla società aggiudicataria dell'asta competitiva;
b) di aver già corrisposto allo la somma di € 28.323,20 (doc.ti 5 e 6 fascicolo CP_1
per le prestazioni professionali svolte;
Pt_1 c) che lo fonda il credito su due fatture, la n. 24 e 25 del 05/06/2017 per CP_1
complessivi € 73.747,20 emesse sulla scorta di una diversa lettera di incarico del
18.04.2017 per Pratiche Cessazione Attività / Aut.ni Amm.ve Andreoli per subingresso
Navon e cessione aziende alla CP_2
d) detta lettera d'incarico non è stata allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
e) la lettera non è stata mai né sottoscritta dai legali rappresentanti della né Pt_1
visionata, accettata e/o recepita dai Commissari Giudiziali;
f) che sin dalla prima richiesta di pagamento è stata formulata formale contestazione della società e del Commissario Liquidatore (doc. 7);
g) l'inopponibilità e l'inefficacia nei confronti della in concordato del Parte_1
contratto sulla cui base le fatture n.24 e n. 25 sarebbero state emesse;
h) che le prestazioni richiamate nelle fatture azionate sono le medesime di quelle previste nell'unica lettera di incarico sottoscritta dalla società e già corrisposte;
i) che di eventuali differenti prestazioni unico tenuto al pagamento sarebbe l'aggiudicatario ai sensi dell'art. 29 del decreto del Tribunale di Latina. CP_2
Per quanto dedotto, parte opponente concludeva chiedendo, previa autorizzazione a chiamare in causa la di accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta CP_2
in favore del dott. per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in caso CP_1
di accoglimento delle ragioni creditorie del dott. accertare e dichiarare unica CP_1 tenuta al pagamento la terza chiamata in causa;
condannare la convenuta alla CP_2
refusione delle spese di lite, condannare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 cpc.
Si costituiva con comparsa in data 22 dicembre 2018 il Dott. Controparte_1 deducendo:
a) di aver ricevuto un primo formale incarico il 18.01.2017 dalla per lo Parte_1 svolgimento di tutte le attività necessarie al fine di legittimare il subingresso della
“NAVON” S.r.l. , n.q. di Affittuaria, nelle n°21 aziende / punti vendita che la
“ aveva concesso in affitto con contratto del 10.11.2016 e il Pt_1 trasferimento degli stessi alla Società aggiudicataria dell'asta competitiva;
b) di aver eseguito compiutamente tale primo incarico e ricevuto il relativo compenso dalla (all. n. 2); Parte_1 c) che, a seguito della procedura competitiva, aperta con decreto del Tribunale di
Latina del 24.02.2017, il complesso aziendale veniva aggiudicato alla società in data 18 aprile 2017; CP_2
d) contestualmente, il Dott. riceveva ulteriore e diverso incarico con CP_1
compenso concordato in € 2.000,00 oltre I.V.A. per ciascuna comunicazione di subingresso della “ alla “NAVON” S.r.l. ( Rif.to precedente Pt_1 Pt_1
lettera b); € 3.000,00 oltre I.V.A. per ciascuna richiesta di rilascio di Autorizzazione
Amministrativa per Ampliamento e/o Riduzione di superficie di vendita della
“ Rif.to precedente lettera c) € 5.000,00 oltre I.V.A. per ciascuna Parte_1
richiesta di rilascio di nuova Autorizzazione Amministrativa della “ Parte_1
(Rif.to precedente lettera c); €1.000,00 oltre I.V.A. per ciascuna
[...] comunicazione di cessazione della “ ( Rif.to precedente lettera Parte_1
d); € 5.000,00 oltre I.V.A. per ciascun adeguamento contrattuale ( Rif.to precedente lettera f), per ogni eventuale pratica ASL di “idoneità tecnico sanitaria” € 500,00 oltre I.V.A.
e) la lettera di incarico del 18.04.2017 riporta medesimo timbro e sottoscrizione della presenti sull'incarico del 18.01.2017; Parte_1
f) che prima della formale contestazione del 27/06/2017, mai sono state avanzate contestazioni e/o disconoscimenti dell'incarico del 18 aprile 2017;
g) il credito dello è sorto dopo l'istanza di concordato del 18.11.2016 ma CP_1
prima della omologazione dello stesso avvenuta in data 19.12.2017;
h) che il compenso derivante dal mandato conferito dalla non è stato Parte_1 corrisposto;
i) che il credito non è stato inserito nell'elenco concordatario;
j) che il conferimento dell'incarico, l'esecuzione e la determinazione del compenso sono documentalmente provati dalla lettera di conferimento incarico del 18.04.2017
e dalle mail intercorse tra le parti, prodotte in atti.
