Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 21/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1827/2023 RGAC
Il giudice, dott. P. Perfetti, ha emesso sentenza, nel giudizio in epigrafe, pendente tra
(codice fiscale ), con sede in Guarene (CN), Strada Parte_1 P.IVA_1
Piedelmonte n. 18, in persona del titolare signor (d'ora innanzi anche ), Parte_2 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Ponchione (codice fiscale ), del Foro di Asti, e C.F._1 presso lo stesso elettivamente domiciliata in Alba, Piazza Prunotto Urbano n. 5, giusta procura cartacea depositata in copia informatica
[...]
, P. IVA , con sede legale Controparte_1 P.IVA_2 in Alba, Corso Bra n.48/3 in persona del legale rappresentante pro-tempore ing. , assistita e CP_1 difesa, disgiuntamente, dagli avvocati Alessandro Poggio (C.F. e Martina Codo (C.F. C.F._2
per procura allegata telematicamente e presso il cui studio in Torino, Corso C.F._3
Montevecchio n.58 è elettivamente domiciliata
[...]
propone opposizione avverso il DI 536 del 2023, emesso dal Tribunale di Asti. Parte_3
Parte opposta aveva richiesto, con ricorso monitorio, il pagamento di attività di progettazione, che assumeva esser stata svolta in favore di parte opponente, e sull'incarico di questa.
La opponente ritiene insussistenti – vedi infra in dettaglio, sul tenore della opposizione – i presupposti fondanti la pretesa creditoria.
La sussistenza del rapporto contrattuale, invero, è tuttavia pacifica, dandone atto la stessa , Parte_1 nel proprio atto introduttivo, la cui impostazione presuppone, infatti, il pregresso perfezionamento del contratto per prestazione di opera.
Deduce in dettaglio la opponente:
“La mancanza di pattuizione scritta del compenso asseritamente dovuto. Fermo restando che, per le ragioni che si esporranno nel prosieguo del presente atto, la ritiene che alcunché sia Parte_1 dovuto, ad alcun titolo, alla controparte, in via preliminare si intende portare all'attenzione del giudicante un aspetto che si reputa di sicura rilevanza. Come emerge dalla documentazione stessa su cui controparte ha poggiato il ricorso monitorio, l'opponente non ha mai concordato con lo alcun importo in CP_1 riferimento alle attività poste — senza che, come si dirà, ne sia derivato alcun utile risultato in capo alla committente — in essere. Valga il vero. L'offerta economica ex adverso prodotta e che dovrebbe, nelle
Ha in effetti premesso l'Ordine competente, al contrario di quel che emerge dalla documentazione in atti, che il rapporto tra le parti sarebbe stato disciplinato da un preventivo di importo netto pari ad euro
150.000,00 (oltre IVA), asseritamente concordato per l'esecuzione di tutte le attività commissionate.
