Art. 6.
Nel caso che si verifichi uno degli eventi di cui ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 5 possono essere concordate tra l'Istituto nazionale delle assicurazioni e l'assicurato la risoluzione del contratto, l'interruzione o la prosecuzione della fornitura o dei lavori, degli studi e delle progettazioni, previa determinazione della misura dell'indennizzo da pagare all'assicurato. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
Nel caso che si verifichi uno degli eventi di cui ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 5 possono essere concordate tra l'Istituto nazionale delle assicurazioni e l'assicurato la risoluzione del contratto, l'interruzione o la prosecuzione della fornitura o dei lavori, degli studi e delle progettazioni, previa determinazione della misura dell'indennizzo da pagare all'assicurato. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.