Art. 3.
La presente legge e' applicabile, da parte degli enti interessati al restante personale del pubblico impiego avente titolo all'indennita' integrativa speciale secondo la stessa disciplina prevista per gli statali. Il relativo onere e' a carico dei bilanci dei rispettivi enti.
La presente legge e' applicabile, da parte degli enti interessati al restante personale del pubblico impiego avente titolo all'indennita' integrativa speciale secondo la stessa disciplina prevista per gli statali. Il relativo onere e' a carico dei bilanci dei rispettivi enti.