L'errore metodologico è reso palese sin dalla pagina iniziale del parere in commento laddove si afferma che le prestazioni oggetto di valutazione sarebbero, per l'appunto, state affidate tramite preventivo di importo netto pari ad euro 150.000,00. Come s'è visto la esponente non ha mai sottoscritto, né peraltro ricevuto, alcun preventivo, sicché oggettivamente le parti non hanno pattuito l'importo suddetto in relazione all'incarico affidato. Tanto meno le parti hanno attribuito un valore all'intervento complessivo tale da poter fondare l'avversaria quantificazione. Il riferito errore metodologico ha contraddistinto l'intero percorso logico culminando, infine, nell'erroneo riconoscimento della congruità dell'importo ex adverso quantificato, siccome determinato sulla scorta di un presupposto, il presunto accordo tra le parti per la somma complessiva di 150.000,00 euro, addirittura inesistente. In effetti la commissione, considerata l'oggettiva parzialità delle attività poste in essere dalla controparte su cui pure si tornerà infra, ha provveduto a riparametrare il corrispettivo asseritamente concordato, in vero inesistente, assumendolo quale parametro di riferimento, allorché ha sostenuto, alla seconda pagina del parere di congruità in esame, che “il Consiglio ritiene congruo il corrispettivo riparametrato come segue: (corrispettivo del disciplinare o preventivo [euro
150.000,00, nds] x percentuale di riparametrazione)”. Tali considerazioni, fondate sulla stessa documentazione versata in atti dalla controparte, valgono di per sé a scalfire irrimediabilmente la fondatezza delle di lei pretese creditorie. Il Consiglio, che ammette che “il parere di congruità si occupa unicamente di verificare l'esistenza degli elaborati progettuali oggetto della parcella e la congruità dell'importo richiesto” precisando non essere “oggetto del presente parere la bontà delle prestazioni svolte”, avrebbe dovuto effettuare le proprie valutazioni assumendo quale premessa quella, oggettiva, per cui le parti non avevano predeterminato il compenso. Ciò che avrebbe imposto di quantificare l'importo eventualmente dovuto dalla opponente sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 140/2012, in conformità alle stesse “linee guida sul funzionamento delle “Commissioni Pareri” e sulla procedura per il rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi delle presta-zioni professionali”, menzionato dallo stesso Ordine degli
Ingegneri di Cuneo nel corso del parere in esame (doc. 6, articolo 8). È appena il caso di rammentare ancora che, come noto, l'art. 9, comma 4, del D.L. n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, statuisce che il compenso per le prestazioni professionali debba essere obbligatoriamente pattuito per scritto al momento del conferimento dell'incarico, mentre l'art. 1, comma 6 del D.M. n. 140/2012 dispone che “l'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso” (enfasi aggiunta). Anche di tale aspetto, addirittura normativo, il giudicante dovrà tenere debita considerazione nella presente fattispecie. Fermo restando che, come ampiamente s'è detto, la quantificazione della avversaria pretesa si fonda su un presupposto, la sussistenza di un preventivo di
150.000,00 euro oltre IVA, in realtà mai accettato dalla attrice in opposizione.
* Nel merito Ciò detto per la notevole rilevanza che assume nel presente giudizio, occorrerà a questo punto calarsi nel merito della vicenda. La (asserita) giusta causa di recesso. L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. Come anticipato la ha conferito all'ing. l'incarico di “progettazione e Parte_1 CP_1 direzioni lavori relativo all'immobile sito nel Comune di Guarene (CN), Strada Piedelmonte n. 18” avente ad oggetto in particolare la “ristrutturazione edilizia per adeguamento dei requisiti igienico sanitari di fabbricato residenziale a vocazione turistico ricettiva”, senza indicazioni di sorta in ordine al prezzo di tale attività. Nell'occasione è stato espressamente evidenziato come la pratica edilizia necessaria, che controparte avrebbe dovuto conseguire essendo l'obbligazione assunta da collocare nel novero di quelle di risultato, fosse il Permesso di Costruire (doc. 3). Ebbene, il giorno 21.06.2022 controparte ha depositato presso il Comune di Guarene (protocollo n. 4731/2022) istanza relativa alla richiesta di Permesso di