Parte opposta concludeva chiedendo di rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 1037/2018; in subordine condannare l'Opponente al pagamento della diversa somma che sarà accertata in corso di causa, oltre alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Autorizzata la chiamata, si costituiva con comparsa del 18 dicembre 2018 la terza chiamata “ , in persona del suo Amministratore Delegato, deducendo: CP_2
a) di aver, con atto del 17 maggio 2017, acquistato dalla “ la piena Parte_1
proprietà dell'azienda composta da n. 21 punti vendita (n. 2), da n. 2 affiliati a marchio Euronics City, dai beni mobili strumentali di cui ai 21 punti vendita, dal canale di distribuzione all'ingrosso, dai contratti con il personale dipendente e da tutti i rapporti giuridici relativi ai 21 punti vendita (doc. 4 fascicolo;
Pt_1
b) che la cessione dell'azienda è avvenuta in seguito alla aggiudicazione disposta dal
Giudice Delegato del Tribunale di Latina all'udienza del 18 aprile 2017 (doc. 3 fascicolo;
Pt_1
c) di aver affidato incarico il 16.06.2017 alla “ , nella persona del suo Controparte_3
amministratore unico per lo svolgimento delle attività Controparte_1
necessarie per il subingresso nelle autorizzazioni amministrative legittimanti l'esercizio dell'attività commerciale nei n. 21 punti vendita acquistati in data
17.05.2017 dalla Parte_1
d) di aver pattuito un corrispettivo di € 60.000,00 oltre Iva (doc. 1);
e) di aver già pagato per tutte le attività necessarie a legittimare il subingresso nei 21 punti vendita, come risultante dalle fatture e dalle contabili bancarie che si allegano
(doc.ti da 1 a 6), complessivi € 84.359,50 (73.200,00+11.159,50);
f) che le due parcelle azionate in via monitoria fanno riferimento ad attività diverse e cronologicamente antecedenti al subingresso della aggiudicataria CP_2
g) che il Dott. ha ricevuto incarichi e svolto attività Controparte_1
professionale sia per la ia per la agendo anche quale Pt_1 CP_2 amministratore unico della società “ ; Controparte_3
h) di ritenere necessario estendere il contraddittorio nei confronti della “ CP_3
;
[...]
La terza chiamata concludeva chiedendo di essere autorizzata, ex artt. 106 e 269 c.p.c., a chiamare in causa la “ ; nel merito, in via principale, in caso di conferma Controparte_3
del Decreto Ingiuntivo opposto n. 1037/2018 del Tribunale d Latina – rigettare integralmente la domanda di manleva azionata dalla in concordato Parte_1
preventivo, nella persona del Commissario Liquidatore Dott. e dalla Controparte_4
, nella persona dell'amministratore sig.ra nei confronti di Parte_1 Controparte_5 perché infondata per i motivi di cui in premessa, dichiarando tenute in via CP_2
esclusiva al pagamento in favore del Dott. le sole in Controparte_1 Parte_1
concordato preventivo e accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Parte_1 in favore del Dott. per i titoli azionati in via monitoria CP_2 Controparte_1
con il decreto ingiuntivo n. 1037/2018 del Tribunale di Latina e per qualsivoglia altro diverso titolo per i motivi esposti in premessa;
in via subordinata, ove ritenuto anche in via riconvenzionale, in caso di conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 1037/2018
Tribunale di Latina e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di manleva azionata dalla in concordato preventivo e dalla , e Parte_1 Parte_1
in ogni caso salvo gravame accertare e dichiarare tenuta al pagamento in favore del Dott. della somma ingiunta o di quella diversa somma che risulterà all'esito Controparte_1 del giudizio la sola società “ , in persona del suo legale rappresentante, Controparte_3
con integrale manleva della “ da ogni e qualsivoglia conseguenza dovesse CP_2
derivare alla stessa dalla conferma del decreto ingiuntivo opposto e dall'accoglimento anche parziale della domanda di manleva azionata dalla in concordato Parte_1
preventivo e dalla nei confronti di Parte_1 CP_2
All'udienza del 8 gennaio 2019 parte attrice opponente deduceva la falsità della firma e del contenuto del doc. n.
