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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 22/12/2025, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in persona della Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1130 del ruolo generale dell'anno 2025, promossa
DA
nato a [...] il [...] e Parte_1
res.te a AR TT (AG), in via Lucca n.
6 - c.f.:
C.F._1
avv. Roberta Agozzino
RICORRENTE
CONTRO
- in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a Roma, via Ciro il Grande n. 21 EUR ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio presso la sede provinciale dell'istituto sito in via Picone 16 Agrigento
(Dott. SANDRA DI MINO )
1 RESISTENTE
OGGETTO: Invalidità civile 100% pensione di invalidità civile l. 118/71 e di soggetto in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato (giusto d. l.vo n. 62/2024) ai sensi dell' art. 3 co. 3 l. 104/92.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25 marzo 2025 la parte ricorrente conveniva in giudizio l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore CP_1
chiedendo di accertare il proprio diritto di Invalido civile al 100% al fine del riconoscimento della pensione di invalidità civile l. 118/71 e di soggetto in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato (giusto d. l.vo n.
62/2024) ai sensi dell' art. 3 co. 3 l. 104/92. con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa, o da quello che risulterà accertato in corso di giudizio e per l'effetto condannare l'Ente competente al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.
A sostegno della propria tesi esponeva che la C.M.I.C. aveva negato l'esistenza dei requisiti sanitari per le prestazioni richieste Non concordando con tale valutazione, chiedeva di disporre C.T.U. medico- legale al fine di accertare la loro sussistenza.
L' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore si costituiva CP_1
in giudizio eccependo preliminarmente la decadenza di cui all'art. 42, comma
2 3, del D.L. 269/2003 convertito nella L.326/2003; nel merito deduceva l'infondatezza del ricorso e concludeva chiedendone il rigetto.
All'udienza del 24 novembre 2025 il Giudice, rinviava la causa all'udienza del
26 febbraio 2026 invitato le parti a discutere sull'eccezione di decadenza , previa concessione alle stesse di termine per il deposito delle note scritte.
Con istanza del 28 novembre 2025 il procuratore della parte ricorrente chiedeva al Giudice di voler anticipare l'udienza del 16.2.2026 a data anteriore
(il più possibile prossima alla data odierna) al fine di dichiarare l'improcedibilità del ricorso e l'estinzione del procedimento. Il giudice disponeva in conformità ed anticipava la trattazione del presente procedimento all'odierna udienza del 22 dicembre 2025 ove presente solo la parte ricorrente la quale si associava alla eccezione di decadenza sollevata dall'istituto e chiedeva che la causa venisse posta in decisione con spese compensate ed il Giudice del Lavoro la decideva mediante sentenza ex art. 429 c.p.c della quale dava lettura integrale in udienza in assenza delle parti .
CONCISA ESPOSIZIONE DELEL RAGIONI DI FATTOE DI
DIRITTO DELLA DOMANDA
Preliminarmente, si rileva come la presente fattispecie, relativa alla eccepita decadenza di cui all'art. 42, co. 3, D.L. n° 269/2003, convertito. in legge n.
326/2003, in difetto di una espressa previsione normativa non prevista né regolata dall'art. 445 bis c.p.c e seg. sulle sorti che il procedimento giudiziario dovrebbe in questo caso seguire, in via interpretativa, deve ritenersi che il
3 Giudice possa definire tale fase adottando una sentenza di rigetto con la quale “chiude” il processo.
L'art. 42, comma 3, del D.L. 269/2003 convertito nella L. 326/2003 prevede che nei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro "la domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa".
L'eccezione di decadenza sollevata dall' ai sensi dell'art. 42 citato è CP_1
fondata. e va accolta.
La giurisprudenza ha costantemente affermato che "l'onere della prova dell'osservanza del termine d'impugnazione e, quindi, della sua tempestività e ammissibilità, incombe sulla parte che l'impugnazione abbia proposto" (Cass.
21.04.2004, n. 7660; nello stesso senso ex multis Cass. 29.03.2006, n. 7316;
Cass. 23.09.2004, n. 19072 e Cass. 8.09.2003, n. 13127).
CP_ Tanto premesso, occorre rilevare che, nel caso di specie, l' invertendo l'onere della prova ha allegato in ordine all'esito delle visite per l'accertamento dei requisiti sanitari, che entrambi i verbali sono stati inviati via PEC in data
03settembre 2025 e correttamente ricevuti dalla parte ricorrente in data 04 settembre 2025 e che la causa è stata iscritta a ruolo in data 25 settembre
2025, oltre, dunque, i sei mesi previsti dalla norma sopra citata.
Alla luce di tali considerazioni, va quindi accolta l'eccezione di decadenza sollevata dall' che peraltro è rilevabile d'ufficio e può essere proposta CP_1
dal convenuto anche oltre i limiti posti dall'art. 416 c.p.c.
4 Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.
Le spese di lite sono irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c. e per avere la parte aderito all'eccezione sollevata dall'istituto
P.Q.M.
la Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il
Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice del lavoro , ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, dichiara inammissibile il ricorso dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Agrigento, il 22 dicembre 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in persona della Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1130 del ruolo generale dell'anno 2025, promossa
DA
nato a [...] il [...] e Parte_1
res.te a AR TT (AG), in via Lucca n.