Costruire “inerente al progetto da eseguire sull'immobile sito in Strada Piedelmonte — Vaccheria n. 18 ed individuato a Catasto Fabbricati al Foglio 10, Particelle n. 1069 e 652” (doc. 7). Basti evidenziare, per ora, che a seguito della presentazione della riferita istanza veniva comunicato, il successivo 16.07.2022, dallo
Sportello Unico Edilizia del Comune di Guarene che la Commissione Edilizia si era limitata a esprimere un asettico “parere favorevole” all'intervento “condizionato a: — dimostrazione grafica ed analitica di dettaglio del rispetto dei conteggi plano-volumetrici dello stato di fatto-progetto — produzione di soluzione progettuale riguardante il fabbricato “C” che dovrà essere riqualificato nell'insieme dell'intervento nel rispetto dell'art. 32 del regolamento edilizio”. Lungi, pertanto, dall'aver ottenuto il Permesso di Costruire per il quale era stato conferito l'incarico suddetto, il convenuto opposto ha ottenuto esclusiva-mente un mero parere favorevole all'intervento, condizionato e privo di qualsiasi rilevanza giuridica, oltre che di qualunque utilità pratica per la esponente. Il provvedimento in esame, come detto redatto dallo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Guarene, specificava inoltre che ai fini del completamento della mera fase
“istruttoria finalizzata al rilascio del permesso di costruire” oltre a quanto già indicato dalla commissione stessa, sarebbe stato indispensabile produrre la rilevantissima mole di documentazione elencata nei venti punti che contraddistinguono il documento in esame. All'esito di tale integrazione l'Ufficio Tecnico competente si era inoltre riservato, in ogni caso, di sottoporre l'intervento ad un'ulteriore valutazione da par-te della Commissione Edilizia competente, che pure avrebbe potuto pure bocciarlo. Ricevuto il mero parere reso dalla Commissione Edilizia la esponente domandava delucidazioni alla controparte, evidenziando l'urgenza che caratterizzava la pratica, finalizzata all'ottenimento degli incentivi statali in materia edilizia. Quest'ultima, adducendo l'asserito venir meno del rapporto fiduciario, repentinamente comunicava l'intenzione di recedere, ai sensi dell'art. 2237, comma 2, c.c., dal rapporto avente ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale commissionatale.
* L'attrice opponente in questa sede contesta la sussistenza della giusta causa di recesso ex adverso apoditticamente invocata e, così, evidenzia l'illegittima cessazione del rapporto contrattuale come operata dallo Studio . È noto che la costante giurisprudenza di legittimità, assecondando le argomentazioni CP_1 rese sul punto dalla dottrina, ha più volte precisato che “l'esercizio del diritto di recesso da parte del professionista in assenza di giusta causa non incide sull'effetto risolutorio del vincolo sinallagmatico, ma si ripercuote sulla possibilità per il cliente di richiedere il risarcimento dei danni e sul diritto a rifiutare il pagamento del compenso sino a quel momento maturato, stante l'illegittima cessazione del rapporto contrattuale. Deve quindi ritenersi che tra gli obblighi scaturenti dal contratto in capo al professionista, vi sia anche quello di continuare a prestare la propria opera, fatta salva la possibilità di recedere solo se la stessa risulti supportata da una giusta causa, la cui assenza lo espone alle conseguenze di cui all'art. 2237 co. 2 c.c. Trattasi di conseguenze che appaiono quindi ricollegabili all'inadempimento dell'obbligo negoziale di prestare l'opera da parte del professionista” (ex plurimis, in ultimo, Cass. Civile n. 36531/2021).
Rappresenta onere probatorio incombente in maniera esclusiva in capo al professionista, a sostegno della pretesa dell'eventuale pagamento dell'altrettanto eventuale corrispettivo per l'attività prestata (come si vedrà in ogni caso non dovuto), quello di dimostrare la sussistenza di una giusta causa di recesso, mentre la deduzione, qui svolta dalla committente, per la quale il recesso è stato esercitato in carenza di giusta causa e quella, ad essa conseguente, di esone-ro dal pagamento del compenso equivale alla proposizione di un'eccezione di inadempimento che secondo la costante giurisprudenza costituisce un'eccezione in senso stretto (Cass. Civile n. 6168/2011; Cass. Civile n. 13746/2002). Mancando del tutto la prova di una giusta causa di recesso, ancorché il vincolo contrattuale possa considerarsi risolto, non sussiste il presupposto che possa reggere la pretesa avversaria.