3 - conferimento incarico del 18.04.2017, la nullità del contratto per inesistenza dell'oggetto, per la sua apparente duplicazione del contratto anteriore,
l'inopponibilità perché privo di data certa;
chiedeva il deposito dell'originale del documento prodotto in copia;
parte convenuta opposta rilevava che le prestazioni effettuate dal dott. attengono a due incarichi diversi;
il giudice disponeva la CP_1 produzione a carico di parte opposta dell'originale del doc. n. 3; autorizzava la CP_1
chiamata in causa del terzo CP_3
Con comparsa in data 13 giugno 2019 si costituiva la terza chiamata CP_3 deducendo:
a) che il rapporto contrattuale intercorso tra e Controparte_3 CP_2
nulla ha a che vedere con i rapporti professionali intercorrenti tra il Dott. CP_1
(creditore) e la debitrice in c.p.;
[...] Parte_1
b) che il credito di cui al decreto ingiuntivo riguarda, attività professionali diverse ed antecedenti temporalmente ai servizi chiesti dalla alla società CP_2 CP_3 c) la ha svolto servizi a favore della non contestati e CP_3 CP_2
regolarmente pagati e il Dott. ha svolto incarichi – diversi - a favore Controparte_1
della parte opponente ed ha ricevuto il compenso pattuito. Parte_1
Concludeva chiedendo, in via preliminare, rilevata la carenza di legittimazione passiva della la sua estromissione dal giudizio;
comunque, nel merito, rigettare la Controparte_3
domanda di manleva e garanzia proposta da ei confronti di CP_2 CP_3
infondata in fatto ed in diritto;
condannare alle spese, competenze
[...] CP_2
ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore degli Avvocati dichiaratisi antistatari.
All'udienza del 18 giugno parte attrice opponente, all'esito del deposito del contratto in originale 18.04.2017 da controparte, disconosceva le sottoscrizioni ivi apposte perché non riferibili a nessuno degli amministratori della e, pertanto, non riferibile Parte_1
alla volontà della società, come confermato dagli amministratori , e CP_5 Per_1
nel verbale di comparizione innanzi ai Commissari giudiziali depositato in CP_6
PCT il 17.06.2019; il giudice disponeva la conservazione del documento originale a carico della Cancelleria in cassaforte, concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c..
Con memoria di cui al primo termine del 17 luglio 2019 parte attrice opponente ribadiva come l'accordo professionale proposto dallo e concluso tra le parti delineava CP_1 tutti gli adempimenti che avrebbero dovuto consentire il passaggio dalla Parte_1
alla società NAVON affittuaria, e alla società che si sarebbe resa aggiudicataria dell'asta competitiva;
che detto accordo del gennaio 2017 è stato eseguito della con il Pt_1 pagamento integrale delle relative competenze dello insisteva nel contestare la CP_1
sussistenza di un presunto successivo accordo del 18.04.2017, formalmente disconosciuto nel suo contenuto e nelle sottoscrizioni, come risultante dal verbale di comparizione innanzi i commissari giudiziali dei sig.ri , e i quali non CP_5 Per_1 CP_6
hanno mai sottoscritto il relativo contratto;
ribadiva le eccezioni di nullità del preteso contratto (inesistenza dell'oggetto, apparente duplicazione); rilevava l'inefficacia ed inopponibilità dell'asserito contratto perché carente di data certa, ed al cui disconoscimento non ha seguito l'istanza di verificazione;
rilevava, comunque, il difetto assoluto di interesse economico e giuridico da parte della a stipulare un secondo Pt_1
contratto; che, come riferito nella e-mail del 02/08/2017 dell'avv. Katia Zulberti, il trasferimento delle autorizzazioni da Navon ad non solo non era stato mai Pt_1
richiesto allo ma non era neanche dovuto nè consentito per quanto previsto dalla CP_1
procedura concordataria (punto 6 del regolamento); insisteva per la revoca del decreto opposto previa, occorrendo, declaratoria di nullità ex art. 1436 e 1418 c.c. dell'accordo
18.04.17 .
