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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/04/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14141/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. SC Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14141/2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio su ricorso congiunto
promossa da:
(C.F. ), e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. TOLA GAETANA elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA LA CASTIGLIA 41 BOLOGNA presso il difensore avv. TOLA GAETANA
ricorrenti con l'intervento del PM – atti comunicati al PM il 19.11.2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del giorno 1.4.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 11.05.2017 con rito civile, in Vezzano sul Crostolo (RE), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni. Il relativo atto veniva iscritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune atto n. 8 parte 2 serie C anno 2017; dall'unione matrimoniale è nata una figlia di nome , nata a [...], il [...] (C.F.: Persona_1
); con ricorso congiunto depositato in data 29 novembre 2022 entrambi i C.F._3
coniugi chiedevano che fosse dichiarata la separazione personale degli stessi;
in data 18 febbraio 2023 il Tribunale Ordinario di Bologna – Prima Sezione Civile, omologava la separazione consensuale fra le parti, comparse davanti al Presidente in data 7.2.2023. Da allora non vi è stata riconciliazione.
pagina 1 di 4 Con ricorso congiunto depositato il 19.11.2024 i coniugi chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio e con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del giorno 1.4.2025 confermavano le condizioni concordate. Esse risultano conformi a legge e all'interesse della figlia minore e vanno pertanto integralmente recepite.
Nulla va deciso in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non
è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da nata a Parte_1
Bologna (BO) il 26.05.1986 e da , nato a [...], il Parte_2
28.10.1990, in data 11.05.2017 con rito civile, in Vezzano sul Crostolo (RE), atto n. 8 parte 2 serie C anno 2017 del Comune di Vezzano sul Crostolo (RE); ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto
Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
2 – dà atto che per accordo fra le parti lo scioglimento del matrimonio è regolato dalle seguenti condizioni:
a. entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti. Il sig. è titolare di impresa edile, con Pt_2
un reddito variabile mentre la sig.ra è impiegata presso con contratto full Parte_1 CP_1
time a tempo indeterminato, con uno stipendio di circa 1400,00 euro mensili, salvo straordinari;
b. i coniugi non hanno più alcun bene mobile e immobile in comunione;
c. la figlia minore SC resterà affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
d. salvo diverso accordo tra le parti, il sig. si impegna a prendere con sé la figlia ogni domenica Pt_2 mattina, mentre la madre è impegnata al lavoro, per poi riportarla in serata presso l'abitazione della stessa (mentre il sabato SC resterà con la madre). Una mattina a settimana prenderà la figlia dall'abitazione familiare e la porterà all'asilo nido. Un pomeriggio a settimana prenderà SC dalla scuola materna e l'accompagnerà presso l'abitazione della madre. I giorni in cui il padre avrà con sé la figlia saranno scelti di volta in volta dai genitori in base ai loro impegni lavorativi, avendo cura di avvisare tempestivamente l'altro genitore.
e. durante le vacanze natalizie il padre terrà con se la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel pagina 2 di 4 periodo delle vacanze estive SC trascorrerà con ciascuno dei due genitori 3 (tre) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo tra le parti;
f. il sig. si impegna a corrispondere mediante bonifico bancario su conto corrente intestato a Pt_2
- entro il giorno 15 (quindici) del mese - la somma di € 250,00, rivalutabile Parte_1 annualmente secondo l'indice Istat, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore fino a quando la stessa non avrà raggiunto la completa autosufficienza economica. L'importo versato a titolo di contributo al mantenimento, sarà soggetto alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat su base nazionale, assumendo come base l'indice del mese di settembre;
g. Le parti in osservanza del Protocollo del Tribunale Civile di Bologna, concorreranno in ragione d el 50%, al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia, con le seguenti modalità conformi al Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna:
spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa;
a titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione presso istituti pubblici e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
spese straordinarie da concordare preventivamente tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
rimborso delle spese straordinarie pagina 3 di 4 Entro la fine di ogni mese, ciascun genitore consegnerà all'altro l'elenco delle spese straordinarie, con relativa documentazione attestante le stesse, sostenute per i figli minori e, salva eventuale compensazione, provvederà al rimborso della quota di sua competenza entro il giorno 20 (venti ) del mese successivo;
la documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa;
gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, ovvero nella quota del 50%; le deduzioni per la figlia a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori.
h - Nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 1.4.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. SC Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. SC Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14141/2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio su ricorso congiunto
promossa da:
(C.F. ), e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. TOLA GAETANA elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA LA CASTIGLIA 41 BOLOGNA presso il difensore avv. TOLA GAETANA
ricorrenti con l'intervento del PM – atti comunicati al PM il 19.11.2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del giorno 1.4.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 11.05.2017 con rito civile, in Vezzano sul Crostolo (RE), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni. Il relativo atto veniva iscritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune atto n. 8 parte 2 serie C anno 2017; dall'unione matrimoniale è nata una figlia di nome , nata a [...], il [...] (C.F.: Persona_1
); con ricorso congiunto depositato in data 29 novembre 2022 entrambi i C.F._3
coniugi chiedevano che fosse dichiarata la separazione personale degli stessi;
in data 18 febbraio 2023 il Tribunale Ordinario di Bologna – Prima Sezione Civile, omologava la separazione consensuale fra le parti, comparse davanti al Presidente in data 7.2.2023. Da allora non vi è stata riconciliazione.
pagina 1 di 4 Con ricorso congiunto depositato il 19.11.2024 i coniugi chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio e con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del giorno 1.4.2025 confermavano le condizioni concordate. Esse risultano conformi a legge e all'interesse della figlia minore e vanno pertanto integralmente recepite.
Nulla va deciso in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non
è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da nata a Parte_1
Bologna (BO) il 26.05.1986 e da , nato a [...], il Parte_2
28.10.1990, in data 11.05.2017 con rito civile, in Vezzano sul Crostolo (RE), atto n. 8 parte 2 serie C anno 2017 del Comune di Vezzano sul Crostolo (RE); ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto
Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
2 – dà atto che per accordo fra le parti lo scioglimento del matrimonio è regolato dalle seguenti condizioni:
a. entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti. Il sig. è titolare di impresa edile, con Pt_2
un reddito variabile mentre la sig.ra è impiegata presso con contratto full Parte_1 CP_1
time a tempo indeterminato, con uno stipendio di circa 1400,00 euro mensili, salvo straordinari;
b. i coniugi non hanno più alcun bene mobile e immobile in comunione;
c. la figlia minore SC resterà affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
d. salvo diverso accordo tra le parti, il sig. si impegna a prendere con sé la figlia ogni domenica Pt_2 mattina, mentre la madre è impegnata al lavoro, per poi riportarla in serata presso l'abitazione della stessa (mentre il sabato SC resterà con la madre). Una mattina a settimana prenderà la figlia dall'abitazione familiare e la porterà all'asilo nido. Un pomeriggio a settimana prenderà SC dalla scuola materna e l'accompagnerà presso l'abitazione della madre. I giorni in cui il padre avrà con sé la figlia saranno scelti di volta in volta dai genitori in base ai loro impegni lavorativi, avendo cura di avvisare tempestivamente l'altro genitore.
e. durante le vacanze natalizie il padre terrà con se la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel pagina 2 di 4 periodo delle vacanze estive SC trascorrerà con ciascuno dei due genitori 3 (tre) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo tra le parti;
f. il sig. si impegna a corrispondere mediante bonifico bancario su conto corrente intestato a Pt_2
- entro il giorno 15 (quindici) del mese - la somma di € 250,00, rivalutabile Parte_1 annualmente secondo l'indice Istat, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore fino a quando la stessa non avrà raggiunto la completa autosufficienza economica. L'importo versato a titolo di contributo al mantenimento, sarà soggetto alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat su base nazionale, assumendo come base l'indice del mese di settembre;
g. Le parti in osservanza del Protocollo del Tribunale Civile di Bologna, concorreranno in ragione d el 50%, al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia, con le seguenti modalità conformi al Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna:
spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa;
a titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione presso istituti pubblici e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
spese straordinarie da concordare preventivamente tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
rimborso delle spese straordinarie pagina 3 di 4 Entro la fine di ogni mese, ciascun genitore consegnerà all'altro l'elenco delle spese straordinarie, con relativa documentazione attestante le stesse, sostenute per i figli minori e, salva eventuale compensazione, provvederà al rimborso della quota di sua competenza entro il giorno 20 (venti ) del mese successivo;
la documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa;
gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, ovvero nella quota del 50%; le deduzioni per la figlia a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori.
h - Nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 1.4.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. SC Neri dott. Stefano Giusberti
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