* L'art. 2237, comma 2, c.c. Il rapporto intercorso tra le parti è disciplinato dalle disposizioni codicistiche di cui agli articoli 2229 c.c. e seguenti, che regolano le cosiddette professioni intellettuali. Per quel che in questa sede rileva, gioverà porre l'accento sull'art. 2237, comma 2, c.c. che regolamenta il recesso esercitato dal prestatore d'opera. Non appare superfluo ripercorrerne il dato letterale: “il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente”.
Una considerazione generale. Il giudice di legittimità da sempre statuisce che “l'architetto, l'ingegnere o il geometra nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile è debitore di un risultato” (ex multis, Cass. Civile n.
13880/2018). Nel caso di specie, come s'è visto, il risultato che lo avrebbe dovuto conseguire CP_1 consisteva nell'ottenimento del permesso di costruire finalizzato alla “ristrutturazione edilizia per adeguamento dei requisiti igienico sanitari di fabbricato residenziale a vocazione turistico ricettiva” (doc. 3).
Ebbene, l'attività posta in essere da controparte in epoca antecedente rispetto al recesso dalla stessa esercitato, in relazione alla quale si deduce la carenza di diligenza da parte del professionista, ha consentito di approdare ad un asettico, e per la committente privo di utilità, “parere favorevole condizionato” ad una lunghissima serie di prescrizioni mai rese dall'opposto, che pertanto non ha ottenuto il risultato in riferimento al quale aveva ricevuto l'incarico da parte della esponente. Tanto ciò vero che la Pt_1
, per giungere al risultato, a seguito del recesso avversario — esercitato in assenza di giusta causa —
[...]
è stata costretta a rivolgersi ad altro professionista, il geometra con Studio Tecnico in Controparte_3
Guarene, previa istanza di archiviazione della pratica presentata dal precedente professionista (doc.ti 8, 9 e
10). L'esigenza di archiviare la precedente pratica ex adverso presentata è dipesa dalla inutilità della stessa e dalla esigenza di ripresentare da capo un progetto idoneo allo scopo, ovvero al rilascio del permesso di costruire. La determinazione, peraltro, è stata assunta con enormi sgomento e titubanza, considerato anche che la esponente mira ad ottenere i già menzionati incentivi statali, per i quali esistono stringenti tempistiche e che la condotta avversaria sta rischiando di compromettere: ci si riserva sin da ora di agire in separata sede per l'eventuale risarcimento del danno sofferto a causa della condotta avversaria. Le svolte considerazioni sono state comunicate sia dalla esponente, in maniera diretta, che dal di lei legale alla controparte sin dalla fase stragiudiziale (doc. 11). Si aggiunga come la bozza di preventivo, mai accettata, preveda, alla pag. 2, art. 6 (“termini”), che entro il giugno 2022 il professionista avrebbe dovuto fornire la
“elaborazione progettazione definitiva ed esecutiva”: la commissione di congruità ha riconosciuto che “la prestazione non ha raggiunto il grado esecutivo” (cfr. doc. 5, seconda pagina). Ebbene, considerata l'assoluta mancanza di utilità per la committente a fronte della parziale attività ex adverso posta in essere, con la necessità di annullare la pratica intrapresa dall'opposto e di rivolgersi ad altro professionista, deve ritenersi escluso qualsiasi credito in capo a quest'ultimo atteso che l'art. 2237 c.c., come visto, fermo restando il presupposto della giusta causa di recesso da parte del prestatore d'opera, àncora espressamente il diritto al compenso al “risultato utile che ne sia derivato al cliente”. Risultato utile nel caso di specie del tutto inesistente. La Suprema Corte ha reiteratamente affermato, ferma restando l'indispensablità di una giusta causa a sorreggere il recesso, che “il professionista che recede dal contratto e chiede il compenso per le sue prestazioni, ai sensi dell'art. 2237 c.c., comma 2, ha l'onere di dimostrare l'esistenza del credito, quindi anche il risultato utile derivato al cliente dallo svolgimento della sua opera” (ex plurimis, Cass. Civile
n. 6170/2011; Cass. Civile 13753/2005; Cass. Civile n. 12956/2023). Anche per tali ragioni, mancando qualsiasi utile risultato in favore della committente, ogni avversaria pretesa andrà disattesa, con conseguente revoca e/o annullamento e/o declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, sic- come infondato tanto in fatto quanto in diritto.
