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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 18/02/2026, n. 2793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2793 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2793/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente
MAGISTRO FABIO, Relatore
FORTUNATO MICHELE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8473/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259002612266000 IPT-IMPOSTA PROVINCIALE DI
TRASCRIZIONE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2973/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha proposto ricorso avverso le intimazioni di pagamento n . 071202590026122 66/000 e
071202590026116 60/000, relative all'omesso versamento della Imposta di registro – trasferimento fabbricati, comprensiva di sanzione ed interessi, annualità d'imposta 2016, per un importo di € 5.461,05.
Gli istanti hanno dedotto la mancata notifica degli atti presupposti nonché la duplicazione di alcune voci.
Si è costituito l'ente impositore, contestando l'avverso dedotto, nonché il Concessionario, producendo documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si reputa non meriti accoglimento.
Nella specie, il Concessionario ha prodotto la notifica delle due cartelle in data 19.12.2019
(0712019007881335000 e 07120190078813350001) per cui ogni questione, anche di merito, è preclusa, anche quella relativa alla allegata duplicazione di voci.
Ed ogni valutazione del profilo di prescrizione, per come dedotta, rimane anch'essa impedita, tenuto conto altresì delle previsioni contenute nel primo comma dell'art. 67 DL 17.3.2020, n. 18, ma soprattutto nel successivo art. 68, comma 4-bis, circa la sospensione dei termini, “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b),
e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate".
Il ricorso va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, nei confronti di ciascuna parte resistente costituita.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente
MAGISTRO FABIO, Relatore
FORTUNATO MICHELE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8473/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259002612266000 IPT-IMPOSTA PROVINCIALE DI
TRASCRIZIONE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2973/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha proposto ricorso avverso le intimazioni di pagamento n . 071202590026122 66/000 e
071202590026116 60/000, relative all'omesso versamento della Imposta di registro – trasferimento fabbricati, comprensiva di sanzione ed interessi, annualità d'imposta 2016, per un importo di € 5.461,05.
Gli istanti hanno dedotto la mancata notifica degli atti presupposti nonché la duplicazione di alcune voci.
Si è costituito l'ente impositore, contestando l'avverso dedotto, nonché il Concessionario, producendo documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si reputa non meriti accoglimento.
Nella specie, il Concessionario ha prodotto la notifica delle due cartelle in data 19.12.2019
(0712019007881335000 e 07120190078813350001) per cui ogni questione, anche di merito, è preclusa, anche quella relativa alla allegata duplicazione di voci.
Ed ogni valutazione del profilo di prescrizione, per come dedotta, rimane anch'essa impedita, tenuto conto altresì delle previsioni contenute nel primo comma dell'art. 67 DL 17.3.2020, n. 18, ma soprattutto nel successivo art. 68, comma 4-bis, circa la sospensione dei termini, “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b),
e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate".
Il ricorso va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, nei confronti di ciascuna parte resistente costituita.