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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 532/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4979/2022 depositato il 23/09/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia, 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Società_1 Società_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 787/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 11/02/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190000218321 IRES-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Siracusa propone appello avverso la sentenza n. 787/06/22 della Commissione
Tributaria Provinciale di Siracusa, depositata l'11/02/2022, avente ad oggetto la cartella di pagamento n.
29820190000218321 relativa all'anno d'imposta 2015.
La Commissione aveva accolto il ricorso della società contribuente, ritenendo illegittima la cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis DPR 600/73 per disconoscimento di credito d'imposta senza previo avviso di recupero. Ha condannato l'Ufficio alle spese (€ 2.000,00).
L'Ufficio chiede la riforma della sentenza, sostenendo che la riduzione del credito è avvenuta tramite mero controllo cartolare, legittimo ai sensi dell'art. 36-bis DPR 600/73, e che non era necessario un avviso di recupero. Chiede il rigetto del ricorso introduttivo e la condanna alle spese.
La parte appellata non risulta costituita in giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La Commissione ritiene corretta la decisione di primo grado. L'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi dell'art. 36-bis DPR 600/73 è consentita solo per correzioni di errori materiali o di calcolo, non potendo risolvere questioni giuridiche. Il disconoscimento di un credito d'imposta, come nel caso di specie, richiede un previo avviso di recupero (Cass. 31.05.2016 n. 11292; Cass. 25329/2014).
Nel caso in esame, l'Ufficio ha proceduto alla riduzione del credito sulla base di valutazioni che esulano dal mero controllo cartolare, incidendo su elementi sostanziali della dichiarazione. Pertanto, la cartella è illegittima e la sentenza impugnata merita conferma.
Nulla per le spese per effetto della mancata costituzione in giudizio della parte appellata.
P.Q.M.
rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa;
conferma la sentenza impugnata;
Nulla per le spese
Palermo 13.10.25 IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4979/2022 depositato il 23/09/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia, 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Società_1 Società_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 787/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 11/02/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190000218321 IRES-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Siracusa propone appello avverso la sentenza n. 787/06/22 della Commissione
Tributaria Provinciale di Siracusa, depositata l'11/02/2022, avente ad oggetto la cartella di pagamento n.
29820190000218321 relativa all'anno d'imposta 2015.
La Commissione aveva accolto il ricorso della società contribuente, ritenendo illegittima la cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis DPR 600/73 per disconoscimento di credito d'imposta senza previo avviso di recupero. Ha condannato l'Ufficio alle spese (€ 2.000,00).
L'Ufficio chiede la riforma della sentenza, sostenendo che la riduzione del credito è avvenuta tramite mero controllo cartolare, legittimo ai sensi dell'art. 36-bis DPR 600/73, e che non era necessario un avviso di recupero. Chiede il rigetto del ricorso introduttivo e la condanna alle spese.
La parte appellata non risulta costituita in giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La Commissione ritiene corretta la decisione di primo grado. L'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi dell'art. 36-bis DPR 600/73 è consentita solo per correzioni di errori materiali o di calcolo, non potendo risolvere questioni giuridiche. Il disconoscimento di un credito d'imposta, come nel caso di specie, richiede un previo avviso di recupero (Cass. 31.05.2016 n. 11292; Cass. 25329/2014).
Nel caso in esame, l'Ufficio ha proceduto alla riduzione del credito sulla base di valutazioni che esulano dal mero controllo cartolare, incidendo su elementi sostanziali della dichiarazione. Pertanto, la cartella è illegittima e la sentenza impugnata merita conferma.
Nulla per le spese per effetto della mancata costituzione in giudizio della parte appellata.
P.Q.M.
rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa;
conferma la sentenza impugnata;
Nulla per le spese
Palermo 13.10.25 IL RELATORE IL PRESIDENTE