Con memoria di cui al primo termine del 18 luglio 2019 parte opposta ribadiva di aver provato documentalmente l'incarico, l'esecuzione dello stesso e la determinazione del compenso convenuto tra le parti;
rilevava non potersi escludere che l'incarico del
18.04.2017, come anche il precedente del 18.01.2017, sia stato consegnato al professionista dall'incaricato già completo della sottoscrizione di Parte_2 CP_6
Con memoria di cui al primo termine, la terza chiamata insisteva per CP_2
l'accoglimento delle conclusioni già formulate in comparsa di costituzione e risposta e per il rigetto delle domande di merito ex adverso formulate in danno di in CP_2
quanto infondate in fatto e in diritto.
In considerazione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 il procedimento veniva rinviato.
Con ordinanza assunta fuori udienza in data 30 aprile 2020, il giudice ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte opposta limitatamente a due testi e tra Testimone_1
questi non ammetteva le ulteriori prove richieste da parte opposta e dalle Parte_2 altre parti poiché concernenti fatti non contestati, o ininfluenti ai fini del decidere o da provarsi documentalmente.
All'udienza del 28 gennaio 2021, parte opponente in concordato preventivo Parte_1 chiedeva la revoca dell'ordinanza ammissiva delle prove poiché al formale disconoscimento del contratto del 18.04.2017, non ha fatto seguito l'istanza di verificazione, sicché l'asserito contratto sulla base del quale si fonda la richiesta monitoria
è tamquam non esset; la terza chiamata si associava alla richiesta. CP_2
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il giudice revocava l'ordinanza del 30.04.2020, rilevato che parte opposta, a seguito del disconoscimento dell'opponente della sottoscrizione del contratto in data 18 aprile 2017, non ha avanzato istanza di verificazione della scrittura disconosciuta ai sensi dell'art. 216 c.p.c.; ritenuta la causa matura per la decisione sulla base degli atti acquisiti rinviava all'udienza del 16 dicembre
2021 per precisazione delle conclusioni. Con deposito in data 17 febbraio 2021 parte opposta formulava istanza ai sensi dell'art. 177 comma 2 c.p.c. di revoca dell'ordinanza del 28.01.2021 e conferma della prova testimoniale richiesta da parte opposta, già ammessa con ordinanza del 30.04.2020.
Con decreto in data 21 febbraio 2022 il giudice rigettava l'istanza di revoca dell'ordinanza del 28 gennaio 2021 avanzata da parte opposta ritenuto di dover confermare CP_1
l'ordinanza poiché a seguito del disconoscimento effettuato da parte opponente della sottoscrizione del contratto in data 18 aprile 2017 parte opposta non ha avanzato istanza di verificazione della scrittura disconosciuta ai sensi dell'art. 216 c.p.c; ritenuto altresì che per costante giurisprudenza il fallimento, che non è successore del fallito, non ha preso parte al rapporto giuridico che costituisce titolo della pretesa creditoria fatta valere ed è dunque da considerarsi terzo rispetto ad esso (Sez. Un. 4213 del 20 febbraio 2013); ritenuto che ciò assume significato in ordine alla rilevanza giuridica da attribuire alla condotta anche extraprocessuale delle parti originarie del rapporto nel senso che gli effetti di una dichiarazione avente valore di confessione stragiudiziale si producono se e nei limiti in cui essa sia fatta valere nella controversia in cui sono parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti, rispettivamente, autore e destinatario della dichiarazione (cfr. Cass.
2.4.1996, n. 3055; altre sì Cass. (ord.) 19.10.2017, n. 24690; Cass. 1.3.2005, n. 4288, ritenuto pertanto che nei confronti della procedura concorsuale deve essere dimostrata l'assunzione dell'impegno contrattuale con scrittura peraltro avente data certa ex art. 2704 codice civile anteriore alla dichiarazione di fallimento;
ritenuto che
detti principi debbono ritenersi applicabili anche alla procedura di concordato preventivo per eadem ratio e per espresso richiamo normativo (art. 169 RD 267/42).
In considerazione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, visto l'art. 221, 4 c., D.L. n.
34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, si disponeva la trattazione figurata per l'udienza del 16 dicembre 2021 con scambio di note telematiche. Su istanza di parte opposta, con decreto in data 3 settembre 2021 il giudice disponeva la trattazione in presenza per l'udienza già fissata al 16 dicembre 2021.
All'udienza del 16 dicembre 2021, parte opponente precisava le conclusioni riportandosi a tutti gli scritti difensivi;
parte opposta insisteva nella richiesta di prove ed in particolare del teste , rilevava che il conferimento dell'incarico è stato effettuato da Tes_2 Pt_3
, riteneva pacifico che la sottoscrizione non è stata effettuata dal
[...] CP_6 poiché il predetto ha firmato con il nome del sig. ; riteneva Parte_3 CP_6
provata la prestazione.
