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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/03/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7727/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno PERLA Presidente relatore dott.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dott.ssa Carmen GIRALDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7727/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAMPOLLO MARIA Parte_1 C.F._1
CRISTINA, elettivamente domiciliato in CORSO D. GIOVECCA N. 3 44121 FERRARA presso il difensore avv. ZAMPOLLO MARIA CRISTINA
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I.
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Il ricorrente concludeva come da verbale del 30.01.2025, insistendo nella domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 01.06.2023 (nato a [...], il [...]) ricorreva Parte_1 contro (nata a [...], Filippine, il 14.09.1994) per chiedere lo Controparte_1 scioglimento del matrimonio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a San Jose Del Monte Bulacan – Filippine – in data
29.08.2017, atto regolarmente trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Granarolo Dell'Emilia (BO), al n. 40, Parte 2, Serie C, anno 2017.
Dall'unione non sono nati figli.
pagina 1 di 3 Le parti giungevano alla separazione personale con convenzione di negoziazione assistita in data
14.06.2018 (di cui in atti).
Il ricorrente, sentito personalmente all'udienza del 16.01.2024, insisteva nella domanda di scioglimento del matrimonio, non avendo avanzato, di fatto, altre domande, in assenza di prole.
La convenuta non si costituiva né compariva in giudizio, nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, che, dopo essere stato tentata – senza successo – nelle Filippine – si è perfezionata ai sensi dell'art. 143/2 cpc, non essendo conosciuto il luogo dell'ultima residenza (doc. allegato 03.02.2025).
All'esito dell'udienza del 30.01.2025, dunque, essendo già stata sentito personalmente il ricorrente, nella impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza della convenuta, il Giudice autorizzava il procuratore a concludere oralmente in udienza.
Parte ricorrente insisteva nella richiesta di scioglimento del matrimonio e il Giudice, dichiarata la contumacia della convenuta, confermava le statuizioni della separazione, trattenendo la causa in decisione.
*******
Così limitata oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
Invero, la parti sono addivenute a separazione personale tramite convenzione di negoziazione assistita conclusa in data 14.06.2018 e sono trascorsi ormai ben sette anni senza che le parti si siano riappacificate o abbiano ripreso la convivenza matrimoniale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, dalla impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonché dalle allegazioni di parte ricorrente.
Il sig. , infatti, ha dichiarato in atti e ribadito in udienza di non aver alcun contatto con la signora Pt_1
dal momento della separazione: “nel 2018 ci siamo separati. Successivamente non abbiamo CP_1 più avuto contatti. (…) Dopo la separazione lei è sparita, non so che fine abbia fatto. Non la vedo dal 2018” (da verbale del 16.01.2024).
Non può, quindi, essere ricostituita nemmeno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Non vi sono, inoltre, altre domande – ad esempio attinenti alla regolamentazione di rapporti parentali o patrimoniali – in assenza di figli della coppia e considerata, altresì, la autosufficienza economica di parte istante.
Ad avviso del Tribunale, visti i termini della presente decisione e le ragioni poste alla sua base, nonché tenuto conto che la convenuta, non costituendosi, non si è opposta, vi sono ragioni che inducono a non provvedere sulle spese, in assenza di reale soccombenza: in ogni caso parte istante avrebbe dovuto rivolgersi al Tribunale per ottenere la pronuncia sul vincolo.
PQM
Il Tribunale decidendo definitivamente, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
pagina 2 di 3 (nata a [...], Filippine, il 14.09.1994) per chiedere lo scioglimento Controparte_1 del matrimonio. unitisi matrimonio a San Jose Del Monte Bulacan – Filippine – in data 29.08.2017, atto regolarmente trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Granarolo Dell'Emilia (BO), al n. 40, Parte 2, Serie C, anno 2017.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla per le spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 26.03.2025.
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno PERLA Presidente relatore dott.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dott.ssa Carmen GIRALDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7727/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAMPOLLO MARIA Parte_1 C.F._1
CRISTINA, elettivamente domiciliato in CORSO D. GIOVECCA N. 3 44121 FERRARA presso il difensore avv. ZAMPOLLO MARIA CRISTINA
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I.
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Il ricorrente concludeva come da verbale del 30.01.2025, insistendo nella domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 01.06.2023 (nato a [...], il [...]) ricorreva Parte_1 contro (nata a [...], Filippine, il 14.09.1994) per chiedere lo Controparte_1 scioglimento del matrimonio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a San Jose Del Monte Bulacan – Filippine – in data
29.08.2017, atto regolarmente trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Granarolo Dell'Emilia (BO), al n. 40, Parte 2, Serie C, anno 2017.
Dall'unione non sono nati figli.
pagina 1 di 3 Le parti giungevano alla separazione personale con convenzione di negoziazione assistita in data
14.06.2018 (di cui in atti).
Il ricorrente, sentito personalmente all'udienza del 16.01.2024, insisteva nella domanda di scioglimento del matrimonio, non avendo avanzato, di fatto, altre domande, in assenza di prole.
La convenuta non si costituiva né compariva in giudizio, nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, che, dopo essere stato tentata – senza successo – nelle Filippine – si è perfezionata ai sensi dell'art. 143/2 cpc, non essendo conosciuto il luogo dell'ultima residenza (doc. allegato 03.02.2025).
All'esito dell'udienza del 30.01.2025, dunque, essendo già stata sentito personalmente il ricorrente, nella impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza della convenuta, il Giudice autorizzava il procuratore a concludere oralmente in udienza.
Parte ricorrente insisteva nella richiesta di scioglimento del matrimonio e il Giudice, dichiarata la contumacia della convenuta, confermava le statuizioni della separazione, trattenendo la causa in decisione.
*******
Così limitata oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
Invero, la parti sono addivenute a separazione personale tramite convenzione di negoziazione assistita conclusa in data 14.06.2018 e sono trascorsi ormai ben sette anni senza che le parti si siano riappacificate o abbiano ripreso la convivenza matrimoniale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, dalla impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonché dalle allegazioni di parte ricorrente.
Il sig. , infatti, ha dichiarato in atti e ribadito in udienza di non aver alcun contatto con la signora Pt_1
dal momento della separazione: “nel 2018 ci siamo separati. Successivamente non abbiamo CP_1 più avuto contatti. (…) Dopo la separazione lei è sparita, non so che fine abbia fatto. Non la vedo dal 2018” (da verbale del 16.01.2024).
Non può, quindi, essere ricostituita nemmeno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Non vi sono, inoltre, altre domande – ad esempio attinenti alla regolamentazione di rapporti parentali o patrimoniali – in assenza di figli della coppia e considerata, altresì, la autosufficienza economica di parte istante.
Ad avviso del Tribunale, visti i termini della presente decisione e le ragioni poste alla sua base, nonché tenuto conto che la convenuta, non costituendosi, non si è opposta, vi sono ragioni che inducono a non provvedere sulle spese, in assenza di reale soccombenza: in ogni caso parte istante avrebbe dovuto rivolgersi al Tribunale per ottenere la pronuncia sul vincolo.
PQM
Il Tribunale decidendo definitivamente, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
pagina 2 di 3 (nata a [...], Filippine, il 14.09.1994) per chiedere lo scioglimento Controparte_1 del matrimonio. unitisi matrimonio a San Jose Del Monte Bulacan – Filippine – in data 29.08.2017, atto regolarmente trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Granarolo Dell'Emilia (BO), al n. 40, Parte 2, Serie C, anno 2017.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla per le spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 26.03.2025.
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
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