* * * Per prevenire pretestuose e infondate istanze di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, si osserva come all'accoglimento di eventuali domande in tal senso sia ostativa, in primo luogo, la circostanza per la quale la presente opposizione è fondata su prova scritta. La documentazione versata in atti, peraltro introdotta dallo stesso opposto sin dalla procedura monitoria, certifica come tra le parti non sia mai stato concordato un preventivo in relazione al rapporto dedotto in causa. Il documento sub
2 allegato alla presente opposizione si riduce infatti a una mera bozza, trasmessa peraltro ad altro soggetto, non già alla committente, che neppure in quella sede è indicata. Lo stesso contempla peraltro una serie di clausole vessatorie, di cui sarebbe stata necessaria l'esplicita accettazione, a ben vedere neppure presenti nella bozza stessa. Tale documento, sebbene di fatto inesistente, è stato nondimeno posto dalla commissione competente in materia di valutazione di congruità dei compensi a fondamento del proprio iter argomentativo, inficiandone ineludibilmente l'esito finale. Già per questa ragione, a sommesso avviso della scrivente difesa, viene documentalmente meno la possibilità di concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, venendo meno la stessa liquidità di un asserito, pre-sunto e recisamente negato, credito. La esponente ha già avuto modo di specificare nel corso della superiore narrativa che la più volte menzionata commissione incaricata dall'ordine degli ingegneri di Cuneo ha tenuto a puntualizzare come non fosse “oggetto del presente parere la valutazione delle bontà delle prestazioni svolte”, che dovrà essere se del caso oggetto di valutazione critica da parte dell'organo giudiziario, previo assolvimento del relativo onere probatorio in capo all'opposto: ciò che ulteriormente inibisce la possibilità di concedere, allo stato, la provvisoria esecutorietà. Di più. Come emerge una volta ancora dalla allegata documentazione — si vedano i doc.ti sub 8, 9 e 10, prodotti dalla opponente — la è stata costretta, per raggiungere il Parte_1 risultato sotteso all'incarico in origine affidato allo , ovvero il rilascio del permesso di costruire CP_1 necessario all'inter-vento di ristrutturazione presso il di lei immobile di Guarene Strada Piedelmonte, a rinunciare alla pratica intrapresa dall'opposto (n. 10/2022), laddove era stato rilasciato soltanto un asettico parere favorevole condizionato a una lunghissima serie di incombenti mai assolti, e ad affidare ad altro professionista l'incarico culminato nell'ottenimento del permesso di costruire. Tale stato di fatto, del tutto oggettivo, testimonia in maniera documentale la mancanza di un sia pur minimo risultato utile che possa ritenersi derivato al committente: ciò che, secondo la giurisprudenza di legittimità summenzionata, inibisce la possibilità di domandare compensi di sorta. Le dedotte argomentazioni erano già state espresse,
d'altronde, sin dalla fase stragiudiziale, anche dalla difesa della parte opponente (doc. 11). La presente opposizione, inoltre, appare altresì fondata su prova di pronta soluzione: la relativa soluzione presuppone essenzialmente l'interpretazione della documentazione prodotta in atti e, a tutto voler concedere, un'attività istruttoria semplice nei contenuti e breve nella durata, che peraltro dovrebbe concentrarsi soltanto su questioni la cui prova incombe rigorosamente ed esclusivamente sul convenuto opposto e in riferimento alle quali sin da ora non si ammette l'inversione dell'onere probatorio. Ogni, eventuale, richiesta di concessione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto andrà, pertanto, reietta…”
Non si condividono tuttavia gli assunti della opponente.