Parte opponente, rilevava di apprendere soltanto all'udienza la deduzione di controparte della sottoscrizione effettuata dal sig. con il nome di , deduceva la Tes_2 CP_6
tardività dell'eccezione.
La terza chiamata impugnava e contestava quanto dedotto da parte opposta, CP_2
dichiarava di non accettare il contraddittorio su nessuna domanda o allegazione nuova, concludeva riportandosi alla memoria 183 primo termine e alla comparsa di costituzione e risposta.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza, il giudice con ordinanza in pari data, ritenuto di dover confermare i precedenti provvedimenti, riteneva la causa matura per la decisione e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano successive udienze a trattazione scritta (12 settembre 2023; 10 ottobre 2024; 3 aprile 2025) per la precisazione delle conclusioni.
Con note in data 31 marzo 2025 parte attrice opponente richiamava le conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi, si opponeva alle reiterate richieste istruttorie di controparte, chiedeva la concessione dei termini di cui all'art.190 cpcp.
Con note in data 2 aprile 2025 parte opposta precisava le conclusioni riportandosi a tutti i propri difensivi, reiterava l'istanza di revoca ex art. 177 c.p.c. dell'ordinanza del
28.01.2021, insisteva perché venisse disposta la prova testimoniale richiesta da parte opposta con memoria ex art. 183 c.p.c. del 18/09/2019, ritenendo che la Controparte_1
prova del conferimento dell'incarico possa essere data con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni;
chiedeva la rimessione della causa sul ruolo;
comunque, nel merito il rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo n. 1037/2018.
Con note in data 28 marzo 2025 la terza chiamata si opponeva alla richiesta del CP_2
Dott. di revoca dell'ordinanza del 28.1.2021 precisava le conclusioni nei seguenti CP_1
termini: RIGETTARE integralmente la domanda di manleva azionata dalla in Parte_1 concordato preventivo, nella persona del Commissario Liquidatore Dott. e dalla Controparte_4
nella persona dell'amministratore sig.ra nei confronti di Parte_1 Controparte_5
perché infondata, dichiarando tenute in via esclusiva al pagamento in favore del Dott. CP_2 le sole in concordato preventivo e e/o la Controparte_1 Parte_1 Parte_1 CP_3 in persona del suo legale rappresentante - ACCERTARE e DICHIARARE che nulla è dovuto da in persona del suo legale rappresentante, in favore del Dott. per CP_2 Controparte_1
i titoli azionati in via monitoria con il decreto ingiuntivo n. 1037/2018 del Tribunale di Latina e per qualsivoglia altro diverso titolo
- RIGETTARE l'eccezione preliminare sollevata dalla CP_3
In via subordinata, ove ritenuto anche in via riconvenzionale, in caso di conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 1037/2018 Tribunale di Latina e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di manleva azionata dalla in concordato preventivo e dalla Parte_1
e in ogni caso salvo gravame Parte_1
- ACCERTARE e DICHIARARE tenuta al pagamento in favore del Dott. della Controparte_1 somma ingiunta o di quella diversa somma che risulterà all'esito del giudizio la sola società
in persona del suo legale rappresentante, con integrale manleva della da CP_3 CP_2 ogni e qualsivoglia conseguenza dovesse derivare alla stessa dalla conferma del decreto ingiuntivo opposto e dall'accoglimento anche parziale della domanda di manleva azionata dalla in Parte_1 concordato preventivo e dalla nei confronti di In ogni caso con vittoria Parte_1 CP_2 di spese e compensi di lite oltre spese generali 15%, Iva e cpa sulle voci ad essa soggette.
