Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 532
CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità della cartella per mancato avviso di recupero

    L'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36-bis DPR 600/73 è consentita solo per correzioni di errori materiali o di calcolo e non per risolvere questioni giuridiche. Il disconoscimento di un credito d'imposta richiede un previo avviso di recupero. Nel caso di specie, l'Ufficio ha proceduto alla riduzione del credito sulla base di valutazioni che esulano dal mero controllo cartolare, incidendo su elementi sostanziali della dichiarazione.

  • Rigettato
    Legittimità del controllo cartolare senza avviso di recupero

    La Corte ha ritenuto che la riduzione del credito d'imposta non rientri nel mero controllo cartolare, ma incida su elementi sostanziali della dichiarazione, richiedendo quindi un previo avviso di recupero.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 532
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 532
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

    Testo completo