Controparte poneva certamente in essere la attività professionale, in riferimento alla quale chiede il pagamento del corrispettivo, siccome ex lege dovuto.
Tanto emerge dalla produzione di parte opposta (doc. 3) e dalle stesse deduzioni di . Parte_1 La progettazione svolta dal professionista era ritualmente sottoposta alla attenzione della PA, che rilasciava su di essa parere favorevole, richiedendo l'adempimento di condizioni ulteriori, onde portare a conclusione la pratica attinente al rilascio dei necessari titoli abilitativi.
La detta circostanza, a parere di chi scrive, ed a differenza di quanto opinato dalla opponente, non può valere a fondare una (ritenuta da , qui non condivisa) censura di inesatto adempimento, in Parte_1 danno allo , trattandosi di mero factum principis – ovvero dell'apprezzamento discrezionale del CP_1 competente plesso amministrativo – non imputabile alla condotta del professionista.
Il cui progetto, per come evincibile dal parere del Guarene, oltre a non esser in sé “viziato”, era Per_1 invece ritenuto perfettamente idoneo a condurre la pratica amministrativa verso un esito positivo.
Senonché - e tanto si evince, anche per gli effetti dell'art. 115 cpc, dalle allegazioni defensionali, anche della parte opponente - la necessità di procedere ad adempimenti ulteriori portava ad un (serio, in ultima analisi rivelatosi non emendabile) contrasto inter partes, circa l'iter da seguire;
ma allora, essendo venuto meno il (NECESSARIO) rapporto fiduciario tra committente e prestatore d'opera, appare legittimo, trattandosi di contratto connotato, in primis, dall'apprezzamento del cd intuitus personae, da parte di , l'esercizio del diritto di recesso (che è invece qui contestato da CP_1 Pt_1
) come anche è legittima la richiesta di pagamento inoltrata alla committente.
[...]
Non si condivide poi l'assunto, secondo cui l'opera del professionista sarebbe stata di nessuna utilità concreta a quest'ultima.
La svolta progettazione era infatti tecnicamente valida, e certamente utilizzabile da parte di Pt_1
(come certifica il parere positivo ricevuto dal Comune di Guarene) essendo scelta discrezionale della
[...] opponente (non imputabile allo studio , e nemmeno potendo detta scelta risolversi in danno dei diritti CP_1 del professionista) di “ripartire da zero”, una volta conferito nuovo incarico – a seguito del menzionato, e grave, deteriorarsi dei rapporti tra le parti – per la realizzazione del progetto, da principio rimesso all'opera di . CP_1
E neppure si ritengono accoglibili le censure in punto quantum debeatur.
Se anche non vi fu un accordo espresso, quanto alla misura del compenso,
resta fermo – per le ragioni sopra espresse – il rilievo, per cui l'opera prestata da deve esser CP_1 oggetto di pagamento.
La opponente ha genericamente contestato il valore della stessa, nel senso che non ha saputo indicare un differente corrispettivo, in relazione al progetto - PACIFICAMENTE – portato a compimento da parte opposta (a tanto essendo tenuta, quale convenuta in senso sostanziale, e quindi onerata di prendere posizione in modo analitico cui criteri di computo ex adverso offerti, FORMULANDO UNA DIVERSA ED
ALTERNATIVA VALUTAZIONE ECONOMICA, che non è stata invece tempestivamente introdotta in giudizio da ) ciò che impone di tenere ferma la prospettazione di parte creditrice. Parte_1
La opposizione va dunque respinta.
Spese secondo soccombenza.
PQM
Il tribunale,
definitivamente pronunziando,
Rigetta la opposizione;
Conferma il DI opposto, anche in punto spese;
Condanna parte opponente alla rifusione delle spese avversarie, per la fase ex art. 645 cpc, che liquida in
€ 7.100 per compenso, oltre accessori tutti.
Si comunichi.
Il gi dott. Perfetti