Con note in data 2 aprile 2025 la terza chiamata precisava le conclusioni CP_3 chiedendo, rilevata la carenza di legittimazione passiva della pronunciare Controparte_3
sentenza parziale di estromissione dal presente giudizio della o comunque, Controparte_3
nel merito, rigettare la domanda di manleva e garanzia proposta da nei CP_2 confronti di in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con condanna di Controparte_3
alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in CP_2
favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Con ordinanza in data 3 aprile 2025 il giudice, letti gli atti di causa, lette le note di udienza depositate dalle parti, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte opponente depositava comparsa conclusionale in data 28 maggio 2025 e comparsa conclusionale di replica in data 20 giugno 2025; parte opposta e la terza chiamata depositavano comparsa conclusionale in data 30 maggio 2025 e Controparte_3
memoria di replica il 23 giugno 2025; la terza chiamata depositava CP_2
comparsa conclusionale in data 26 maggio 2025 e comparsa conclusionale di replica l'11 giugno 2025, atti con i quali le parti ribadivano ciascuno le proprie difese ed insistevano per l'accoglimento delle domande rispettivamente formulate. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in ordine all'onere della prova,
l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a questi provare nel merito i fatti costitutivi del diritto di credito. L'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della pretesa creditoria o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Ed ancora, il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sul creditore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva (Cass.n. 1792/2017).
Nel caso di specie, l'opposto pone a fondamento della pretesa creditoria n.3 fatture emesse a titolo di compenso per l'incarico professionale che la gli avrebbe Parte_1 conferito per iscritto in data 18.04.2017, avente ad oggetto l'espletamento delle attività ivi analiticamente descritte, necessarie a legittimare il subingresso della aggiudicataria nei n.21 punti vendita della oggetto di vendita all'incanto CP_2 Parte_1 nella procedura di concordato preventivo.
È pacifica tra le parti sia la sussistenza di un precedente conferimento di incarico datato
18.01.2017 che la sua esecuzione, anche quanto all'avvenuta integrale corresponsione del relativo compenso.
Parte opponente contesta però la sussistenza del dedotto secondo incarico datato
18.04.2017, richiamato dalle fatture.
Già prima del giudizio (mail del 27.06.2017) l'opponente ha contestato la lettera di conferimento datata 18.04.2017 che il professionista creditore ha inteso attribuire alla
, e detta contestazione è confermata nel verbale di comparizione dei Parte_1
rappresentanti legali dinanzi ai commissari giudiziali del concordato dell'11.01.2019. Come già rilevato con l'ordinanza del 28 gennaio 2021, a seguito del tempestivo formale disconoscimento del contratto datato 18.04.2017 e della sottoscrizione ivi apposta, in difetto di istanza da parte del creditore opposto di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ., detta allegazione va ritenuta processualmente inutilizzabile ai fini della prova del conferimento dell'incarico.
La non genuinità della firma apposta sul contratto di cui si discute ha trovato conferma in quanto riferito all'udienza del 16.12.2021 da parte opposta che, nel tentativo di introdurre un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, ha dichiarato, che la sottoscrizione apposta sul conferimento dell'incarico non appartiene al rappresentante legale sig.
bensì ad un soggetto terzo, il sig. , precisando che questi ha CP_6 Parte_3
firmato con il nome del sig. . CP_6
Da tali dichiarazioni, a cui va riconosciuto valore confessorio, deriva l'irrilevanza della prova testimoniale richiesta dall'opposto i cui capi miravano a confermare la circostanza della sottoscrizione dell'incarico da parte del sign. CP_6
Ancora si rileva come l'eventuale accordo intercorso tra la Società ed il professionista, posto a fondamento della pretesa creditoria, non possa ritenersi opponibile alla in concordato preventivo, anche in considerazione della rilevata Parte_1
assenza di datazione certa ex art 2704 c.c. del contratto che documenterebbe il credito.
La data certa è, infatti, requisito necessario per riconoscere l'efficacia nei confronti dei soggetti terzi che siano sottoscrittori del contratto e, quindi, l'attitudine del documento a produrre effetti in capo a tali soggetti.
Alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 l.fall., è applicabile per eadem ratio e per espresso richiamo normativo (art. 169 RD 267/42) il consolidato principio in ambito di procedura concorsuale secondo il quale, è onere di chi chiede il riconoscimento di un credito che si fonda su un rapporto contrattuale dimostrare la data certa anteriore all'apertura della procedura concorsuale al fine di poterlo utilizzare nei confronti del fallimento, in ragione della terzietà dell'organo gestore della procedura verso i creditori e il debitore (tra le tante, Cass. n. 24713/2021, su datazione certa e insinuazione passivo).
Posta la inutilizzabilità processuale del documento disconosciuto e comunque la sua inopponibilità alla in concordato preventivo in assenza di data certa, Parte_1 non vi è alcun ulteriore elemento utile a far ritenere, anche in via presuntiva, che sia stato concluso un contratto diretto a conferire un successivo e diverso incarico al dott.
