Decreto cautelare 11 luglio 2019
Ordinanza cautelare 17 settembre 2019
Sentenza 7 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 07/07/2022, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/07/2022
N. 01174/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00940/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 940 del 2019, proposto da
LA RT, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
“Commissione Giudicatrice delle Prove Selettive per l’Ammissione al Corso di Formazione per il Conseguimento della Speci”, non costituita in giudizio;
Università del Salento - Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
nei confronti
CL CA, BI CI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della correzione della prova scritta della ricorrente da parte della Commissione Giudicatrice delle prove selettive per l'ammissione al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - Scuola Secondaria II Grado - bandito dall'Università del Salento ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M.249/2010, per l'a.a. 2018/2019, con Decreto Rettorale n. 202 in data 6 marzo 2019 e, per l'effetto, del giudizio di non sufficienza (pt 17/30) che ha precluso l'ammissione della stessa alla successiva prova orale, giudizio conosciuto in esito alla pubblicazione del 17/5/2019 dell'elenco degli ammessi alla predetta prova;
- dell'elenco degli ammessi alla successiva prova orale della predetta procedura, pubblicato dall'Università del Salento sul proprio sito Istituzionale in data 17/5/2019, nella parte in cui non figura il nome della ricorrente;
- delle operazioni e dei verbali di correzione (in particolare del Verbale n. 2 relativo alle operazioni del periodo 6/5/2019 – 17/5/2019) della Commissione Giudicatrice della prova scritta sostenuta dalla ricorrente nell'ambito della procedura di selettiva per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - Scuola Secondaria II Grado - bandito dall'Università del Salento ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M.249/2010 a.a. 2018/2019 con Decreto Rettorale n. 202 in data 6 marzo 2019;
- ove occorra, in parte qua, della graduatoria degli ammessi al corso di specializzazione attività di sostegno didattico scuola secondaria II Grado, a.a.18/19, pubblicata in data 18/6/2019, in via provvisoria ai sensi dell'art. 8 del Bando;
- della graduatoria definitiva degli ammessi al corso di specializzazione attività di sostegno didattico - scuola secondaria II Grado, a.a. 18/19, di cui ai Decreti Direttoriali n. 198/19 e 200/19, rispettivamente del 3/7 e del 4/7/2019;
- di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato o conseguenziale, ivi compresi, ove occorra, i Decreti Rettoriali di formazione e nomina della Commissione Giudicatrice e precisamente i DR dell'Università del Salento n.288/19 dell'11/4/2019, n.291 del 15/4/2019, n. 308 del 24/4/2019 e 366 del 17/5/2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università del Salento - Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 giugno 2022 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori avv.to G. Morelli per la parte ricorrente;
Rilevato che, con atto depositato in data 7 aprile 2022, parte ricorrente ha dichiarato – dopo avere rappresentato di avere conseguito il titolo dalla stessa ambito “presso l’Università del Salento nell’a.a. 20/21” – ha chiesto di dichiarare “la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e/o, in subordine, del sopravvenuto difetto di interesse”;
Ritenuto che – ciò detto e, comunque, tenuto conto che l’anno accademico in precedenza indicato è successivo a quello interessato dalla controversia – non permanga al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
Ritenuto, peraltro, che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO