Sentenza 22 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/03/2002, n. 4115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4115 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2002 |
Testo completo
C.C.61353 REPUBBLICA ITALIANA DECALS 5 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A CORTE SUPREMA DI CAS SEZION TRIBUTARIA *Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 12111/1998 Dott. Giovanni PAOLINI tt. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Consigliere Cron. 9706 N Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Dott. Aldo CECCHERINI Dott. Antonino DI BLASI M. Consigliere Ud. 30/11/2001 ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi Accertamento. SE N TENZA Sentenza secondo grado Omesso sul ricorso proposto da: esame motivi appello NUOVA VENIER s.a.s. di GG E. & C., con sede in Conseguenze. rappresentante, sig. Venezia, in persona del legale rappresentata e difesa, per procura Enzo GG, speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti Ruggero Sonino del Foro di Venezia e Goffredo Gobbi del Foro di Roma, presso lo Studio del quale, in Roma, via Maria que Cristina n.8, è elettivamente domiciliata, - ricorrente
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei 7 Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura 3 1 4 2 Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge, controricorrente per la Cassazione della sentenza n.7/21/97 resa dalla Sez. 21, Commissione Tributaria Regionale di Venezia in data 23-04-1997, depositata il 14-05-1997; udito per la ricorrente l'Avv. Gobbi;
udito per l'Amministrazione l'Avv. Ranucci, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udita la relazione della causa, svolta nella pubblica udienza del 30/11/2001, dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito il Pubblico Ministero, dott. Sepe Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO affe Con avviso n. 6302000183/94, notificato il 30-11-1994, l'Ufficio Imposte Dirette di Venezia accertava a carico della Nuova Venier s.a.s. di GG E. & C., con sede in Venezia Murano, per l'anno 1991, un reddito d'impresa, ai fini ILOR, di L.1.125.945.000, ed irrogava le corrispondenti sanzioni. Tanto, sulla base di p.v.c. della Guardia di Finanza di Venezia del 3-08-1992, redatto ai sensi degli artt. 39, comma 2°1 e 40 del DPR n.600/73, stante l'inattendibilità, nel loro complesso, delle scritture 2 contabili aziendali. L'atto veniva impugnato innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, la quale, con decisione n.155/15/96, determinava in L.547.127.000 maggiori ricavi. L'appello della contribuente, che riproponeva le doglianze già prospettate al giudice di primo grado, veniva parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria Regionale di Venezia, che rideterminava i maggiori ricavi in L. 190.599.800, e precisava che in sede di liquidazione dell'imposta, l'Ufficio avrebbe dovuto tener conto di quanto già versato in acconto. Con ricorso, notificato il 25-06-1998, la contribuente ha chiesto la cassazione della decisione di appello, con quattro mezzi. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, con controricorso notificato il 13- 09-1998. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo, la ricorrente censura 1'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art.42 del DPR n. 600/1973 e dell'art. 112 del c.p.c. - Omesso esame di un punto decisivo della - Difetto di motivazione.controversia Con il secondo, deduce violazione e falsa applicazione 3 degli artt. 39 e 40 del DPR n. 600/1973. Violazione omesso esame di punto decisivo della dell'art.112 controversia Difetto di motivazione. Con il terzo motivo, si prospetta violazione e falsa applicazione degli artt.2697 C.C. e 115 C.p.C. - Omesso esame di punto Violazione dell'art. 112 C.p.C. decisivo della controversia- Difetto di motivazione. Con il quarto mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 C.p.C. Erronea valutazione delle prove Errore di fatto Difetto di - motivazione. La doglianza di cui al primo mezzo è fondata. سسال Costituisce circostanza pacifica in causa, che con il primo dei quattro motivi del ricorso di primo grado la società Nuova Venier s.a.s. di GG E. & C., aveva dedotto "la carenza di motivazione, l'illegittimità e 1'infondatezza dell'avviso di accertamento". Ciò si evince dalla narrativa dell'impugnata decisione, nella quale, peraltro, si trova anche conferma della riproposizione in appello dei "motivi già esposti nel ricorso presentato a suo tempo", ossia in prime cure. Ancora, dalla documentazione in esame, e segnatamente, dalla sentenza di appello, si evince che i giudici di secondo grado hanno, in tale sede, esaminato e deciso le censure afferenti gli ultimi tre motivi 4 dell'impugnazione, mentre non hanno portato la loro attenzione sulla prima doglianza. invero, elude la problematica, La decisione, a riprendere le argomentazioni prospettate limitandosi dai verbalizzanti, e fatte proprie dai giudici di primo grado. Essa, infatti, omette ogni riferimento al tenore della motivazione dell'accertamento, e non esplicita in base a quali elementi, ivi contenuti, ed а quali logiche deduzioni, dagli stessi desumibili, si sia, implicitamente, ritenuto di trarre il convincimento della relativa legittimità. In buona sostanza, malgrado la specificità della censura che, segnatamente, riguardava le carenze dell'avviso di accertamento, i giudici di appello, si sono limitati, peraltro, con espressioni generiche ed inadeguate, ad evidenziare incongruenze della contabilità della contribuente, presuntivamente desunte da altri atti, quali il p.v.c. della Guardia di Finanza di Venezia del 3-08-1992, senza effettuare una adeguata disamina del contenuto dell'avviso di accertamento impugnato e delle fonti del convincimento. In definitiva, non essendo indicati, gli elementi, dell'atto impugnato, dai quali i decidenti hanno tratto il proprio convincimento, riconoscendo implicitamente 5 la legittimità dell'avviso di accertamento, non è possibile identificare il criterio posto a base della maturata decisione (Cass. 13-04-1999 n. 3615; 5-05-1998 n. 4525) e, quindi, non si da contezza del percorso logico-giuridico seguito nell'individuazione degli elementi del citato atto, presi in esame e considerati rilevanti ai fini decisionali. Le evidenziate circostanze consentono di ritenere sussistente il denunciato vizio, tenuto conto che, nel caso, la decisione, per l'effetto, mostra un'o'obiettiva deficienza nell'individuazione del criterio seguito al fine di disattendere implicitamente il motivo di impugnazione con cui era stata dedotta l'illegittimità dell'avviso di accertamento, e, d'altronde, che, lo stesso, concerneva problematica, autonomamente rilevante, per la diversità dei presupposti di fatto e di diritto, ai fini della decisione. E' evidente, infatti, che la censura di illegittimità dell'avviso di accertamento per mancanza di motivazione, tenuto conto dell'esigenza, postulata dall'art.101 C.p.C., e dagli artt. 3 comma I° e 24 della Costituzione, di garantire l'effettività del contraddittorio ed il diritto di difesa, era tale, ove esaminata e riconosciuta fondata, da potere, indurre il decidente a ben altre autonomamente, 6 conclusioni. La verifica, con esito negativo, della coerenza logico- formale della motivazione, rispetto alla decisione impugnata, induce all'accoglimento del primo mezzo, е preclude l'esame delle altre censure, che restano assorbite. Conclusivamente il ricorso va accolto e, per l'effetto, cassata l'impugnata decisione. Il giudice del rinvio che si designa in altra Sezione Regionale del Veneto, della Commissione Tributaria adeguandosi ai richiamati principi, e deciderà, pronuncerà, offrendo esaustiva motivazione, anche sulle spese. A I R A 5 T . U 6 N 8 R
P.Q.M.
9 I 1 5 E D / . 4 I N / L O 6 L I 2 A Z A . . A I R B . La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli R P R A . T T E B S I T 1 L G 3 E A E 1 D R I M S N N altri;
cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, A E D S I E A T N E S E anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto. Così deciso in Roma il 30 novembre 2001. Il Presidentlień Dott JO T Paolini IL CANCELLIERE C1 Il Consigliere Relatore Estensore fuoble Gues Arnaldo Casano Dott. Antonino Di Blasi A ERIA DEP 22 MAR. 2002 Ogg C1 Amargo CasanoAn d صمة