CP_1
Nelle mail prodotte dall'opposto non vi è alcun espresso riferimento al dedotto secondo accordo che sarebbe intervenuto con la in data 18 aprile 2017 e non è Parte_1
ravvisabile alcun chiaro ed inequivocabile elemento utile a desumere la volontà della di conferire, successivamente al primo incarico del 18.01.2017, l'ulteriore Parte_1
e diverso incarico.
La corrispondenza prodotta dall'opposto fa unicamente riferimento (e-mail 02/05/2017) ad una conferma della necessità che il dott. seguisse le pratiche amministrative CP_1
utili a definire il subingresso nei punti vendita dell' ; tali adempimenti appaiono CP_2
riconducibili alle attività già indicate nella lettera di conferimento dell'incarico del
18.01.2017, tutte finalizzate a consentire il subingresso della Società aggiudicataria dell'asta competitiva nei 21 punti vendita appartenenti alla concessi in affitto alla Navon. Pt_1
Va aggiunto che la predetta comunicazione (mail 02/05/2017) riporta la firma di un tale dott. , rispetto al quale l'opposto non ha documentato il collegamento con la Persona_2
società Pt_1
Parte opponente ha, poi, allegato la carenza di un concreto interesse della a Parte_1
richiedere le attività che lo ssume come integrative del primo incarico. In CP_1
effetti, il disciplinare d'asta indicato dagli organi della procedura concordataria (Decreto
Tr.Latina del 24.02.2017) all'art. 6, pone a carico dell'affittuario NAVON, e non di
, la restituzione dei rami d'azienda all'aggiudicatario ed a carico Parte_1
dell'aggiudicatario le spese per il trasferimento della proprietà dei punti vendita, senza la possibilità di chiedere alla di riassumere anche temporaneamente la Parte_1
detenzione, senza alcuna garanzia della stessa in ordine ad eventuali modifiche del compendio intervenute fino alla consegna effettiva dei beni.
Detta carenza di interesse, risulta suffragata dalle difese della terza chiamata , CP_2
aggiudicataria dell'asta, la quale ha allegato e documentato di aver corrisposto, in forza di contratto stipulato in data 16 giugno 2017 con la “ , nella persona del suo Controparte_3
amministratore unico la complessiva somma di € 73.200,00 per le Controparte_1
attività amministrative resesi necessarie per il subingresso nei n. 21 punti vendita acquistati dalla (docc.
1-4 fasc. ). Parte_1 CP_2 Pertanto, considerato il principio generale che pone sul creditore l'onere della prova della propria pretesa, alla luce delle risultanze istruttorie il credito azionato da parte opposta a titolo di corrispettivo dell'incarico professionale del 18.04.17 il cui conferimento ad opera della non è risultato provato, ed anzi è stato smentito dallo stesso Parte_1
opposto, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
L'accoglimento dell'opposizione comporta l'assorbimento delle ulteriori domande formulate nei confronti delle terze chiamate.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto opposto e vengono liquidate a favore dell'opponente come in dispositivo, nella misura media sulla base del D.M. 55/14 aggiornato al D.M. 147/2022, considerato che non è stata svolta attività istruttoria.
Quanto al rapporto tra terze chiamate ( e e i rispettivi CP_2 CP_7 chiamanti ( e , considerata la non contestazione dei Parte_1 CP_2
reciproci rapporti intercorsi tra le parti e l'accoglimento sostanziale delle ragioni dell'opponente, appare equo compensare integralmente le relative spese.
Quanto alla domanda di condanna dell'opposto ex art. 96 c.p.c. comma 3, sebbene parte opposta abbia agito con mala fede, rappresentata dalla riconosciuta consapevolezza della non genuinità della sottoscrizione apposta sul documento (lettera conferimento incarico
18.04.2017) posto a fondamento della pretesa creditoria, la domanda non può essere accolta non risultando provata l'esistenza dell'ulteriore presupposto di un pregiudizio concreto per la controparte non ristorabile con la condanna alle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
2571/2018, ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 1037/2018;
- condanna parte opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, che liquida in € 8.433,00 per compensi, € 406,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- rigetta la domanda ex art.96 c.3 c.p.c. spiegata dall'opponente; - compensa integralmente le spese di lite relative alla chiamata in causa spiegata da nei confronti di e spiegata da nei Parte_1 CP_2 CP_2
confronti di CP_3
Lì, 25 giugno 2025.
IL GIUDICE dott. Stefano Fava