6 - c.f.:
C.F._1
avv. Roberta Agozzino
RICORRENTE
CONTRO
- in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a Roma, via Ciro il Grande n. 21 EUR ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio presso la sede provinciale dell'istituto sito in via Picone 16 Agrigento
(Dott. SANDRA DI MINO )
1 RESISTENTE
OGGETTO: Invalidità civile 100% pensione di invalidità civile l. 118/71 e di soggetto in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato (giusto d. l.vo n. 62/2024) ai sensi dell' art. 3 co. 3 l. 104/92.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25 marzo 2025 la parte ricorrente conveniva in giudizio l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore CP_1
chiedendo di accertare il proprio diritto di Invalido civile al 100% al fine del riconoscimento della pensione di invalidità civile l. 118/71 e di soggetto in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato (giusto d. l.vo n.
62/2024) ai sensi dell' art. 3 co. 3 l. 104/92. con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa, o da quello che risulterà accertato in corso di giudizio e per l'effetto condannare l'Ente competente al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.
A sostegno della propria tesi esponeva che la C.M.I.C. aveva negato l'esistenza dei requisiti sanitari per le prestazioni richieste Non concordando con tale valutazione, chiedeva di disporre C.T.U. medico- legale al fine di accertare la loro sussistenza.
L' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore si costituiva CP_1
in giudizio eccependo preliminarmente la decadenza di cui all'art. 42, comma
2 3, del D.L. 269/2003 convertito nella L.326/2003; nel merito deduceva l'infondatezza del ricorso e concludeva chiedendone il rigetto.
All'udienza del 24 novembre 2025 il Giudice, rinviava la causa all'udienza del
26 febbraio 2026 invitato le parti a discutere sull'eccezione di decadenza , previa concessione alle stesse di termine per il deposito delle note scritte.
Con istanza del 28 novembre 2025 il procuratore della parte ricorrente chiedeva al Giudice di voler anticipare l'udienza del 16.2.2026 a data anteriore
(il più possibile prossima alla data odierna) al fine di dichiarare l'improcedibilità del ricorso e l'estinzione del procedimento. Il giudice disponeva in conformità ed anticipava la trattazione del presente procedimento all'odierna udienza del 22 dicembre 2025 ove presente solo la parte ricorrente la quale si associava alla eccezione di decadenza sollevata dall'istituto e chiedeva che la causa venisse posta in decisione con spese compensate ed il Giudice del Lavoro la decideva mediante sentenza ex art. 429 c.p.c della quale dava lettura integrale in udienza in assenza delle parti .
CONCISA ESPOSIZIONE DELEL RAGIONI DI FATTOE DI
DIRITTO DELLA DOMANDA
Preliminarmente, si rileva come la presente fattispecie, relativa alla eccepita decadenza di cui all'art. 42, co. 3, D.L. n° 269/2003, convertito. in legge n.
326/2003, in difetto di una espressa previsione normativa non prevista né regolata dall'art. 445 bis c.p.c e seg. sulle sorti che il procedimento giudiziario dovrebbe in questo caso seguire, in via interpretativa, deve ritenersi che il
3 Giudice possa definire tale fase adottando una sentenza di rigetto con la quale “chiude” il processo.
L'art. 42, comma 3, del D.L. 269/2003 convertito nella L. 326/2003 prevede che nei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro "la domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa".
L'eccezione di decadenza sollevata dall' ai sensi dell'art. 42 citato è CP_1
fondata. e va accolta.
La giurisprudenza ha costantemente affermato che "l'onere della prova dell'osservanza del termine d'impugnazione e, quindi, della sua tempestività e ammissibilità, incombe sulla parte che l'impugnazione abbia proposto" (Cass.
21.04.2004, n. 7660; nello stesso senso ex multis Cass. 29.03.2006, n. 7316;
Cass. 23.09.2004, n. 19072 e Cass. 8.09.2003, n. 13127).
CP_ Tanto premesso, occorre rilevare che, nel caso di specie, l' invertendo l'onere della prova ha allegato in ordine all'esito delle visite per l'accertamento dei requisiti sanitari, che entrambi i verbali sono stati inviati via PEC in data
03settembre 2025 e correttamente ricevuti dalla parte ricorrente in data 04 settembre 2025 e che la causa è stata iscritta a ruolo in data 25 settembre
2025, oltre, dunque, i sei mesi previsti dalla norma sopra citata.
Alla luce di tali considerazioni, va quindi accolta l'eccezione di decadenza sollevata dall' che peraltro è rilevabile d'ufficio e può essere proposta CP_1
dal convenuto anche oltre i limiti posti dall'art. 416 c.p.c.
4 Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.
Le spese di lite sono irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c. e per avere la parte aderito all'eccezione sollevata dall'istituto
P.Q.M.
la Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il
Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice del lavoro , ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, dichiara inammissibile il ricorso dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Agrigento, il 22 dicembre 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
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